Lettera del Presidente della CIDA Giorgio Rembado al ministro per la Funzione Pubblica

sulla scadenza degli incarichi dirigenziali di prima fascia ad un anno dalla Frattini.

OGGETTO: Posizione dei dirigenti con incarico di studio di 1^ fascia.


Com'è noto, i dirigenti cessati da un incarico di funzione dirigenziale generale e collocati in un incarico di studio, ai sensi dell' art. 3, comma 7 della legge 145/02, vedranno scadere tale incarico l' otto ottobre p.v.
La circolare del DFP in data 31.7.2002 contempla, al riguardo, in particolare, che i dirigenti di seconda fascia aventi in precedenza un incarico di prima fascia dovranno tornare in un incarico, e presumibilmente in una retribuzione, di seconda fascia. Viene precisato, inoltre, che l' anno speso nell' incarico di studio non vale ai fini del compimento del quinquennio necessario per l' inquadramento nella prima fascia.

Al riguardo, la CIDA deve ricordare, in primo luogo, che la cessazione dall' incarico precedente in sede di prima applicazione della legge 145 è avvenuta " ope legis "; inoltre, che l' attribuzione dell' incarico di studio è avvenuta per l' impossibilità di attribuire altro incarico di livello equivalente, tenendo conto della disponibilità di posti e delle caratteristiche professionali degli interessati. In ogni caso, non v'è stata alcuna valutazione negativa del loro operato, né ai sensi dell' art. 21 del D. lgs. n. 165/01, né in altra forma.

Da tale premessa, ad avviso di questa organizzazione, derivano necessariamente alcune conseguenze:
1) Va considerato che, una volta attribuito un incarico di 1^ fascia ad un dirigente di 2^, lo svolgimento delle relative funzioni per un quinquennio, in assenza di una valutazione negativa, è anche un diritto dell' interessato. Ciò vale, in generale, in tutti i casi nei quali l' incarico scade per decorrenza del termine o per ristrutturazione degli Uffici prima del compimento del quinquennio. In particolare, si ritiene che valga anche nella fattispecie in questione. Per questa, inoltre, va rilevato che i compiti di studio sono stati definiti, nella generalità dei casi, ad un elevato livello di complessità ed importanza, nonché remunerati con la retribuzione di 1^ fascia. Perciò, appare evidente che anche l' anno dell' incarico di studio va considerato ai fini del compimento del quinquennio, nonostante la contraria affermazione nella circolare del 31 luglio.

2) Poiché la legge 145 nulla dice circa la collocazione dei dirigenti in questione in ulteriori incarichi, dopo la scadenza dell' anno, è chiaro che in tale momento riprenderà vigore la norma del CCNL Dirigenti Area I ( art. 13, comma 4 ), per cui a questi dirigenti dovrà essere assicurato un incarico " equivalente ", come trattamento retributivo, tabellare e di posizione. 
Si veda, al riguardo, l' ordinanza del Tribunale civile di Roma, II^ Sezione lavoro, n. 21432/03 del 18.6.03, che sul punto così recita: " Cessato l' incarico di studio, non vi è alcuna prospettiva di un collocamento a disposizione del dirigente con una riduzione di retribuzione, né addirittura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giacché il dirigente si troverà in situazione del tutto analoga a quella di normale scadenza di incarico e, quindi, dovrà farsi luogo - come già detto - ad una nuova procedura di conferimento di incarico secondo le disposizioni di cui all' art. 19 del D. lgs. n. 165/01, come modificato dall' art. 3 della L. n. 145/02 ".

Pertanto, l' indicazione della circolare ( punto 16 ), circa il ritorno dei dirigenti in questione nella 2^ fascia è illegittima per violazione del CCNL, sia per il declassamento di funzioni, sia per la rilevante riduzione della retribuzione pensionabile, in assenza - si ripete - di una valutazione negativa, ai sensi dell' art. 35 dello stesso CCNL o in qualunque altra forma.
Per quanto riguarda il costo del mantenimento della retribuzione di 1^ fascia in atto, si ricorda che tale costo è coperto dal congelamento di posti di funzione di 2^ fascia ( circolare, punto 15 ).

La CIDA ritiene che tali considerazioni possano essere condivise dalla S.V., e perciò Le chiede di emanare conseguenti disposizioni alle Amministrazioni interessate. In caso contrario, anche per evitare un pericoloso precedente di " reformatio in peius " della retribuzione pensionabile, in assenza di una valutazione negativa, questa Organizzazione si vedrà costretta ad assumere iniziative di contrasto, sia in sede giurisdizionale che nei confronti dell' opinione pubblica.