Come sapete con nota 44934 del 20-12-2018 l’Amministrazione ha pubblicato l’interpello per il conferimento di incarichi dirigenziali, con riferimento al DM 8-04-2015.

Detto interpello con scadenza 5-01-2019 – ore 12:00 -, è relativo ai posti in scadenza dal 28-02-2019 al 4-04-2019 ed ai posti attribuiti in reggenza.

E’ stato riscontrato che l’interpello è rivolto, giustamente a quella data, ai Dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Amministrazione, per cui il modulo elettronico di domanda di partecipazione, disponibile sulla Intranet, è stato trasmesso direttamente ed esclusivamente a detti Dirigenti.

Nel frattempo, come noto, è intervenuta la legge 30-12-2018, n. 145, “legge di bilancio 2019”, che all’art. 1, comma 375, nel modificare l’articolo 17 della legge 11-01-2018 n. 3 (cd. Legge Lorenzin), che ha stabilito “che i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all’articolo 18 comma 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 a decorrere dal 1-01-2019 sono collocati, a far tempo dal 1 gennaio 2019, in un unico livello nel “ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute”.

Con nota prot. N. 303 del 3-01-2019 l’Amministrazione ha integrato il predetto interpello prorogando contestualmente la scadenza al 18-01-2019 e precisando che “al suddetto interpello possono partecipare tutti i dirigenti di ruolo di II fascia”.

I diritti conseguenti all’appartenenza al predetto nuovo ruolo della dirigenza sanitaria non possono esser limitati dall’emanazione del decreto interministeriale (Ministero della salute, MEF e Funzione Pubblica) per cui tutti i Dirigenti che hanno titolo ad essere inseriti in tale ruolo possono presentare la propria candidatura, utilizzando un modello simile a quello informatico con invio a mezzo PEC agli indirizzi indicati nell’interpello in questione.

In ogni caso abbiamo sollecitato l’Amministrazione ad aprire l’interpello a tutti i dirigenti aventi titolo all’inserimento nel nuovo ruolo.

Nel contempo è da considerare pienamente vigente quanto contenuto nella seconda parte del comma 2 dell’art. 17 della legge 3 del 2018 relativamente alla clausola di salvaguardia per le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti sanitari già inquadrati nella seconda fascia.

Circa la costituzione del nuovo ruolo si rammenta che l’Amministrazione è stata già ampiamente inadempiente, anche se più volte sollecitata, nella attuazione della legge n. 3 del 2018, per cui sarà richiesta l’immediata attivazione delle procedure per una immediata applicazione di quanto innovato dalla legge n. 145 del 2018.

Inoltre, stante la prevista ampiezza numerica del nuovo ruolo unico della dirigenza sanitaria, di gran lunga superiore ai posti di funzione dirigenziale di livello non generale, sarà richiesta all’Amministrazione, e segnalata all’UCB ed alla Corte dei Conti, l’impossibilità a conferire/rinnovare incarichi ai sensi del comma 6 e del comma 5bis dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Circa le modifiche introdotte dalla legge 145 del 2018 all’art. 17 della legge n. 3 del 2018, che hanno portato alla esclusione dell’indennità di cui all’art. 15 quater del dlgs n. 502 del 1992 (esclusività di rapporto), è in corso da parte dei legali una valutazione di legittimità con riferimento alla qualificazione originaria di Lex-specialis.

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