COSA ACCADE AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI?

 

A nessuno dovrebbe sfuggire il senso delle norme contenute nei commi 5 bis e 6^ dell’articolo 19 del decreto legislativo 165 come modificato dalla Frattini. Invece a qualcuno sfugge. Il senso è che le Amministrazioni dovrebbero ricorrere a quegli strumenti di reclutamento solo quando abbiano solide  ragioni di ritenere che ne trarranno un concreto  apprezzabile  “valore aggiunto” (il migliore candidato possibile).

Poiché non sono di “proprietà” dei Ministri, non a caso giuridicamente definiti pro-tempore, né, tampoco, dei direttori generali, esse dovrebbero avvertire l’obbligo morale e giuridico di:

-  verificare e valutare i curricula di coloro cui intenderebbero affidare incarichi dirigenziali, quale condizione necessaria ma non sufficiente;

- assumersi anche la responsabilità (giuridica e politica ) di verificare e valutare se non vi siano al proprio interno professionalità idonee a ricoprire gli incarichi in questione;

- attenersi allo spirito e alla lettera delle norme, non solo procedurali, contenute nell’articolo 13 dell’ancor vigente CCNL 1998/2001.

Non poche Amministrazioni, consapevoli del significato del complessivo impianto normativo, hanno concluso con specifici accordi la concertazione sull’articolo 13 richiamato recependoli in specifici provvedimenti: Consiglio di Stato, Infrastrutture, Attività produttive, Comunicazioni ed altre. Negli accordi e nei relativi provvedimenti di recepimento è convenuto che le Amministrazioni, in caso di vacanza di organico dirigenziale di 1^ o di 2^ fascia, attivino la procedura di interpello verso i propri dirigenti per verificare se all’interno vi siano professionalità adeguate alla bisogna e, solo ad esito negativo, conferiscano incarico a personale esterno ai sensi del comma 5 bis o 6 dell’articolo 19. Tutti gli accordi di concertazione e i provvedimenti di recepimento sono stati registrati dagli organi di controllo.

Alle Comunicazioni la concertazione si concluse con il D.M. di recepimento del 19 aprile 2005 a firma dell’allora Ministro Gasparri.

Ed ecco il fatto “increscioso”.

La Direzione generale del personale di quel Ministero, con nota 3 novembre, ha trasmesso ai sindacati della dirigenza dell’Area 1^ una bozza di decreto con il quale il neo Ministro Landolfi intenderebbe annullare il D.M. Gasparri, il quale  violerebbe le prerogative delle Amministrazioni (n.d.r.: leggi del signor Ministro) in fatto di conferimento degli incarichi dirigenziali, in particolare, di 1^ fascia.

Sostiene il decreto ministeriale annullante (Landolfi) che il decreto annullando (Gasparri)  “contiene disposizioni in evidente violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001, come ad esempio, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce il conferimento di nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo 165, venga effettuato previa verifica, mediante interpello, dell’insussistenza o  indisponibilità di professionalità interne, ciò in contrasto con gli stessi 5 bis e 6, che prevedono per tali canali d’accesso il solo limite numerico (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 5 e 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia) e non un diritto di precedenza per le professionalità interne, ovvero, l’articolo 9, che illegittimamente riduce la funzione della proposta di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, riservata dalla legge al Ministro, sottraendole la presupposta funzione di valutazione, secondo i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 19 citato”.

 

Signor Ministro, pur nel contesto di una espressività, mi consenta, un po’ confusa che permea la bozza del Suo decreto e che, tuttavia, non tradisce uno spiccato inevitabile, direi, interesse ministeriale verso gli incarichi di prima fascia, mi pare di poter concludere che Lei stia sostanzialmente invocando il diritto alla “libera  conferibilità” degli incarichi dirigenziali.

Domanda: Signor Ministro, teme forse che le Sue prossime “candidature” a incarichi dirigenziali, soprattutto di prima fascia, da realizzare con la “libera utilizzazione” del 5 bis e del 6, potrebbero - ove assoggettati, invece, alle regole dell’annullando decreto - non reggere il confronto con candidati interni all’Amministrazione delle Comunicazioni?

Siamo certi che Lei non si avventurerebbe mai a sponsorizzare e incaricare un incapace o un mediocre; ma (altra domanda), non Le pare che assegnare un incarico dirigenziale,  soprattutto di prima fascia, previa comparazione tra più candidati (anche interni), conferirebbe al Suo candidato, ove vincente, una legittimazione ben più ampia, solida e universalmente accettata, rispetto a quella derivante da assegnazione svincolata da un criterio democratico e trasparente?

Forse Lei, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, soprattutto di prima fascia,  ha in mente la procedura della “chiamata diretta” ormai da tempo obsoleta pure per le categorie protette?

Lei, al pari del suo precedente collega Ministro firmatario dell’annullando decreto , appartiene ad un partito dalla solida tradizione e cultura statalista (che qui uso nell’accezione nobile), sicché spiace doverLe ricordare che “gli impiegati pubblici sono al servizio esclusivo della nazione” e che Lei, ne converrà, non è la nazione, né che il Ministero delle Comunicazioni è di Sua proprietà.      

Le rammento poi che il regime giuridico vigente è quello della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

La contrattualizzazione  comporta, per gli istituti previsti dal CCNL 1998/2001, il libero incontro della volontà delle parti.

La volontà, questa sì libera,  si è sostanziata in un libero accordo che il decreto che Lei vorrebbe annullare ha semplicemente recepito. Sicché una volta che Lei l’abbia annullato, resterebbe pur sempre valido l’accordo che la delegazione trattante di parte pubblica ha liberamente stipulato a suo tempo con le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza dell’Area 1^. Dal che deriva che ove Lei dovesse poi procedere a conferimento di incarichi dirigenziali al di fuori di quell’accordo, incorrerebbe in comportamento antisindacale e in violazione contrattuale, cosa questa che l’organizzazione sindacale che rappresento e, probabilmente, altre non potremmo lasciare cadere nel nulla.

Roma 11 novembre 2005             

Massimo Fasoli

Segretario Generale della CIDA-Unadis

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