INIZIATIVE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ TERRITORIALE COLLEGATA ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

 

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO il CCNL per il quadriennio 1998 - 2001 ed il primo biennio economico 1998 - 1999 del personale dirigente dell' Area I, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

VISTO il CCNI relativo alla sequenza contrattuale, di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001, primo biennio economico 1998-1999, e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001, secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 18 novembre 2004;

VISTO il verbale d'incontro del 13 febbraio 2006 nel quale le parti hanno concordato di definire il trattamento retributivo riferito ai processi di rotazione e di avvicendamento degli incarichi dirigenziali, al fine di garantire la più efficiente ed efficace utilizzazione delle risorse in relazione agli assetti organizzativi dell'Agenzia e di favorire lo sviluppo delle professionalità dei dirigenti;

CONVENGONO

1.              di prevedere un trattamento economico destinato all'incentivazione e al sostegno della mobilità territoriale collegata allo svolgimento degli incarichi dirigenziali.

2.              il trattamento economico di cui al punto 1 è articolato in:

 

         Trattamento di mobilità

         Contributo speciale al trasferimento

2.1 Il trattamento di mobilità è erogato, per la durata dell'incarico, in importi mensili sulla base delle fasce indicate nella tabella A, e della distanza chilometrica che intercorre tra il comune di residenza del dirigente e quello ove è ubicata la nuova sede di servizio. Per la misurazione delle distanze l'Agenzia farà riferimento al prontuario ACI più aggiornato. Al di sotto della fascia chilometrica dei 50 km non spetta il trattamento di mobilità.

 

Tabella A - Fasce chilometriche per il trattamento di mobilità

Fascia base

da 50 a 90 Km

Fascia intermedia

oltre 90 fino a 130 Km

Fascia superiore

oltre 130 Km

€ 250.00

400.00

700,00

2.2 H contributo speciale al trasferimento viene erogato, in  alternativa al trattamento di mobilità, quando il dirigente assume il domicilio nel comune dove è ubicata la sede di svolgimento del nuovo incarico. Ai fini della corresponsione del contributo l'interessato dovrà presentare copia del contratto di locazione o di acquisto dell'abitazione nella quale il dirigente assume domicilio durante lo svolgimento dell'incarico.

H contributo viene corrisposto nella misura di € 900,00 mensili e non compete se la sede di destinazione è ubicata in un comune distante meno di 90 km da quello di residenza del dirigente. Continuano ad essere corrisposti l'indennità di prima sistemazione, di cui all'art. 21 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e successive modificazioni, e il rimborso delle spese di trasloco e di viaggio.

3. Situazioni particolari

3.1             In relazione a situazioni di particolare disagio,  oggettivamente verificabili, nei collegamenti esistenti con il comune di destinazione, su proposta del Direttore Regionale o Provinciale, il trattamento di mobilità potrà essere corrisposto nella misura prevista per la fascia chilometrica immediatamente  superiore a quella che  spetterebbe in base all'applicazione della tabella A ed anche per spostamenti inferiori a 50 Km.

3.2     H presente accordo si applica dal mese successivo a quello della sua sottoscrizione.

 

3.3         I trattamenti economici di cui al presente accordo non competono in caso di conferimento di primo incarico .

3.4         Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo non graveranno sulle somme destinate a retribuzioni contrattuali del personale dell'Agenzia.

3.5  Le parti concordano di procedere, entro sei mesi, alla verifica dello stato di attuazione del presente accordo


       Roma, 6 marzo 2006

     

AGENZIA DELLE ENTRATE FIRMATO

CGIL/FP FIRMATO

CISL/FPS FIRMATO

UIL/PA FIRMATO

CONFSAL/UNSA FIRMATO

DIRSTAT FIRMATO

CIDA/UNADIS FIRMATO