Si riporta la sentenza n. 3033 del 3/06/2013 di interesse per le Organizzazioni Sindacali e gli iscritti:
“L’associazione sindacale è legittimata ad impugnare atti concernenti singoli iscritti, solo se ed in quanto i provvedimenti concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato
Le associazioni sindacali di categoria sono in ogni caso prive di legittimazione ad agire per azioni in cui l’interesse dedotto in giudizio riguardi solamente una parte dei singoli associati, o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, di modo che l’associazione si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi associati (sez. VI,14 luglio 1999, n. 943 ). In ogni caso , l’associazione sindacale è legittimata ad impugnare atti concernenti singoli iscritti , solo se ed in quanto i provvedimenti concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato risolvendosi, altrimenti, l’azione in una non consentita sostituzione processuale con possibilità di realizzare un contrasto potenziale tra i vari iscritti (cfr. Cons. Stato sez VI, 27 marzo 2012,n.2208; sez. V, 26 ottobre 2011, n. 5709; sez. VI, 14 luglio 1999, n. 943)…..I sindacati, viceversa, sono associazioni private non riconosciute, ossia figure organizzative libere e non soggette a vigilanza, verifiche o controlli pubblici, con carattere pluralistico e ad adesione eventuale. In ragione di tale libertà, e del pluralismo che ne discende, essi rappresentano, su base volontaria, solo i loro iscritti – e non tutti gli appartenenti alla categoria – e per ciò che concerne le relazioni sindacali. Non sono, quindi, enti esponenziali della categoria di riferimento e dunque – indipendentemente dalle autoqualificazioni statutarie – non possono essere considerati come portatori, ciascuno, di un proprio compito generale di difesa, anche in giudizio, dell’interesse dell’intera categoria unitariamente considerata. Questi elementi di base, che precedono la questione dell’eventuale rappresentatività e della sua verifica, appaiono già dirimenti. Con riferimento alla rappresentatività potrebbe porsi in concreto il tema della sufficiente qualificazione per la rappresentanza degli interessi degli iscritti in sede amministrativa: ma comunque non di rappresentanza “istituzionalizzata” in giudizio di interessi del settore lavorativo di riferimento, in luogo degli individui che ne sono titolari. L’istituzionalizzazione presuppone, infatti, una attribuzione ex lege ( e non in base ad un mero statuto) della tutela degli interessi di tutti gli appartenenti a un gruppo sociale, e in loro luogo: siano essi iscritti o meno. Solo così, in ipotesi, potrebbe ricorrere uno dei “casi espressamente previsti dalla legge” che dà luogo a una sostituzione processuale ai sensi del ricordato art. 81 cod. proc. civ. Ma una tale attribuzione, coerentemente con il pluralismo sindacale che deriva dalla libertà associativa e dalla libertà di iscrizione, non risulta prevista.E’per questo che un sindacato non ha in giudizio l’automatica rappresentanza istituzionale degli interessi della categoria ( vale a dire di tutti i lavoratori del settore ), e l’interesse che può tutelare in giudizio non consiste in quello dei singoli suoi associati. Perciò non ha una legittimazione processuale come quella di cui si discute. Così, è stato rilevato che la lesione delle norme a tutela dei diritti sindacali non può essere oggetto di ricorso del sindacato, posto che l’interesse che legittima il gravame deve essere diretto e personale e deve avere ad oggetto un diritto soggettivo o un interesse legittimo;diversamente si avrebbe un ricorso a carattere popolare,spettante a qualsiasi soggetto,che è invece ammesso in via eccezionale solo in casi determinati (Cons. Stato,I, 3 novembre 1999,n.983 ). Ed è stato altresì rilevato, che la legittimazione ad intervenire in giudizio di una organizzazione sindacale non può discendere dalla mera finalità statutaria di difesa dei suoi appartenenti, perché occorre che dalla controversia emergano specifici e concreti elementi lesivi di altrettanto specifici e concreti diritti e poteri rappresentativi riconosciuti iure proprio al sindacato (Cons. Stato, IV , 9 novembre 1995,n. 898 ). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 3.6.2013, n. 3033)”.