RIMBORSO SPESE DI TAXI AI DIRIGENTI IN MISSIONE ED INTERPRETAZIONE DEL CCNL
Al Ministero della Giustizia
sig. Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità
dott. Giuseppe Belsito
E, p.c. all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia
dott.ssa Maria CARONE
Roma, 6 luglio 2006
Questa organizzazione sindacale è venuta a conoscenza che, presso codesta Amministrazione, è da tempo invalsa la prassi di rimborsare le spese di taxi ai Dirigenti in missione solo se l’utilizzo di questo mezzo sia stato preventivamente autorizzato nel provvedimento di invio in missione, e solo per il luogo di svolgimento della missione, con esclusione quindi del tragitto dal luogo di residenza o di lavoro al luogo di partenza del mezzo di trasporto principale (aeroporto, stazione ferroviaria).
Al riguardo, occorre ricordare che il nuovo CCNL area I - Dirigenza quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, stabilisce, all’art. 64 (“Trattamento di trasferta”), comma 2b, che ai Dirigenti in trasferta spetta “il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani”, senza richiedere specifica autorizzazione. Ai sensi del comma 1 la trasferta si intende iniziata nel luogo di dimora abituale ovvero nella località sede di servizio.
Stando il rango di norma pattizia, ogni contraria disposizione regolamentare unilaterale o circolare esplicativa, per di più antecedente nel tempo, è da ritenersi priva di effetto.
Si prega pertanto di dare disposizione in tal senso ai dipendenti uffici contabilità.
Il Sindacato della dirigenza, nel richiedere a codeste amministrazioni il rispetto integrale del CCNL, e nell’ammonire che ogni tentativo di elaborare interpretazioni restrittive di questo verrà duramente contestato, sollecita tutti i Dirigenti – in questo momento di ristrettezze per le casse pubbliche – ad avere senso di responsabilità e misura, effettuando – quando in missione - solo le spese a loro giudizio strettamente indispensabili.
Massimo Fasoli
Segretario Generale