Ministero dell'Economia e Finanze: articolo 3, comma 165 della legge finanziaria per l'anno 2004.

Il 5 ottobre, la delegazione di parte pubblica ha incontrato le organizzazioni sindacali della dirigenza dei 4 dipartimenti dell’ex Ministero Tesoro e Bilancio. L’incontro ha assunto l’aspetto di una riunione informale per uno scambio di “considerazioni” sul decreto ministeriale emanato in applicazione della norma in oggetto. Per mera dimenticanza nell’invito (sic!), era assente il Dipartimento delle Politiche Fiscali. Tutti sappiamo che il comma 165 è una mutazione genetica dell’articolo 3, comma 193 della legge 549/95 (finanziaria 1996). L’uno e l’altro vogliono dare un tangibile riconoscimento ai lavoratori (dirigenti e non dirigenti) dell’Amministrazione finanziaria che, in varia misura, hanno contribuito all’incremento delle entrate [vuoi per riduzione dell’evasione fiscale (ex comma 193), vuoi per cartolarizzazione e monitoraggio, oltre che per lotta all’evasione (comma 165)]. Veniamo all’attualità: in una Amministrazione e in un Paese normali, il Ministro si limiterebbe a definire il quantum da destinare al personale e a dare indicazioni di massima alla contrattazione decentrata per un più significativo riconoscimento ai lavoratori (dirigenti e non dirigenti) che hanno operato in Uffici cui sia direttamente riferibile l’incremento delle entrate a bilancio derivante dalle materie de quo. Ma non siamo in una Amministrazione e in un Paese normali. Suggeritori potenti (e molto interessati, personalmente interessati) hanno indotto il Ministro Siniscalco ad emanare un decreto con il quale:

-          individua, come è nei suoi poteri, le somme da destinare al potenziamento delle Amministrazioni (Agenzie fiscali, Monopoli di Stato. Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali);

-          individua, come è nei suoi poteri, le somme da destinare al personale di ciascuna delle Amministrazioni;

-          interpretando in via espansiva  i suoi poteri, ripartisce tra dirigenti e non dirigenti dei dipartimenti del Ministero dell’Economia e Finanze le risorse assegnate;

-          indica in modo stringente (eccedendo visibilmente i suoi poteri) che ai dirigenti degli Uffici (del Ministero dell’Economia e Finanze) che abbiano direttamente generato l’incremento del gettito spetti un compenso per almeno il 65% superiore a quello spettante ai dirigenti di Uffici “non direttamente correlati alle attività di cui all’articolo 12, comma 1 del D.L.7/97, come modificato dall’articolo 3, comma 165 della legge n. 350/2003”.           

Poco male per gli eccessi, se fossimo in una Amministrazione e in un Paese normali. Ma non siamo in una Amministrazione e in un Paese normali: infatti, i potenti e interessati Suggeritori non si sono accontentati di avere spuntato con il D.M. quota 165 contro quota 100; no, in sede di contrattazione per il personale non dirigente hanno fatto passare il concetto che Uffici sarebbero i Dipartimenti, giacché ai fondi (?) di dipartimento erano già state assegnate somme idonee a remunerare quota 165 ai dipendenti del 1° e del 2° Dipartimento e quota 100 ai dipendenti del 3° e 4°. Avvalendosi di tale precedente, che ha visto forzati attori le organizzazioni sindacali (a quanto è dato sapere sono state escluse le R.S.U.), Essi tentano ora di forzare la norma che, per quanto riguarda i dirigenti, assegna alla contrattazione il compito di “individuare” gli Uffici dirigenziali per i quali spetta la maggiorazione (quota 165), “suggerendo” che con il lemma Uffici il legislatore (cioè il Ministro) non poteva che intendere i Dipartimenti. Una tale interpretazione, forzata e capziosa, è evidentemente funzionale a gratificare a quota 165 tutti i dirigenti dei 1° e 2° Dipartimento (anche quelli assai numerosi preposti ad uffici “le cui attività non sono direttamente correlate a quelle…..”), con ciò  abbassando sensibilmente il significato retributivo di quota 100 per i dirigenti del 3° e 4° Dipartimento. Accadrebbe così che i Capi del 3° e 4° Dipartimento percepiranno un compenso sicuramente inferiore a quello per i direttori generali del Dipartimenti 1° e 2° e, forse, addirittura inferiore a quello per i dirigenti non generali dei medesimi Dipartimenti 1° e 2°. Non basta ancora: poiché i Suggeritori temono che i sindacati dei dirigenti in un sussulto di orgoglio si mettano di traverso, sembra, pare, si dice, si mormora che abbiano bello e pronto un ulteriore D.M. con il quale, verrebbe mutuata la logica seguita per il personale non dirigente, sicché la contrattazione decentrata verrebbe sterilizzata. CISL, UIL e CIDA-UNADIS hanno inviato una nota al nuovo Ministro, perché eviti di assecondare il disegno dei Suggeritori e lasci alla contrattazione l’onere di individuare uno per uno gli uffici che, per l’attività effettivamente svolta,  danno diritto a quota 165. Naturalmente, un paio di sindacati dirigenziali presenti in modo assai significativo nei Dipartimenti 1° e 2°:

- convengono con i Suggeritori che Dipartimenti e Uffici siano la stessa cosa

- hanno molto a cuore l’omogeneità dei criteri tra il contratto dei non dirigenti e quello dei dirigenti.

Sono gli stessi sindacati sostenitori e sottoscrittori dell’accordo concernente la “particolare” disciplina dell’omnicomprensività, impugnato e censurato dal giudice del lavoro per comportamento antisindacale. Aprano gli occhi i dirigenti del 3° e 4° Dipartimento.          

 

Massimo Fasoli

Segretario Generale della CIDA-Unadis

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