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Chi può aderire?
Possono iscriversi al sindacato i Dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità, in servizio e in quiescenza. Per la durata dell’incarico, possono essere iscritti anche tutti coloro ai quali è affidato un incarico dirigenziale, qualora il relativo rapporto di lavoro, trattamento economico compreso, sia definito in base alle norme del CCNL dei dirigenti.

Come si fa?
Per aderire alla CIDA-UNADIS, i Dirigenti in servizio devono compilare la delega possibilmente al computer, sottoscriverla e farla pervenire per fax a:

CIDA – UNADIS
Segreteria Nazionale
via Nazionale, 75
00184 ROMA
Fax 06 4881073

che provvederà ad inoltrarla all’Amministrazione.

I Dirigenti in pensione possono usare, con le stesse modalità, il modello di delega specificamente predisposto per loro.

Quanto costa?
Non c’è una quota fissa, ma una ritenuta mensile in busta paga pari allo 0,50 % della retribuzione, calcolato sull’intero imponibile fiscale.
Scoprirai presto che sono soldi ben spesi ;-)

Diritti e obblighi
L’adesione alla CIDA-UNADIS implica l’accettazione dello Statuto e dà titolo alla partecipazione a tutte le attività sindacali.

Che vantaggi comporta?
L’adesione alla CIDA-UNADIS comprende una assicurazione contro i rischi professionali e abilita a usufruire dei servizi in convenzione.

E se poi voglio andarmene?
La delega non ha scadenza, ma il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione all’Unadis e all’ufficio che materialmente paga lo stipendio all’iscritto (quindi: o alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, se appartenente al ruolo periferico dell’Amministrazione o alla Amministrazione centrale se appartenente ai ruoli centrali).

Il recesso non deve essere motivato: tuttavia saremo grati ai colleghi se vorranno esplicitarci le ragioni del loro distacco.

I tuoi diritti secondo il Contratto:

Art. 14 del CCNL AREA I – DIRIGENZA Quadriennio normativo 2002/2005

Contributi sindacali
1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.