COSA ACCADE AL MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI?
A nessuno dovrebbe sfuggire il senso delle norme contenute nei commi 5 bis e 6^
dell’articolo 19 del decreto legislativo 165 come modificato dalla Frattini.
Invece a qualcuno sfugge. Il senso è che le
Amministrazioni dovrebbero ricorrere a quegli strumenti di reclutamento solo quando abbiano solide ragioni di ritenere che ne trarranno un
concreto apprezzabile “valore aggiunto” (il migliore candidato
possibile).
Poiché non sono di “proprietà” dei
Ministri, non a caso giuridicamente definiti pro-tempore, né, tampoco, dei
direttori generali, esse dovrebbero avvertire l’obbligo morale e giuridico di:
- verificare e valutare i curricula
di coloro cui intenderebbero affidare incarichi dirigenziali, quale condizione
necessaria ma non sufficiente;
- assumersi anche la responsabilità
(giuridica e politica ) di verificare e valutare se non vi siano al proprio interno professionalità idonee a ricoprire gli
incarichi in questione;
- attenersi allo spirito e alla
lettera delle norme, non solo procedurali, contenute nell’articolo 13 dell’ancor
vigente CCNL 1998/2001.
Non poche Amministrazioni,
consapevoli del significato del complessivo impianto normativo, hanno concluso con specifici accordi la concertazione sull’articolo
13 richiamato recependoli in specifici provvedimenti: Consiglio di Stato,
Infrastrutture, Attività produttive, Comunicazioni ed altre. Negli accordi e nei
relativi provvedimenti di recepimento è convenuto che le Amministrazioni, in
caso di vacanza di organico dirigenziale di 1^ o di 2^
fascia, attivino la procedura di interpello verso i propri dirigenti per
verificare se all’interno vi siano professionalità adeguate alla bisogna e, solo
ad esito negativo, conferiscano incarico a personale esterno ai sensi del comma
5 bis o 6 dell’articolo 19. Tutti gli accordi di concertazione e i provvedimenti
di recepimento sono stati registrati dagli organi di controllo.
Alle Comunicazioni la concertazione
si concluse con il D.M. di recepimento del
Ed ecco il fatto “increscioso”.
La Direzione generale del personale
di quel Ministero, con nota 3 novembre, ha trasmesso ai sindacati della
dirigenza dell’Area 1^ una bozza di decreto con il quale il neo Ministro
Landolfi intenderebbe annullare il D.M. Gasparri, il quale
violerebbe le prerogative
delle Amministrazioni (n.d.r.: leggi del signor
Ministro) in fatto di conferimento degli incarichi dirigenziali, in
particolare, di 1^ fascia.
Sostiene il decreto ministeriale
annullante (Landolfi) che il decreto annullando (Gasparri)
“contiene disposizioni
in evidente violazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001,
come ad esempio, l’articolo 3, comma 3, il quale stabilisce il conferimento di
nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del decreto
legislativo 165, venga effettuato previa verifica, mediante interpello,
dell’insussistenza o
indisponibilità di professionalità interne, ciò in contrasto con gli
stessi 5 bis e 6, che prevedono per tali canali d’accesso il solo limite
numerico (10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e
5 e 8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia) e non
un diritto di precedenza per le professionalità interne, ovvero, l’articolo 9,
che illegittimamente riduce la funzione della proposta di conferimento degli
incarichi dirigenziali di prima fascia, riservata dalla legge al Ministro,
sottraendole la presupposta funzione di valutazione, secondo i criteri di cui al
comma 1 dell’articolo 19 citato”.
Signor Ministro, pur nel contesto di una espressività, mi consenta, un po’ confusa
che permea la bozza del Suo decreto e che, tuttavia, non tradisce uno spiccato
inevitabile, direi, interesse ministeriale verso gli incarichi di prima fascia,
mi pare di poter concludere che Lei stia sostanzialmente invocando il diritto
alla “libera conferibilità” degli
incarichi dirigenziali.
Domanda: Signor Ministro, teme forse
che le Sue prossime “candidature” a incarichi
dirigenziali, soprattutto di prima fascia, da realizzare con la “libera
utilizzazione” del 5 bis e del 6, potrebbero - ove assoggettati, invece, alle
regole dell’annullando decreto - non reggere il confronto con candidati interni
all’Amministrazione delle Comunicazioni?
Siamo certi che Lei non si
avventurerebbe mai a sponsorizzare e incaricare un incapace o un mediocre; ma
(altra domanda), non Le pare che assegnare un incarico dirigenziale, soprattutto di
prima fascia, previa comparazione tra più candidati (anche interni),
conferirebbe al Suo candidato, ove vincente, una legittimazione ben più ampia,
solida e universalmente accettata, rispetto a quella derivante da assegnazione
svincolata da un criterio democratico e trasparente?
Forse Lei, per il conferimento degli
incarichi dirigenziali, soprattutto di prima fascia, ha in mente la procedura della
“chiamata diretta” ormai da tempo obsoleta pure per le categorie
protette?
Lei, al pari del suo precedente
collega Ministro firmatario dell’annullando decreto ,
appartiene ad un partito dalla solida tradizione e cultura statalista (che qui
uso nell’accezione nobile), sicché spiace doverLe ricordare che “gli impiegati
pubblici sono al servizio esclusivo della nazione” e che Lei, ne converrà, non è
la nazione, né che il Ministero delle Comunicazioni è di Sua proprietà.
Le rammento poi che il regime
giuridico vigente è quello della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni.
La contrattualizzazione comporta, per
gli istituti previsti dal CCNL 1998/2001, il libero incontro della volontà delle
parti.
La volontà, questa sì libera, si è
sostanziata in un libero accordo che il decreto che Lei vorrebbe annullare ha
semplicemente recepito. Sicché una volta che Lei l’abbia
annullato, resterebbe pur sempre valido l’accordo che la delegazione
trattante di parte pubblica ha liberamente stipulato a suo tempo con le
organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza dell’Area 1^. Dal che
deriva che ove Lei dovesse poi procedere a conferimento di
incarichi dirigenziali al di fuori di quell’accordo, incorrerebbe in
comportamento antisindacale e in violazione contrattuale, cosa questa che
l’organizzazione sindacale che rappresento e, probabilmente, altre non potremmo
lasciare cadere nel nulla.
Roma
Massimo
Fasoli
Segretario
Generale della CIDA-Unadis
via Nazionale,
75
00184
ROMA
tf.