AGENZIA DELLE ENTRATE

 

Criteri di commisurazione del compenso a titolo di retribuzione di risultato da corrispondere ai dirigenti di uffici non di vertice, nonché ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di uffici non di vertice per l’anno 2003  e individuazione di linee guida per la remunerazione della retribuzione di risultato nel 2004 e 2005

 

 

L’Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali per la separata area della dirigenza:

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

 

VISTO l’ art. 4, comma 1, lett. B, punti b e c, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto in data 5 aprile 2001, per il personale della separata area della dirigenza, concernente le modalità di determinazione e di attuazione della disciplina relativa alla retribuzione direttamente collegata ai risultati ed al raggiungimento di specifici progetti;

 

VISTO il verbale di concertazione del 12 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il sistema di valutazione dell’attività dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (SIRIO);

 

CONSIDERATO che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito della positiva verifica dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi assegnati;

 

CONSIDERATO che l’importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività;

 

RITENUTO, pertanto, di dover definire per l’anno 2003, in base al sistema di valutazione dei dirigenti SIRIO, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato relativamente alle attività svolte dai dirigenti di uffici non di vertice dell’Agenzia delle Entrate, nonché dai funzionari incaricati della direzione provvisoria dei predetti uffici;

 

 

CONVENGONO

 

a) di corrispondere ai dirigenti di uffici non di vertice dell’Agenzia delle Entrate, nonché ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di uffici non di vertice, la retribuzione di risultato per l’attività svolta nell’anno 2003, stabilendo, a modifica dei criteri già concordati per il 2002, che ai Direttori di unità centrali o regionali sarà corrisposto il 28% della rispettiva indennità di posizione e ai capi area il 33%;

 

b) di definire per gli anni 2004 e 2005 un nuovo criterio che, muovendo dal principio che la retribuzione di risultato va commisurata alla valutazione conseguita e al livello di posizione attribuito, preveda maggiorazioni in relazione alla particolare tipologia di uffici cui si è assegnati;

c) di aprire entro l’anno un confronto sull’applicazione dei criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali nel quadro del processo di manutenzione evolutiva delle variabili organizzative pertinenti alla graduazione medesima.

L’Agenzia s’impegna a fornire entro una settimana gli elementi richiesti dalle OO.SS. riguardo alla costituzione del fondo del personale dirigente.

L’Agenzia si impegna, inoltre, a corrispondere per il 2004-2005 un anticipo dell’indennità di risultato rapportato al 20% della retribuzione di posizione secondo i criteri concordati.

 

Roma, 23 novembre 2005

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

                                  FIRMATO                                

CGIL/FP                        FIRMATO

                                                                                                                                                                        CISL/FPS________________________

CISL/FPS                       FIRMATO

 

UIL/PA                           FIRMATO

 

CONFSAL/UNSA          FIRMATO

                                                                                                                                                                        FAS-CISAL/FAS__________________

DIRSTAT                       FIRMATO

 

CIDA/UNADIS              FIRMATO