Ipotesi di diversa regolamentazione dei casi di nullità del licenziamento
di Massimo Fasoli
L’articolo 28 del 1^ e del 2^ CCNL recita:
1. “Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi su rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa e, in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
b) se è intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall’articolo 2110 del codice civile e come regolamentati dagli articoli 19, 20 2 21 del presente CCNL.
2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l’art. 18 della legge 300 del 1970.
Ciò significa che:
- alla dichiarazione di nullità del licenziamento per la fattispecie a) segue l’obbligo del reintegro;
- è possibile il licenziamento durante i periodi di sospensione previsti dal C.C. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) purché intimato per giusta causa;
- alla dichiarazione di nullità del licenziamento intimato senza giusta causa negli stessi periodi di sospensione, segue il risarcimento ma non l’obbligo del reintegro.
Il Giudice con sentenza può
- dichiarare inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 604/1966, (n.d.r.: obbligo del datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. Termine di 15 giorni dalla comunicazione assegnato al lavoratore per chiedere i motivi che hanno determinato il recesso. Termine di 7 giorni dalla richiesta assegnati al datore di lavoro per comunicarli per iscritto);
- annullare il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo;
- dichiarare la nullità del licenziamento a norma della stessa legge 604/66.
L’articolo 8 della legge 604/66 stabilisce che “quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore…. o, in mancanza, a risarcire il danno…”
Il più recente orientamento giurisprudenziale privilegia, per i dirigenti licenziati, il risarcimento, ma, poiché l’articolo 12 della stessa legge recita: “Sono fatte salve le disposizioni di Contratti Collettivi o Accordi Sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”, l’articolo del CCNL dovrebbe essere così riformulato:
“In tutti i casi di licenziamento inefficace ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 604 del 1966 o di licenziamento annullato perchè intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero dichiarato nullo a norma della stessa legge, si applica l’articolo 18 della legge n. 300 del 1970.”