Servizio Studi

 

SPUNTI PER UNA RIFLESSIONE SULLA DIRIGENZA DELLO STATO

 

Entro la fine del 2002 il governo completerà una prima fase di applicazione del sistema delle spoglie, di derivazione americana (non anglosassone), con il dichiarato intento di assicurare un elevato livello di fiduciarietà tra personale politico e dirigenti dello Stato tale (nelle intenzioni) da permettere la corretta attuazione del programma di governo. Ci si limita – al momento – ad offrire alcuni spunti per una più approfondita riflessione sulla dirigenza degli apparati amministrativi del governo.
I dati fin qui disponibili parlano di una rimozione di dirigenti di prima fascia, meno evidente in alcune strutture, quali la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Economia (dove peraltro erano già stati rimossi il Ragioniere Generale dello Stato ed altri), più accentuata in altre Amministrazioni, quali l’Istruzione, la Cultura, la Produzione. Per la dirigenza di seconda fascia la previsione è di una rotazione consistente degli incarichi. Non si dispone ancora di un attendibile dato numerico di riferimento.
La differenziazione delle conseguenze, per i singoli dirigenti, dell’approvazione delle nuove norme recate, da ultimo dalla legge n.145/2002, che prevede l’attribuzione di un incarico di studio per un anno per la prima fascia rimossa e la rotazione degli incarichi di funzione per la seconda fascia avvicendata, apre scenari di scarsa omogeneità nella tutela dei diritti e degli interessi dei dirigenti dello Stato appunto di prima e di seconda fascia.
Occorre quindi fare una prima riflessione sul rischio di spaccatura della dirigenza per la non omogeneità, di diritti e di interessi. Non si vuole, al momento, individuare delle soluzioni, ma solo evidenziare problemi e offrire spunti per un dibattito che possa portare verso un percorso di possibile miglioramento delle professionalità dei dirigenti dello Stato per il più efficace funzionamento delle istituzioni democratiche dello Stato. Non si sottace infatti che le riforme fin qui prodotte dai diversi Governi (di qualsivoglia coloritura politica) si sono dimostrate inidonee a riqualificare ruolo e funzioni della dirigenza pubblica ed a migliorare quindi, sensibilmente, le attività delle amministrazioni centrali.
Tale percorso dovrebbe essere dibattuto e condiviso dai dirigenti iscritti alla CIDA-UNADIS (possibilmente anche dai non iscritti), dagli aderenti ad altre organizzazioni sindacali e associazioni di categoria per poi essere offerto all’attenzione delle componenti politiche ed alla società civile del nostro Paese in occasione di un incontro pubblico. Il traguardo di questo lavoro, sedimentato con il contributo di tutti i dirigenti dello Stato che si riconoscono nei valori di imparzialità, neutralità, legalità e professionalità della funzione pubblica, dovrebbe condurre (ove il dibattito andasse in questa direzione) verso l’ingresso, nel nostro diritto positivo, di uno Statuto che dettagli, secondo i principi costituzionali, diritti e doveri, criteri e requisiti dei dirigenti e quant’altro utile per permettere al potere politico ed alla componente burocratica di concorrere – nel rispetto dei reciproci ruoli – al benessere della Nazione.
Tale Statuto non dovrebbe però – come sarà meglio esplicitato – limitarsi alle garanzie sulle attribuzioni dirigenziali ma investire anche i diritti dei cittadini.
Uno degli scopi del nuovo modello dovrebbe mirare a ridurre a limiti fisiologici i dissidi di attribuzione, la confusione di ruoli e di competenze, la sovrapposizione di funzioni e quant’altro rende difficoltoso individuare oggi una chiara differenziazione di compiti, utile per l’individuazione delle rispettive responsabilità nella corretta (o meno) gestione della cosa pubblica e nei rapporti con la gente; in altri termini, per evitare che la possibile conflittualità tra politica ed amministrazione, o meglio tra personale politico e dirigenti possa produrre – oltre a crisi professionali individuali di dirigenti rimossi o non confermati, o avvicendati – anche un danno sociale derivante dalla disfunzionalità degli apparati amministrativi pubblici. Con il rischio – adombrato già da alcuni studiosi della materia – che il nuovo sistema delle spoglie possa generare (magari al di là delle intenzioni dei promotori) costi superiori ai benefici che si attendono, peggiorando il funzionamento dei servizi pubblici e delle regole di una civile convivenza.
La riflessione che occorre fare è, quindi non solo o non tanto relativa alla tutela delle guarentigie dei dirigenti dello Stato (che pure è parte del tutto) quanto a quella di una serena valutazione (priva di animosità e di significati politici ed ideologici) sul nuovo modello professionale dei dirigenti dello Stato derivante da un decennio di legislazione alluvionale promossa da Governi di differente orientamento politico. Da qui occorre prendere le mosse per inserire il dibattito all’interno di un quadro di riferimento: se è vero che è soprattutto nell’ultimo decennio che i diversi Governi hanno promosso numerose norme di riordino della dirigenza, è ancor più vero che il dibattito su una diversa dirigenza pubblica è più antico. Senza partire dalla notte dei tempi, ricordiamo l’ampio dibattito che in materia si tenne all’inizio degli anni ’80, dopo il Rapporto Giannini sui problemi della P.A. del 1979, conseguente ad un nuovo orientamento politico, a sua volta alimentato da interessi socioeconomici forti che – dietro la teoria dell’incremento di efficienza – miravano a ridurre i vincoli burocratici (che peraltro la giungla normativa alimentava) per riaffermare una maggiore libertà d’iniziativa di mercato. E’ la concezione aziendalistica dello Stato che faceva i suoi primi timidi passi, appunto, nel Rapporto Giannini, con un capitoletto dal titolo l’azienda-Stato. L’assunto poggiava sulla modernizzazione degli apparati del governo per accompagnare un nuovo sviluppo che si era appannato dopo gli anni del miracolo economico. Per la prima volta si parlava, in un documento ufficiale del Governo, di privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti limitandolo però a coloro che non fossero portatori d’interessi diffusi e non impegnassero quindi la volontà dell’Amministrazione. Ampi approfondimenti scientifici conseguenti al Rapporto non produssero però i frutti sperati, vuoi per l’impreparazione di una classe politica poco orientata al cambiamento e, perché no, per una burocrazia retriva (perché collaterale alla politica dominante). Per oltre un decennio il dissidio innovatori – conservatori non ha permesso sostanziali passi nella direzione della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Nei primi anni ’90, conseguentemente, si coagula un interesse ancor più forte, amplificato dai media, verso una maggiore democratizzazione degli apparati dello Stato, per una apertura degli uffici agli interessi dei cittadini, per una trasparenza nelle decisioni politico-burocratiche, per una partecipazione della società civile ed economica ai processi amministrativi. La spinta al cambiamento è imposta non solo dal maturare di una coscienza civica della gente ma anche da un ripiegamento di valori politici.
Entra in crisi la concezione dello Stato assistenziale, nel sociale, e dello Stato keynesiano nell’economico. Sembra sfumare la concezione dell’economia sociale di mercato. Si affermano le componenti più liberiste delle società che prendono il posto di quelle più stataliste. L’ormai incontrollabile debito pubblico, con il rischio di emarginazione dell’Italia dal consesso dei Paesi ad elevata industrializzazione, muta i rapporti di forza politici ed economici a vantaggio dei fautori della cosiddetta economia di mercato.
Per affermarsi, questo modello produttivo e distributivo ha bisogno di essere liberato anche dai lacci e laccioli di tipo burocratico (la frase è di Guido Carli) e di essere accompagnato, quindi, da un arretramento dello Stato nel suo complesso. Per la verità il dibattito che si è aperto, appunto negli anni ’90, sulla democratizzazione degli apparati pubblici non è privo di fascino e di qualche concreto risultato in termini di miglioramento dei processi produttivi pubblici (basti pensare al nuovo procedimento amministrativo introdotto con la legge 241/1990). Come non è privo di spessore il concetto di separazione tra politica e dirigenza pubblica riaffermato dal decreto legislativo 29 di qualche anno dopo. La concezione aziendalistica dello Stato trova qui una sua prima ma importante affermazione. Specializzare le professionalità della classe politica nel senso dell’indirizzo dei processi e quelle della dirigenza nel senso dell’efficienza e dell’efficacia delle soluzioni era sicuramente il perfezionamento di una precedente intuizione normativa (decreto 748/1972) che andava nella direzione giusta. Essa coniugava l’aspetto politico-strategico, proprio degli eletti a cariche pubbliche ai massimi livelli, con la necessaria specializzazione tecnica delle professionalità dei dirigenti nella direzione, appunto di efficiente ed efficace attuazione dei programmi politici.
Nessuno pensava, allora, di poter creare un vincolo che prevedesse un criterio di fiduciarietà tra classe politica e categoria dirigenziale (almeno dal punto di vista delle norme). Anzi si riteneva che, nel passato, fosse stato proprio questo vincolo (ancorché non legislativamente previsto, mai nei fatti imposto dalle nomine di tipo, appunto, politico) a creare i maggiori problemi di scarsa efficienza degli apparati amministrativi dello Stato. Tanto è vero che il decreto 29/1993 si preoccupa ancora una volta di scindere le competenze della politica da quelle della dirigenza. Probabilmente questo decreto doveva servire da copertura per scardinare il modello pubblico del rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato. La mistificazione era nell’assumere la terminologia (questa sì anglosassone) della common law, del diritto civile, che governa il sistema amministrativo pubblico anglosassone (quello americano in particolare) per trapiantarlo in una realtà amministrativa pubblica italiana di tutt’altra tradizione e cultura. L’innesto non poteva non portare a fenomeni di disarticolazione delle istituzioni ed aprire un varco all’ingresso nelle amministrazioni di personale non adeguatamente selezionato allo scopo. Comunque sia una prima contrattualizzazione del rapporto di lavoro faceva così capolino nelle norme di quel decreto. Ma si trattava ancora di una iniziativa legislativa che poteva, tutto sommato, ritenersi condivisibile e all’apparenza funzionale al nuovo modello produttivo pubblico. Questo provvedimento legislativo, che avrebbe dovuto però rappresentare il punto di arrivo del percorso dei fautori della modernizzazione, è divenuto invece il punto di partenza per successivi rivolgimenti e stravolgimenti meno nobilmente motivati. Gli efficientisti alla Cassese, per esempio, non si accorsero allora (lo capiranno in seguito) che il varco creato dalle nuove norme, relativo all’introduzione nel diritto del lavoro pubblico di elementi del diritto del lavoro privato, se affascinava per l’impressione di modernità, introduceva in realtà elementi di flessibilità tali da sconfinare nell’arbitrio. Si assumeva infatti che la dirigenza pubblica fosse inefficiente a motivo della pubblicità del suo rapporto di lavoro (falso) e non per la scarsa attenzione della politica verso una sua più accentuata qualificazione professionale (vero). Si dava per certo che la legittimità dell’azione amministrativa fosse di ostacolo all’efficienza (falso) non dando la giusta valenza al complesso di vincoli procedurali eccessivamente "garantisti" che imbrigliavano la libertà di migliore impiego dei fattori produttivi (vero). Gli efficientisti hanno intuito solo una parte della verità (coacervo di norme da semplificare, orientamento al risultato, soddisfazione dell’utente ed altre) ma è sfuggito loro che questi nuovi valori non potevano essere costretti in una logica privatistica mirante, per sua natura, al profitto economico (com’è giusto) anziché al profitto sociale. Essi portavano quindi alle estreme conseguenze la concezione aziendalistica dello Stato (dietro la spinta soprattutto delle non disinteressate associazioni degli imprenditori) fino ad aprire, appunto, varchi nel complesso normativo che disciplinava la dirigenza pubblica attraverso i quali cominciavano a passare i portatori di una cultura dell’efficienza, tipicamente produttiva, che tutto pretende di misurare in termini monetari. La cultura della massimizzazione del profitto e dell’esasperato e totalizzante concetto del rapporto costi – benefici non trova adeguati argini proprio per la crisi dei valori pubblici degli anni ’90. Si comincia a pensare di poter staccare la spina di un’unità coronaria salvavita per il fatto che il degente non ha risorse finanziarie sufficienti per remunerare i fattori produttivi (posto letto, apparecchiature, specialisti medici, personale infermieristico, etc.) e non può consentire quindi all’azienda – Stato di mantenere i conti in equilibrio.
Intendiamoci, non è che il settore pubblico, perché tale, debba essere considerato per definizione inefficiente o improduttivo; gli è che non deve avere l’efficienza come obiettivo ultimo della propria azione. Semmai come uno degli strumenti per ben operare. Nessuno nega che il privato utilizzi tecniche di lavoro che potrebbero essere vantaggiose anche nel pubblico con i dovuti adattamenti (orientamento al risultato, appunto, migliore combinazione dei fattori produttivi, comunicazione, qualità dei prodotti e così via) ma non è da confondere questo con la managerialità del dirigente pubblico. Forse perché tale (pubblico) il dirigente è per definizione incapace di orientare il proprio lavoro al risultato, di dare anche un giusto valore economico alla produzione amministrativa, di utilizzare correttamente le più efficaci tecniche di organizzazione del lavoro?
Negli anni ’90 questo equivoco (in buona fede?) permette di creare grossi danni. Partendo dall’assunto che la relativa inefficienza dell’amministrazione pubblica derivasse dalla pubblicità del rapporto di lavoro della dirigenza (falso) anziché dalla rigidità dell’organizzazione del lavoro e dalla scarsa attenzione verso una migliore qualificazione professionale dei dirigenti (vero) anche un Governo di centro- sinistra cade nell’equivoco (sprovveduto?) di coniugare efficienza con privatizzazione con il risultato d’introdurre nella dirigenza pubblica uomini del settore privato senza sbarramenti concorsuali di un qualche spessore. Intendiamoci : non si nega l’esigenza di non chiudere al privato ma si afferma quella d’impedire l’ingresso di privato non selezionato. Anziché limitarsi (come avrebbe potuto essere) a contrattualizzare le condizioni economiche della prestazione lavorativa si mira (consapevolmente o meno) a smantellare il sistema di valori e di garanzie che la Costituzione prima e le leggi ordinarie poi avevano eretto a presidio non dei dirigenti, ma dell’ imparzialità della loro funzione. Con incisive modifiche e stravolgimenti del decreto legislativo 29, in un crescendo di sostituzione del diritto comune a quello pubblico (dando per scontata la maggiore efficienza del settore privato che recenti esempi non sembrano confermare), auspici anche governi che avrebbero dovuto preservare la funzione pubblica in quanto valore, si arriva con una lucida follia iconoclasta, dopo un passaggio verso la privatizzazione del rapporto di lavoro, al sistema delle spoglie, come detto di derivazione americana ma di attuazione italiana. Neanche gli inglesi si sognano di avere una legislazione sulla dirigenza pubblica pari alla nostra! Ma tant’è, oggi con questa dobbiamo fare i conti. E sì che precedenti aperture normative sulla conferma, ad esempio, dei capi dei dipartimenti al variare dei governi poteva dimostrarsi misura sufficiente ad assicurare una maggiore aderenza tra indirizzo politico e gestione amministrativa! No, si doveva arrivare al concetto di fiduciarietà a cascata di tutta la possibile dirigenza dello Stato (sfruttando le percentuali di ricorso ad incarichi esterni di appartenenza politica). Si è mai visto un dirigente pubblico che nell’operare deve fare gli interessi di una parte? Negando quelli della parte avversa? Si è mai visto che tra i requisiti professionali il dirigente pubblico debba possedere quello di saper valutare l’impatto della regolamentazione? (concorso svolto alla Presidenza del Consiglio). Si è mai visto che gente senza arte né parte venga incaricata di svolgere funzioni dirigenziali di prima fascia perché collaterale al Ministro del momento? Sì, si è visto. Anche nel passato qualche caso di nepotismo si era verificato ma almeno c’era pudore e vergogna e non giustificazione scientifica !
Forse è giunto il momento di dedicare maggiore attenzione ai principi ed ai valori, alle opportunità piuttosto che alle retribuzioni. Per questo occorre un’attenta riflessione del Sindacato sugli errori (anche in chiave autocritica) commessi da tutti nel passato per individuare un possibile percorso di migliore qualificazione professionale che porti i dirigenti dello Stato ad essere orgogliosi del proprio insostituibile ruolo nella società: un percorso di autocoscienza, di autostima, di autoconsiderazione, di salvaguardia della professionalità, di tutela dei presidi democratici. Questo per dire che ci sono molti modi di porre la questione e conseguentemente ci sono diverse soluzioni da proporre. Una attiene, al ripristino della legalità. Il nostro ordinamento democratico, che s’incentra su principi costituzionali generalmente condivisi, affonda la sua ragion d’essere nei valori di derivazione rivoluzionaria francese d’uguaglianza, di fratellanza, di libertà, nonché nei principi positivi, affermati dal Montesquieu, sulla divisione dei poteri pubblici tra giudiziario, legislativo ed esecutivo. L’ordinamento di tipo napoleonico completa questa dipendenza culturale dai cugini transalpini. A sua volta il potere esecutivo nel nostro paese si scinde nelle due componenti di potere politico elettivo e di potere burocratico professionale. Il termine potere va ovviamente inteso in senso di attribuzioni.
Nel delineare questo ordinamento, i Padri fondatori hanno immaginato di costituire delle professionalità specializzate nei diversi poteri in modo tale che l’uno fosse complementare agli altri ma autonomo rispetto ad essi. E’ un sistema che in qualche misura (con le dovute differenze) ricalca anche il modello costituzionale americano di pesi e contrappesi. Nessun potere lo deve essere tanto da prevaricare gli altri e ciò a presidio della democrazia.
Scendendo per li rami, osserviamo che questi tre poteri risultano quindi costituzionalmente garantiti. Il legislativo, il giudiziario e l’esecutivo sono poteri che non ammettono confusione di ruoli (quante volte è stato disatteso questo importante principio?) di compiti, di responsabilità, di garanzia. Mentre, nessuno (o quasi) contesta il principio di reciproca autonomia di tali poteri e quindi della loro soggezione alla sola Costituzione, quando si parla del potere burocratico (che è costola dell’esecutivo) i costituzionalisti ci spiegano, con dovizia di particolari, che qui non siamo in presenza di un potere autonomo, soggetto solo ai principi costituzionali, sebbene di una potestà degradata. Ne deriva, secondo questa concezione, l’impossibilità di assicurare ai dirigenti pubblici una tutela autonomistica assimilabile, ad esempio, a quella dei magistrati. Non sembra il caso di provare a confutare tale tesi (e ce ne sarebbero di argomenti!). Non sembra neanche importante ai nostri fini godere di autonomia piena dal potere politico o legislativo o magistratuale, perché non è questo il mezzo per raggiungere il fine del riconoscimento di una professionalità che, al di là del principio di autonomia, rende unica una categoria di lavoratori. Ciò che invece sarebbe importante riaffermare in punto di diritto (da valutare se anche nel senso dell’opportunità e della convenienza e convivenza democratica) è che, a tutto concedere sull’autonomia, la Costituzione italiana impone comunque al dirigente pubblico di improntare la sua azione a principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa che sono cardini (o se si vuole limiti) della propria attività. Questi principi – ove correttamente intesi – non ammettono comportamenti dirigenziali disinvolti o poco etici che possano consentire un’applicazione (quando non una fabbricazione) delle leggi con scopi di parte. Il carattere di fiduciarietà che si è voluto far passare con le ultime leggi di riforma del sistema dirigenziale pubblico (Bassanini prima, Frattini dopo) cozza contro questi principi a tutti comprensibili. Per la serie lo stupido le pensa e il cretino le attua (a memoria da un articolo di Enzo Biagi, del 1984 o giù di lì, che si riferiva appunto a due Ministri dell’epoca che non sembra lo abbiano querelato). Fuor di metafora se si passa dall’attuazione di principi costituzionali democratici (che non ammettono un carattere di soggezione della burocrazia alla politica), all’attuazione di principi legislativi ordinari, si nota una profonda discrasia. Delle due l’una, o la neutralità, l’imparzialità, la legalità, il buon andamento sono presidi da conservare ed allora le ultime riforme sulla dirigenza ed i comportamenti conseguenti sono incostituzionali o si abbia il coraggio di modificare la Costituzione nel senso di favorire gli interessi di quella parte dei governanti e dei governati che hanno votato per il governo in carica (gli altri si rifaranno – se andrà a loro bene – con il prossimo governo). Se queste sono riforme democratiche… Per di più queste riforme sono state ispirate anche da una sedicente associazione di tutela di diritti dei cittadini ( gli amici di Mario Rossi) che annovera molti personaggi di spicco delle nostre istituzioni (del governo in particolare), la maggior parte dei quali si ritrova ancor oggi a celebrare i fasti annuali della Confindustria (sarà casuale?). Ma al di là degli uomini (sempre possibili peccatori) cosa comporta l’affievolimento di una potestà dirigenziale pubblica che dalla neutralità passa alla partigianeria? Comporta semplicemente che i cittadini non sono più uguali di fronte alla legge in termini di servizi, regole, diritti e doveri. Significa che il signor Mario Rossi se ha votato bene otterrà fiducia dal governo in carica e quindi servizi e tutele, se ha votato male no. E allora vogliamo dire alla gente questa semplice verità, che non attiene alle guarentigie dei dirigenti pubblici costituzionalmente garantite (la vogliamo smettere di non farci capire?). Vogliamo continuare ad impugnare le leggi per incostituzionalità (operazione peraltro inutile) o invece vogliamo tentare di spiegare ai nostri utenti (i soli possibili nostri alleati) che è loro convenienza assecondare una battaglia di democrazia per l’imparzialità e non per la fiduciarietà?. La gente capirebbe o no? Il dibattito è aperto. I mezzi ed i modi non sono un problema. Il problema l’essere convinti della bontà delle idee e dei valori ad esse sottesi.
Proviamo quindi a pensare ad uno statuto del dirigente pubblico, come ad un complesso normativo all’interno del quale ci siano anche elementi di garanzia per la dirigenza (dirigenze al plurale, selezione per merito, organi di salvaguardia, sistema di valutazione condiviso?) ma che non esaurisca le proprie potenzialità nella salvaguardia di una categoria. Proviamo ad immaginare di recuperare un sistema di valori che la maggior parte dei cittadini non possa non condividere in quanto andrebbe ad impattare sulle loro libertà e sui loro interessi. Proviamo a nobilitare la concezione di una funzione pubblica, che non mostri l’opacità della polvere del tempo, ma si proponga di fare profitto sociale; che non neghi il valore economico della propria azione (anzi lo ponga quale cardine del proprio operare) ma non esaurisca in esso la propria ragione d’essere. Proviamo a spiegare, prima a noi stessi, poi alla società civile, poi alla politica (che segue le convinzioni della società civile) che la funzione pubblica è un valore in sé, è un presidio democratico contro possibili arbitri e ingiustizie del potere, è un argine all’egoismo dei singoli e delle maggioranze politiche. Proviamo a fare un accordo con i cittadini attraverso una proposta di legge che riaffermi il valore della pubblica amministrazione quale presidio delle libertà, dell’imparzialità, della neutralità del lavoro dirigenziale; che non neghi – come detto - il ruolo del privato nel nostro Paese ma lo incanali verso traguardi di benessere comune. Proviamo a scrivere questa convenzione con i cittadini che possa essere apprezzata non tanto perché consente ai dirigenti di affermare autonomi poteri quanto perché permette loro di mettersi al servizio dei reali interessi della gente, di essere custodi di valori condivisi, di fare argine alle sempre possibili prepotenze di singoli, di gruppi organizzati o di poteri forti .
Un interesse comune tra dirigenti pubblici e cittadini nella direzione del reciproco rispetto e riconoscimento di rispettivi vantaggi non potrebbe essere osteggiato dalle componenti politiche del nostro Paese perché esso esprimerebbe un comune sentire della gente (se lo sapremo spiegare).
Questo è probabilmente il momento per osare. Per una molteplicità di buoni motivi. E’ relativamente in crisi il modello privato di sviluppo quantitativo (che insegue il solo incremento del prodotto interno lordo). E’ vacillante la credibilità di una politica che promette continuo accrescimento di benessere, attraverso la sola libertà di mercato, anche quando non tutte le variabili dello sviluppo sono nel suo dominio. E’ sotto gli occhi di tutti l’esito di una legislazione sulla dirigenza che sembra essere stata varata più per accontentare gli appetiti politici che per assicurare la professionalità delle prestazioni. E’ palpabile il malcontento dei dirigenti che vedano vacillare antiche certezze. I cittadini cominciano ad avvertire la pericolosità dei continui richiami al privato fatti in modo strumentale. Altri argomenti a sostegno di questa tesi si potrebbero addurre.
Dopo aver impostato il nuovo modello professionale dei dirigenti pubblici e quello delle relazioni tra dirigenti e cittadini, occorrerebbe socializzare l’iniziativa con una campagna di informazione forte con incontri con i colleghi delle diverse P.A. con convegni e seminari con iniziative promozionali sui media ( anche con investimenti finanziari). Si possono trovare degli sponsor.
Quasi una forma di assicurazione contro i disservizi, le prevaricazioni e le ingiustizie, le parole guida dell’accordo con i cittadini potrebbero essere – tra le altre – imparzialità, neutralità, buona amministrazione, legalità, efficienza, obiettività, onestà, economicità, etica della funzione, parità di trattamento e di opportunità, divieto di discriminazione, cultura del servizio, orientamento all’utente, qualità delle prestazioni.
Semplice nell’impianto, comprensibile ai più, volgarizzabile con una terminologia accessibile, accattivante per i media, vero nelle intenzioni, utile per le finalità. Si tratta, in buona sostanza, di immaginare uno statuto del dirigente e del cittadino che dettagli reciproci diritti e doveri, vantaggi e opportunità comuni. Il messaggio è nella condivisione degli interessi di tutti e quindi di ciascuno; è nella neutralità e nell’etica della funzione che preservi da privilegi ed egoismi di settori, categorie forti, interessi organizzati, per uno Stato veramente democratico . A questo punto occorrerebbe passare all’individuazione delle possibili opzioni, la cui percorribilità va ovviamente dibattuta ai vari livelli degli organi associativi.
Il nodo centrale sembra quello della fiduciarietà. La dirigenza scelta con questo criterio (ammesso che il criterio debba rimanere in vita) deve essere quella di più elevato livello che a cascata sceglie quella di meno elevato livello? Oppure deve essere temperata – tale scelta – da contrappesi istituzionali (gradimento parlamentare, organo di garanzia o altro)? Si può sostituire il criterio della fiduciarietà con quello della professionalità? Per quali livelli dirigenziali (capi dipartimento – capi ufficio – capi servizio)? Occorre assicurare ai dirigenti una stabilità pari almeno ad una legislatura? Si può istituire un Albo professionale dei dirigenti dello Stato (o pubblici tout court) per evitare le gabbie dei ruoli delle Amministrazioni? Si può sostituire il contratto individuale (che non ha dato buona prova di sé) con norme statutarie di garanzia? Si può definire con atto normativo l’identikit del dirigente per poi dettagliare con atti secondari i suoi particolari requisiti professionali per tipologie di attività? Si può scindere l’organizzazione del lavoro di tipo privato dalla funzione di tipo pubblico? Si può tentare un decalogo del buon amministratore? Si possono intrecciare i destini collettivi ed individuali della gente con la professionalità dei dirigenti? Si può immaginare un sistema di valutazione meno farraginoso e più socialmente utile? Si può immaginare l’istituzione di un’area quadri? A queste e ad altre domande occorre dare risposta per tentare di assicurare alla dirigenza dello Stato il ruolo e la funzione che le competono. Soprattutto in un momento di forte decentramento istituzionale che postula un centro maggiormente professionalizzato per accompagnare i pur necessari processi di territorializzazione di alcuni servizi pubblici. Come ha acutamente osservato Geminello Alvi (editorialista del Corriere della Sera) "il problema dei politici è di rifare lo Stato". Il problema dei dirigenti sembra essere quello di renderlo utile (aggiungiamo noi).
Saremo capaci d’immaginare il nuovo, di proporre soluzioni condivisibili e non corporative, di tutelare, assieme alla professionalità dei dirigenti, anche gli interessi dei cittadini amministrati ? Saremo capaci di farci capire dalle persone in buona fede e di fronteggiare quelle che non lo sono?
Queste riflessioni si offrono per l’approfondimento del dibattito e per l’individuazione delle possibili soluzioni.

2 dicembre 2002

Giancarlo Lo Bianco
Antonio Caponetto
Giuseppe Negro

 

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Vincenzo Santoro - II°