La Corte dei Conti riconosce il diritto alla maggiorazione del 18%,  ai fini del trattamento di quiescenza, sulla retribuzione del dirigente

 

Il Giudice Unico delle Pensioni presso la Corte dei Conti, con sentenza 784/2006, ha accolto il ricorso con il quale “un dirigente dello Stato ha chiesto l’affermazione del diritto all’applicazione della maggiorazione del 18%, ex articolo 43 del DPR n. 1092/1973, ai fini della determinazione della quiescenza, sulla retribuzione del dirigente”

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ERA ORA!

 

Così il Consigliere della Corte, dottor Pino Zingale, chiosa la predetta sentenza:

 

“Ha osservato il Giudice che l’art. 43 del t.u. 1092 (nel testo modificato dall’art. 15 della legge 177/1976), dispone: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento”, Segue l’elenco degli assegni pensionabili. Il comma secondo avverte: “Agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”. Ad avviso del Giudice l’elencazione degli “assegni o indennità pensionabili” riportati nel primo comma è di natura ”tassativa” con riferimento all’entrata in vigore della legge, mentre per gli assegni e le indennità attribuite successivamente, tale norma non può svolgere nessuna funzione diretta se non nella misura in cui l’interpretazione ne valuti l’ascrivibilità (o meno) al meccanismo dell’aumento del 18%. La portata  del comma 2 dell’art. 15 della legge non può assumere una funzione “precettiva” in senso tecnico, in quanto nessuna legge (ordinaria) è idonea a condizionare un successivo atto normativo di identica forza giuridica, per cui la voluntas di escludere futuri assegni e indennità previsti da altre leggi in modo non espresso  è destinata a cedere rispetto al principio della gerarchia delle fonti e della successione nel tempo delle norme, fermo rimanendo che – nel caso di silenzio della legge successiva – l’elencazione contenuta nel comma 1 dell’art. 15 potrebbe essere idonea ad orientare l’interprete in ordine alla valutazione della natura giuridica del nuovo assegno o della nuova indennità. La retribuzione di posizione istituita per il personale dirigenziale del comparto Ministeri dal Ccnl per il quadriennio giuridico 1994/1997, non solo appare abbastanza simile alla indennità di funzione per i dirigenti superiori e primi dirigenti prevista dall’art. 47 del DPR 748/72 e che l’art. 15 della citata legge n. 177/1976 annovera tra quelle assoggettabili all’aumento del 18%, ma, riveste natura stipendiale, perché si caratterizza per la generalità e incondizionatezza. Non appare irrilevante la portata dell’art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,n. 724, che dispone ad assoggettare a ritenuta in conto entrata del Tesoro “lo stipendio e gli altri assegni pensionabili” nella misura dell’aumento della base pensionabile prevista dagli articoli 15 (personale civile), 16 (personale militare) e 22 (personale ferroviario), il che – escludendo la norma dal meccanismo  solo l’indennità integrativa speciale e “gli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile” – ha consentito di pervenire alla soluzione positiva per il ricorrente, anche perché la norma sancisce un rapporto immediato e diretto tra la pensionabilità della retribuzione e l’aumento del 18%.          

 

Massimo Fasoli

Segretario Generale della CIDA-Unadis

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