La Corte dei Conti riconosce il diritto alla maggiorazione del 18%, ai fini del trattamento di quiescenza, sulla retribuzione del dirigente
Il Giudice Unico delle Pensioni presso la Corte dei Conti, con
sentenza 784/2006, ha accolto il ricorso con il quale “un dirigente dello Stato
ha chiesto l’affermazione del diritto all’applicazione della maggiorazione del 18%, ex articolo 43 del DPR n. 1092/1973, ai fini della
determinazione della quiescenza, sulla retribuzione del
dirigente”
.
ERA
ORA!
Così il Consigliere della Corte,
dottor Pino Zingale, chiosa la predetta sentenza:
“Ha
osservato il Giudice che l’art. 43 del t.u. 1092 (nel testo modificato dall’art.
15 della legge 177/1976), dispone: “Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base
pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio e dagli assegni o indennità
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per
cento”, Segue l’elenco degli assegni pensionabili. Il comma secondo avverte:
“Agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili,
possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda
espressamente la valutazione nella base pensionabile”. Ad avviso del Giudice
l’elencazione degli “assegni o indennità pensionabili” riportati nel primo comma
è di natura ”tassativa” con riferimento all’entrata in vigore della legge,
mentre per gli assegni e le indennità attribuite successivamente, tale norma non può svolgere nessuna funzione
diretta se non nella misura in cui l’interpretazione ne valuti l’ascrivibilità
(o meno) al meccanismo dell’aumento del 18%. La portata del comma 2 dell’art. 15 della
legge non può assumere una funzione “precettiva” in senso tecnico, in quanto
nessuna legge (ordinaria) è idonea a condizionare un successivo atto normativo
di identica forza giuridica, per cui la voluntas di escludere futuri assegni e
indennità previsti da altre leggi in modo non espresso è destinata a cedere rispetto al
principio della gerarchia delle fonti e della successione nel tempo delle norme,
fermo rimanendo che – nel caso di silenzio della legge successiva –
l’elencazione contenuta nel comma 1 dell’art. 15 potrebbe essere idonea ad
orientare l’interprete in ordine alla valutazione della natura giuridica del
nuovo assegno o della nuova indennità. La retribuzione di posizione istituita
per il personale dirigenziale del comparto Ministeri dal Ccnl per il quadriennio
giuridico 1994/1997, non solo appare abbastanza simile alla
indennità di funzione per i dirigenti superiori e primi dirigenti
prevista dall’art. 47 del DPR 748/72 e che l’art. 15 della citata legge n.
177/1976 annovera tra quelle assoggettabili all’aumento del 18%, ma, riveste
natura stipendiale, perché si caratterizza per la generalità e
incondizionatezza. Non appare irrilevante la portata dell’art. 15, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994,n. 724, che dispone ad
assoggettare a ritenuta in conto entrata del Tesoro “lo stipendio e gli altri
assegni pensionabili” nella misura dell’aumento della base pensionabile prevista
dagli articoli 15 (personale civile), 16 (personale militare) e 22 (personale
ferroviario), il che – escludendo la norma dal meccanismo solo l’indennità integrativa speciale e
“gli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni
esclusi dalla base pensionabile” – ha consentito di pervenire alla soluzione
positiva per il ricorrente, anche perché la norma sancisce un rapporto immediato
e diretto tra la pensionabilità della retribuzione e l’aumento del 18%”.
Segretario
Generale della CIDA-Unadis
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