Prime osservazioni sulla legge Frattini alla luce della circolare interpretativa del 31 luglio 2002
La circolare diffusa dal
Ministro della Funzione pubblica contiene alcune precisazioni
interpretative sulle modalità di attuazione della legge cd.
"Frattini" (n. 145 del 15.7.2002) per quanto concerne
in particolare il cd. "spoil system" (art. 3).
A prescindere da ogni altra considerazione, la lettura integrata
delle diverse disposizioni (legge Frattini, Dlgs 165/2001,
circolare interpretativa) può condurre a ipotizzare
astrattamente alcuni scenari che si possono produrre nei
confronti delle diverse figure dirigenziali nei casi mancata
conferma dellincarico.
Dirigente di prima fascia titolare di incarico di direzione generale
Si tratta del caso dalle
implicazioni tutto sommato più semplici: al dirigente di prima
fascia/direttore generale non confermato (cioè a cui non sia
attribuito lo stesso o diverso incarico di direzione generale retributivamente
equivalente o, addirittura, superiore) è attribuito un incarico
di studio garantendogli per almeno un anno il precedente
trattamento economico. Decorso lanno, gli verrà attribuito
o un nuovo incarico (Dlgs 165 art. 19 c.2 nuovo testo)
o un nuovo incarico di studio (Dlgs 165 art. 19 c. 10 nuovo testo)
In ogni caso, dopo lanno, non viene più garantita lequivalenza
del trattamento economico, mentre non pare sia a rischio il
rapporto dimpiego con la PA perché non ricorrono i
presupposti dellart 21 Dlgs 165.
Dirigente di seconda fascia titolare di incarico di direzione generale
In questo caso, al dirigente di
seconda fascia che riveste un incarico di direzione generale non
confermato la circolare interpretativa prevede sia assegnato un
nuovo incarico secondo le regole ordinarie; quindi gli può
essere attribuito un altro incarico di direzione generale
essere attribuito un incarico di studio, ma in questo caso, ferma
lequivalenza economica, lincarico di studio non fa
gioco per il calcolo del quinquennio necessario allavanzamento
in prima fascia (ipotesi espressamente esclusa dalla circolare
interpretativa, punto 14, penultimo cpv.)
essere attribuito un incarico di seconda fascia (in questo caso
senza equivalenza economica)
Decorso lanno, al dirigente potrà essere attribuito un
incarico di seconda fascia o un incarico di direzione generale
nella quota del 50% (Dlgs 165 art. 19 nuovo testo).
Salvo quindi che sia attribuito un altro incarico di direzione
generale, in questo scenario il dirigente subirà il danno
dellinterruzione del quinquennio necessario per lavanzamento
e questo ancorché non sia incorso in una delle misure per
responsabilità dirigenziale che, in base allart 23 Dlgs
165 (non innovato dalla "Frattini"), sembrano
costituire lunica causa impeditiva dellavanzamento
stesso: sembra trattarsi di un caso di interruzione forzata della
progressione di carriera ope legis.
Dirigente "esterno" titolare di incarico di direzione generale
Questa ipotesi rientra
pienamente nello scenario previsto al punto 1. ma se ne distingue
perché, decorso lanno "di studio", il dirigente
esterno vede cessare il proprio rapporto dimpiego (così la
circolare interpretativa punto 16).
Si può ritenere che se l"esterno" sia in realtà
un dipendente pubblico non dirigente egli salvaguardi il rapporto
dimpiego ma a costo comunque di uscire dai ruoli
dirigenziali per rientrare nella carriera direttiva.
Dirigente di seconda fascia
Al dirigente di seconda fascia
"ruotato" non si applica per espressa
affermazione della circolare interpretativa che sembra però
forzare il tenore letterale della legge "Frattini" - la
clausola di garanzia dellequivalenza retributiva anche se
il richiamo allart. 13 del CCNL 98-01 Dirigenti può far
pensare a un recupero della garanzia stessa, a costo tuttavia di
rivoluzionare lattuale sistema di "pesatura per fasce"
degli uffici dirigenziali non generali.
Peraltro leffetto combinato del principio della "rotazione"
con quello della copertura finanziaria (tanti incarichi
dirigenziali, presumibilmente di seconda fascia, indisponibili
fino a copertura del trattamento economico equivalente
riconosciuto agli incarichi di studio), il fatto che la
distribuzione degli incarichi di studio sia cronologicamente
precedente alla "rotazione" e che "ogni
provvedimento di un incarico di studi dovrà indicare
un
puntuale riferimento agli incarichi resi indisponibili per
attuare la prevista compensazione" (circolare, punto 15), lincremento
del numero di "esterni" inseribili nei ruoli della
dirigenza, tali elementi fanno lecitamente supporre che un certo
numero di incarichi di seconda fascia siano destinati a restare
scoperti per conciliare le esigenze attuative della "Frattini".
E questo quantunque la circolare interpretativa ammetta che
alcune amministrazioni "debbano tenere indisponibili i
propri posti dirigenziali per consentire la copertura degli
incarichi di studio nellinteresse di altre amministrazioni",
ipotizzando un irrealistico sistema di collocamento centralizzato
che cozza al tempo stesso con il principio della volontarietà
della mobilità interministeriale, con la contestuale abrogazione
del ruolo unico e con il principio di autonomia organizzativa
delle Pubbliche Amministrazioni.
Nulla dice la circolare interpretativa su cosa accada nellipotesi
che, alla fine della "rotazione", non ci siano vacanze
e che un dirigente di seconda fascia "ruotato" non
trovi incarico: in tal caso lassegnazione ad altra
amministrazione o in strutture periferiche della stessa sembra
configurabile come un trasferimento forzoso, senza che siano
state compiute le valutazioni di merito previste dal CCNL e dallo
stesso Dlgs 165.
Si tratta di profili che, per le ragioni esposte, e per i rischi
di contrasto con il principio di buon andamento appaiono di
qualche rilevanza in un possibile esame di costituzionalità
della legge, oltre che in sede di motivazione di eventuali
ricorsi giurisdizionali ordinari.
In generale infatti il meccanismo sembra congegnato in maniera
tale da scaricare i suoi effetti sulla seconda fascia e appare
tenue la speranza che lobbligo di motivare i provvedimenti
di revoca e rotazione sia sufficiente a tenere insieme un sistema
che appare molto lesivo dei diritti quesiti soprattutto per i
dirigenti di seconda fascia, "puri" o titolari di
incarichi di direzione generale.
Antonio Caponetto