Ministero dell'Economia e Finanze:
articolo 3, comma 165 della legge finanziaria per l'anno 2004.
Il 5 ottobre, la delegazione di
parte pubblica ha incontrato le organizzazioni sindacali della dirigenza dei 4
dipartimenti dell’ex Ministero Tesoro e Bilancio. L’incontro ha assunto
l’aspetto di una riunione informale per uno scambio di “considerazioni” sul
decreto ministeriale emanato in applicazione della norma in oggetto. Per mera
dimenticanza nell’invito (sic!), era assente il Dipartimento delle Politiche
Fiscali. Tutti sappiamo che il comma 165 è una mutazione genetica dell’articolo
3, comma 193 della legge 549/95 (finanziaria 1996). L’uno e l’altro vogliono
dare un tangibile riconoscimento ai lavoratori (dirigenti e non dirigenti)
dell’Amministrazione finanziaria che, in varia misura, hanno contribuito
all’incremento delle entrate [vuoi per riduzione dell’evasione fiscale (ex comma
193), vuoi per cartolarizzazione e monitoraggio, oltre che per lotta
all’evasione (comma 165)]. Veniamo all’attualità: in una Amministrazione e in un
Paese normali, il Ministro si limiterebbe a definire il quantum da destinare al
personale e a dare indicazioni di massima alla contrattazione decentrata per un
più significativo riconoscimento ai lavoratori (dirigenti e non dirigenti) che
hanno operato in Uffici cui sia direttamente riferibile l’incremento delle
entrate a bilancio derivante dalle materie de quo. Ma non siamo in una
Amministrazione e in un Paese normali. Suggeritori potenti (e molto interessati,
personalmente interessati) hanno indotto il Ministro Siniscalco ad emanare un
decreto con il quale:
-
individua, come è nei suoi poteri, le somme da
destinare al potenziamento delle Amministrazioni (Agenzie fiscali, Monopoli di
Stato. Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle politiche
fiscali);
-
individua, come è nei suoi poteri, le somme da
destinare al personale di ciascuna delle
Amministrazioni;
-
interpretando in via espansiva i suoi poteri, ripartisce tra dirigenti
e non dirigenti dei dipartimenti del Ministero dell’Economia e Finanze le
risorse assegnate;
-
indica in modo stringente (eccedendo visibilmente i
suoi poteri) che ai dirigenti degli Uffici (del Ministero dell’Economia e
Finanze) che abbiano direttamente generato l’incremento del gettito spetti un
compenso per almeno il 65% superiore a quello spettante ai dirigenti di Uffici
“non direttamente correlati alle attività di cui all’articolo 12, comma 1 del
D.L.7/97, come modificato dall’articolo 3, comma 165 della legge n. 350/2003”.
Poco male per gli eccessi, se
fossimo in una Amministrazione e in un Paese normali. Ma non siamo in una
Amministrazione e in un Paese normali: infatti, i potenti e interessati
Suggeritori non si sono accontentati di avere spuntato con il D.M. quota 165
contro quota 100; no, in sede di contrattazione per il personale non dirigente
hanno fatto passare il concetto che Uffici sarebbero i Dipartimenti, giacché ai
fondi (?) di dipartimento erano già state assegnate somme idonee a remunerare
quota 165 ai dipendenti del 1° e del 2° Dipartimento e quota 100 ai dipendenti
del 3° e 4°. Avvalendosi di tale precedente, che ha visto forzati attori le
organizzazioni sindacali (a quanto è dato sapere sono state escluse le R.S.U.),
Essi tentano ora di forzare la norma che, per quanto riguarda i dirigenti,
assegna alla contrattazione il compito di “individuare” gli Uffici dirigenziali
per i quali spetta la maggiorazione (quota 165), “suggerendo” che con il lemma
Uffici il legislatore (cioè il Ministro) non poteva che intendere i
Dipartimenti. Una tale interpretazione, forzata e capziosa, è evidentemente
funzionale a gratificare a quota 165 tutti i dirigenti dei 1° e 2° Dipartimento
(anche quelli assai numerosi preposti ad uffici “le cui attività non sono
direttamente correlate a quelle…..”), con ciò abbassando sensibilmente il significato
retributivo di quota 100 per i dirigenti del 3° e 4° Dipartimento. Accadrebbe
così che i Capi del 3° e 4° Dipartimento percepiranno un compenso sicuramente
inferiore a quello per i direttori generali del Dipartimenti 1° e 2° e, forse,
addirittura inferiore a quello per i dirigenti non generali dei medesimi
Dipartimenti 1° e 2°. Non basta ancora: poiché i Suggeritori temono che i
sindacati dei dirigenti in un sussulto di orgoglio si mettano di traverso,
sembra, pare, si dice, si mormora che abbiano bello e pronto un ulteriore D.M.
con il quale, verrebbe mutuata la logica seguita per il personale non dirigente,
sicché la contrattazione decentrata verrebbe sterilizzata. CISL, UIL e
CIDA-UNADIS hanno inviato una nota al nuovo Ministro, perché eviti di
assecondare il disegno dei Suggeritori e lasci alla contrattazione l’onere di
individuare uno per uno gli uffici che, per l’attività effettivamente
svolta, danno diritto a quota 165.
Naturalmente, un paio di sindacati dirigenziali presenti in modo assai
significativo nei Dipartimenti 1° e 2°:
- convengono con i Suggeritori che
Dipartimenti e Uffici siano la stessa cosa
- hanno molto a cuore l’omogeneità
dei criteri tra il contratto dei non dirigenti e quello dei
dirigenti.
Sono gli stessi sindacati
sostenitori e sottoscrittori dell’accordo concernente la “particolare”
disciplina dell’omnicomprensività, impugnato e censurato dal giudice del lavoro
per comportamento antisindacale. Aprano gli occhi i dirigenti del 3° e 4°
Dipartimento.
Massimo
Fasoli
Segretario
Generale della CIDA-Unadis
via Nazionale,
75
00184
ROMA
tf.