Il Segretario Generale

26 maggio 2006

 

                                                               Al Capo Dipartimento delle politiche fiscali   

 

                                                    e p.c.  Al Direttore dell’ U.A.R. del Dipartimento

                                                                   politiche fiscali

 

          Oggetto: mobilità interna dei dirigenti.

 

 

          Giungono notizie insistenti e preoccupanti secondo le quali sarebbe in corso di elaborazione un ampio disegno di mobilità interna, in virtù del quale i dirigenti del Dipartimento, a breve, verrebbero avvicendati per rotazione negli incarichi che attualmente ricoprono.

 

          Ove tali notizie fossero fondate - ma pare impossibile - è motivo di grande perplessità il fatto che l’avvicendamento per rotazione avverrebbe, non già all’approssimarsi della scadenza naturale degli incarichi (31/12/2007) che, nella generalità dei casi, sono stati conferiti con decorrenza gennaio 2005, ma nella loro piena vigenza; ciò comporterebbe  prevedibili ed imponenti  effetti negativi sul buon andamento gestionale dell’Amministrazione: infatti i dirigenti, attualmente impegnati nel raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di conferimento e di quelli annuali, verrebbero distolti ed assegnati ad altri incarichi ad esercizio finanziario 2006 abbondantemente iniziato.

 

          Francamente sfugge la finalità istituzionale e l’utilità del disegno; se realizzato, esso appare certamente capace di arrecare scompiglio nel normale andamento degli uffici, sia per quanto riguarda l’espletamento dei programmi di attività , sia per quanto riguarda le specifiche professionalità settoriali maturate dai dirigenti.

 

          Anche nell’ipotesi che si tratti  di un disegno collegato a progetti di ristrutturazione organizzativa, si osserva che essi dovrebbero essere conseguenti all’adozione di appositi atti dispositivi aventi  natura regolamentare a loro volta discendenti  dall’emanazione di uno specifico provvedimento.

 

          In ogni caso, il vigente Ccnl prevede principi (articolo 3, commi 1 e 2) e regole (articoli 6-7 e  8) al centro delle quali assume particolare rilievo l’obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali. Non può andare deluso il significato  profondo delle norme contrattuali richiamate secondo il quale l’informazione preventiva non ha senso alcuno se l’informazione viene resa su un progetto sostanzialmente blindato.

 

          E’ del tutto lasciato al Suo prudente apprezzamento valutare se sia il caso - e pare proprio il caso - di informare urgentemente le organizzazioni sindacali dei dirigenti sulla fondatezza di dette notizie e, smentendole, di  ripristinare un clima di serena collaborazione.

 

                                                                                    Massimo Fasoli