Vi rendiamo conto dell’esito dei due ricorsi che, a suo tempo, Cida-Unadis ha proposto per comportamento antisindacale di Ministri della Repubblica.

Contro il Ministro Moratti, perchè, con proprio autonomo provvedimento, cioè omettendo del tutto l’obbligo di informazione preventiva e di contrattazione integrativa, aveva determinato che il MIUR erogasse ai dirigenti di prima fascia destinatari di incarichi aggiuntivi una quota dei relativi compensi superiore alla percentuale prevista dai Ccnl. Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 26 luglio, accerta e “dichiara antisindacale la condotta del Ministero dell’Istruzione nella parte in cui, nel regolare la ripartizione delle risorse relative agli incarichi aggiuntivi dei dirigenti con DD MM del 16/10/2003 e del 5/5/2005, ha omesso l’informazione preventiva al sindacato ricorrente e la contrattazione collettiva integrativa in ordine alla determinazione della quota da corrispondere ai dirigenti, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno richiesto;……………………………. ordina al Ministero dell’Istruzione la cessazione del comportamento antisindacale”.

Contro i Ministri Siniscalco e Tremonti, perché, con propri autonomi provvedimenti hanno omesso del tutto l’obbligo di informazione preventiva e di contrattazione prevista sia dal Ccnl 1998/2001 che da una specifica norma della finanziaria per l’anno 2004 (art. 3, comma 165); la contrattazione era finalizzata a individuare i dirigenti preposti agli Uffici “le cui attività sono direttamente correlate con quelle previste dal citato art. 3, comma 165” (maggiori entrate per lotta all’evasione fiscale, cartolarizzazione, monitoraggio dei flussi di spesa, risparmi per interessi, eccetera); i ministri, invece di confrontarsi e contrattare con i sindacati, hanno direttamente reso destinatari dei compensi maggiorati (+ 65%) indistintamente tutti i dirigenti in servizio presso il 1° ed il 2° Dipartimento identificando in questi ultimi gli Uffici (per arbitraria estensione del significato del lemma Uffici). Con ciò, a nostro parere, hanno leso il ruolo e l’immagine del Sindacato (sia il nostro, ricorrente, deprivato della contrattazione come gli altri) e gli interessi di tutti dirigenti del MEF: tutti, infatti, hanno percepito meno di quanto avrebbero potuto.

Il Giudice del Lavoro, con un complicato ed artificioso ragionamento ha respinto il ricorso in quanto “non sono allegate circostanze di fatto da cui possa dedursi che l’Amministrazione è solita (sic!) violare l’obbligo di contrattare – sulla specifica materia o su tutte (sic!) le altre materie oggetto di contrattazione – , che non si tratta nel caso in esame di una violazione che incide sulle libertà fondamentali (sic!)dei lavoratori, e che alla stregua di una valutazione che tiene conto del contesto in cui si verte – pubblico impiego – e dell’identità delle Parti coinvolte non può ipotizzarsi un effetto intimidatorio della condotta dell’Amministrazione, con restrizione del libero esercizio dell’attività sindacale”.

Contro il deliberato del Giudice il legale di Cida-Unadis ha proposto ricorso in opposizione.

Roma 4 settembre 2006