ULTIME SUL CONTRATTO

 Nell’incontro del 23 giugno, l’A.RA.N. ci ha consegnato un primo testo sul Conferimento degli incarichi dirigenziali, sul Sistema di valutazione e sugli Effetti della valutazione. Nella proposta relativa al conferimento abbiamo riscontrato UN solo elemento parzialmente positivo: è prevista la durata minima dell’incarico, che viene individuata in un anno per TUTTI i dirigenti, sia di 1^ che di 2^ fascia. Abbiamo però ribadito che la nostra proposta è di 2 anni per i dirigenti con incarico di livello generale e di 3 anni per quelli di livello non generale.

Elementi assai negativi:

-          è del tutto scomparsa persino l’equivalenza come formulata dal CCNL 1998/2001, il che significa che è possibile “retrocedere” il dirigente che non ha demeritato. Noi avevamo (ed abbiamo) ribadito che la formula dell’equivalenza va sostituita con quella (dell’obbligo di attribuzione di incarico) di pari trattamento economico. L’Agenzia ha giustificato la sua proposta appigliandosi all’ultima riga del 1^ comma dell’articolo 19 del decreto legislativo 80 (riprodotto tale e quale dal 165 e dalla Frattini): esso stabilisce che, in caso di mutamento di incarico, ai dirigenti pubblici NON si applica l’articolo 2103 del codice civile, cosa questa che, a nostro giudizio,  contraddice la prima parte del medesimo comma laddove è detto che “per il conferimento … si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e delle capacità…, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti…

-          non è stato tenuto conto della nostra proposta di clausola, la quale prevede il rinnovo automatico dell’incarico scaduto nel caso in cui l’Amministrazione non provveda entro un tempo contenuto all’affidamento formale (del medesimo o) di altro incarico.

-          Imprecisate difficoltà ad accogliere la nostra tesi secondo cui almeno l’insieme delle procedure che portano al conferimento (pubblicità dei posti vacanti, banca dati ai fini dell’accertamento dell’esistenza di professionalità interne prima dell’affidamento all’esterno, interpello, comparazione tra più candidati e pubblicità dei posti conferiti) dovrebbe rimanere oggetto di concertazione in sede di decentrata di Amministrazione.

 

Sul sistema di valutazione abbiamo registrato una certa resistenza ad accettare che all’inizio della procedura siano contrattualmente previsti:

- una scheda ricognitiva delle risorse disponibili

- la negoziabilità - e l’eventuale rinegoziabilità - degli obbiettivi, dei tempi di esecuzione, gli indicatori o parametri (o, almeno, la partecipazione del valutato alla loro definizione);

- la verifica (almeno una) in corso d’opera;

- pari dignità tra gli obbiettivi.

 

Sugli effetti della valutazione abbiamo riscontrato che la proposta formulazione:

- sorvola completamente sulla necessità di definire il significato di “valutazione negativa” da cui discendono le più gravi conseguenze;

- non fissa un termine “alla messa a disposizione” entro il quale l’Amministrazione cui il dirigente appartiene DEBBA provvedere alla assegnazione di altro incarico.

 

Non sono buoni segnali di una concreta volontà e possibilità di chiudere positivamente un contratto economicamente non esaltante e che, di conseguenza, non può essere perdente sul piano normativo.

Prossimo incontro il 30 giugno.

 

Massimo Fasoli

Segretario Generale della CIDA-Unadis

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