In data venerdì 19 luglio, alle ore 10.30, presso l’ARAN, si è tenuta una riunione sul rinnovo del Contratto di lavoro (CCNL) della Dirigenza delle Funzioni centrali.
Per UNADIS erano presenti il Segretario generale, Barbara Casagrande, il Segretario nazionale ed organizzativo, Floriano Faragò e i Segretari nazionali, Franco Sottile, Paolo Vespasiani e Mariano Ferrazzano.
Il Segretario generale, dopo aver fatto un’ampia disamina su tutto l’impianto della bozza del CCNL, per ciò che concerne la Sezione Dirigenti, ha chiesto precisazioni ed integrazioni agli articoli su relazioni sindacali e sul conferimento degli incarichi, compresi gli interim, sull’integrazione del Fondo, oltre che sulla clausola di salvaguardia.
In particolare per i Dirigenti sanitari del Ministero della Salute è stato sottolineato quanto segue:
- Quanto contenuto provvedimento ex art 17 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3 e nell’articolo 1 della Legge 145 del 31 dicembre 2018 colloca i dirigenti sanitari su un unico livello a decorrere dal 1 gennaio 2019; pertanto non è accettabile quanto proposto, NON SI SA DA QUALE MANINA, nella bozza a pagina 70 di seguito riportata come Norma transitoria: “… I nuovi incarichi dirigenziali, secondo le nuove tipologie previste dall’art. …, saranno conferiti dopo l’adozione del decreto di cui al secondo periodo del comma 2 dell’art. 17 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 come modificata dall’art. 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed avranno decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso. Dalla data di decorrenza dei nuovi incarichi di cui al periodo precedente cesseranno tutti gli incarichi in essere, già conferiti ai dirigenti destinatari della presente sezione sulla base delle previgenti discipline…”
Ancora una volta – e contra legem – si cerca di trovare modalità per non conferire gli incarichi ai dirigenti sanitari e giustificare l’assegnazione degli stessi a personale esterno all’amministrazione!!!
UNADIS ha ricordato che, al fine di tutelare i dirigenti interni, è direttamente coinvolta in alcuni ricorsi in essere contro il Ministero della salute;
- Per quanto concerne l’orario di lavoro e gli altri istituti connessi, è stata ribadita l’assoluta contrarietà ad un’applicazione parziale del contratto del Servizio sanitario nazionale, facendo presente sia le differenze organizzative che economiche tra l’amministrazione ministeriale e quella del SSN;
- Per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale è stata richiamata la sentenza del Tribunale del Lavoro di Pordenone che, l’11 luglio scorso, ha evidenziato come i ricorrenti, tutti dipendenti pubblici, siano tenuti all’iscrizione all’albo professionale e che quindi il costo di tale iscrizione debba gravare in capo al datore di lavoro;
Vi terremo aggiornati.