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Collegio dei Probiviri

   
Furneri Salvatore Titolare Istruzione
Pascarella Pasquale Titolare Pensionato
Antonucci Luigi Titolare Pensionato
 
(*) eletto dal Congresso Nazionale del 15 e 16 Maggio 2009 

Statuto
Articolo 26
Il Collegio dei Probiviri

 

 1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dal Congresso Nazionale ogni tre anni, tra gli iscritti con almeno cinque anni di appartenenza al Sindacato e che diano affidamento per probità e spirito associativo.
2. Essi non devono rivestire cariche all’interno della struttura, della Federazione o della CIDA.
3. Nella seduta di insediamento il collegio elegge al suo interno il proprio Presidente.
Articolo 27
Compiti e funzioni del Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti.
2. La funzione statutaria di cui al presente comma è esercitata mediante osservazioni e rilievi, nei casi di rilevate inosservanze ed inadempienze, da notificarsi al Segretario Generale ed eventualmente al Consiglio Direttivo Nazionale, per gli adempimenti o le iniziative di competenza.
3. Qualora lo ritenga opportuno, può chiedere che le questioni notificategli siano sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale e, se necessario, che esso sia convocato in seduta straordinaria.
4. I ricorsi degli iscritti contro i provvedimenti disciplinari devono essere esaminati e decisi dal Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga di altri trenta giorni, nel caso di imprescindibile necessità istruttoria.
5. Nel caso dì accoglimento totale e parziale, la decisione, adeguatamente motivata, sarà notificata all’Organo che ha adottato il provvedimento perché si adegui o, diversamente, rimetta la questione al Congresso Nazionale.
6. In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo.