VALUTAZIONI DELLA CIDA SULLA RIFORMA DELLA DIRIGENZA STATALE

ed emendamenti suggeriti dalla CIDA all'Atto Camera 1696
“Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato”

Il disegno di legge sul riassetto della dirigenza statale proposto dal Governo presenta un impianto in buona parte condivisibile sul piano dei principi con alcuni spunti fortemente innovativi ma anche con diverse lacune sul fronte degli strumenti normativi adottati.
Sul piano dei principi tra quelli condivisibili se ne possono enucleare almeno tre: il perfezionamento della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti statali, l’interazione delle esperienze dirigenziali tra settore pubblico e settore privato e infine l’equiparazione dei vertici dirigenziali degli enti pubblici e delle società partecipate dallo Stato con i vertici della dirigenza statale.
La Cida, per la sua natura di organizzazione rappresentativa della dirigenza privata e pubblica, non può che accogliere favorevolmente tali principi; tuttavia essa ritiene che un disegno di legge di riassetto della dirigenza debba sempre e comunque portare ad un ampliamento dell’autonomia del dirigente e ad una valorizzazione del suo ruolo, non invece ad una coercizione della sua sfera di poteri.
C’è da parte nostra il convincimento che una riforma degli assetti dirigenziali debba rappresentare per la categoria un’occasione di crescita, una chance in più per migliorare la qualità della propria funzione non solo come ridefinizione dei propri compiti ma anche come apertura di nuovi scenari sul piano delle prospettive di lavoro e come allocazione di nuove risorse e di nuovi strumenti normativi sul piano dell’aggiornamento e della formazione professionale.
Prima di capire se questa riforma abbia centrato l’obiettivo della valorizzazione della dirigenza, che per la Cida è assolutamente imprescindibile, va fatta una brevissima annotazione sul piano metodologico.
Ci pare opportuno dover constatare che ogni nuovo Governo non appena si insedia presenta una riforma della dirigenza statale, cambiando le regole di status normativo della categoria.
Ora noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che la normativa sul pubblico impiego sia rimasta intatta per quaranta anni (dal T.U. del ’57 al D. Lgs. 29 del 1993), creando nicchie di potere e determinando seri problemi di inefficienza e di inefficacia dell’azione amministrativa.
Tuttavia non ci sembra “politicamente corretto” che ogni nuovo Governo aggiusti gli assetti della dirigenza statale in funzione delle proprie esigenze di parte.
Il solo effetto annuncio sulla stampa della revoca di alcuni incarichi ad altissimo livello crea una ricaduta negativa sul piano della credibilità delle istituzioni e mina fortemente il rapporto di fiducia che il cittadino ha nei riguardi delle amministrazioni pubbliche. Ogni volta che questo accade l’immagine della dirigenza pubblica viene inevitabilmente lesa perché inizia inevitabilmente la lotteria dei manager interessati dall’epurazione o meno.
Se questa riforma fosse stata varata qualche mese dopo sarebbe stato, a nostro avviso, molto più opportuno.
Fatte queste premesse, passiamo ai contenuti della riforma.
Si è già detto che la Cida condivide i principi generali cui la stessa è informata.
Quanto alle misure previste nel disegno di legge ve ne sono alcune che valutiamo favorevolmente, mentre su altre lamentiamo la assoluta inadeguatezza degli strumenti adottati.
Tra le misure che giudichiamo favorevolmente va annoverato tutto l’insieme di norme che prevedono lo scambio di esperienze della dirigenza tra il settore pubblico e quello privato e con gli organismi internazionali.
Questa è una misura altamente innovativa che potrebbe favorire, se attuata in maniera adeguata, l’arricchimento professionale della dirigenza nel suo complesso, nelle sue componenti pubbliche e private.
Altra annotazione di segno positivo è, per la Cida, l’aver previsto l’istituzione di una apposita area di contrattazione della vice dirigenza.
E’ sicuramente un’apertura ed uno strumento di valorizzazione per i quadri, anche se non si condivide la terminologia utilizzata (vicedirigenza) che è restrittiva rispetto alle alte professionalità che prestano la loro qualificata azione nelle pubbliche amministrazioni. Né è accettabile il rinvio alla contrattazione per la definizione dell’apposita area, in quanto le regole che disciplinano le relazioni sindacali è bene siano stabilite per legge, senza rinvii o soluzioni pilatesche.
Vi è poi nel disegno di legge tutta un’altra serie di misure sulle quali non possiamo non esprimere delle forti riserve.
Innanzitutto la scelta della estensione dello spoils system a tutti gli incarichi di funzione dirigenziale e non solo a quelli di direzione degli uffici dirigenziali.
Questo sistema, malgrado le rassicurazioni del Governo, porterà inevitabilmente ad una progressiva “politicizzazione” della dirigenza, e, ancor peggio, ad un suo asservimento alla maggioranza al potere, che andrà a discapito non solo della professionalità ma, più in generale, del principio di buon andamento delle PP.AA. di cui all’art. 98 della Costituzione.
E questa misura appare ancor più grave se si constata che:
nella norma che prevede il conferimento degli incarichi di funzione è stato soppresso il riferimento ai “risultati conseguiti” in precedenza dal dirigente interessato;
la durata degli incarichi è stata abbreviata;
nella norma che prevede il conferimento di un incarico “equivalente”, dopo la revoca, il dirigente non viene “sentito” con palese violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio.
L’insieme di queste misure - per tornare all'interrogativo che ci siamo posti all'inizio - non va certo nella direzione di una valorizzazione della categoria ma al contrario rende più precario il ruolo del dirigente che potrebbe essere costretto ad assecondare questo o quello schieramento politico.
Fortunatamente la dirigenza di seconda fascia è uscita indenne da questa misura ma il rapporto tra le due fasce è talmente stretto che tutta la categoria viene in qualche modo interessata dal rischio della politicizzazione.
Un’altra norma sulla quale la Cida esprime notevoli perplessità è quella che ha ampliato i posti riservati agli esperti di fiducia, dal 5% al 10%. Tale misura indica come sia alto l’indice di sfiducia che il nuovo Governo annette agli apparati burocratici esistenti e anche ciò determina un forte danno d’immagine alla categoria. In ogni caso va interrotto questo ingresso massiccio di esperti esterni ad ogni cambio di Governo, giustificato solo dal fatto di non avere le professionalità specifiche all’interno delle pubbliche Amministrazioni.
Un’ultima annotazione riguarda l’inadeguatezza degli strumenti adottati dal disegno di legge di riforma.
La Cida auspicava che in occasione del riassetto si ponesse mano ad una rivisitazione dell’istituto del Ruolo unico, che ha dato cattiva prova di sé da quando è stato istituito. Dalla sua originaria impostazione di sede istituzionale per la rotazione degli incarichi della dirigenza e di strumento per la migliore collocazione della stessa è divenuto negli anni una sorta di limbo in cui emarginare i dirigenti scomodi. Anziché il luogo della valorizzazione delle competenze è stato utilizzato per il mobbing dirigenziale, tradendo così il suo stesso principio ispiratore.
Ci si aspettava tra l’altro che tale istituto migliorato sulla scorta dell’esperienza maturata, fosse rilanciato con un ampliamento della sua sfera di applicazione ai dirigenti di tutti i settori pubblici; ciò avrebbe favorito la mobilità interna della dirigenza a livello intercompartimentale, e quindi dalla sanità alla scuola e non solo da un Ministero all’altro.
Ciò non è previsto dalla nuova riforma e il Ruolo unico resta pertanto uno strumento non adeguatamente strutturato rispetto al preteso obiettivo della mobilità dirigenziale, in evidente contraddizione con la volontà di creare una osmosi dei dirigenti persino tra pubblico e privato.
Infine il provvedimento del Governo non prevede alcuna misura a favore della formazione dei dirigenti pubblici.
Come si può pensare ad un interscambio tra dirigenza pubblica e dirigenza privata senza un’adeguata formazione? La Cida intende far valere, a tale proposito, le ottime esperienze maturate dai centri di formazione bilaterali costituiti da alcune sue Federazioni di settore insieme con le parti datoriali. Ciò al fine di garantire alla categoria uno strumento idoneo alla crescita culturale e professionale e all’aggiornamento continuo della dirigenza.
Queste sono alcune delle principali questioni che ci pare doveroso sollevare, sulla scorta dell’esperienza maturata, pronti ad offrire un contributo migliorativo nell’interesse della categoria e per il perseguimento dell’obiettivo della sempre maggiore qualificazione dei servizi pubblici del Paese.

EMENDAMENTI

Sulla base di queste valutazioni e pur consapevole della necessità di rivedere, in un secondo tempo l'insieme della normativa del decreto legislativo n. 29/1993 (ora n. 165/2001), la CIDA ha formulato una serie di proposte di emendamento all'atto Camera 1696.
Gli interventi proposti riguardano:
- la omogeneizzazione della durata massima per tutte le tipologie di incarichi dirigenziali;
- il pieno riconoscimento della contrattazione collettiva di diritto privato, con efficacia per l'intera categoria e della valenza contrattuale dell'atto di conferimento e di accettazione dei singoli incarichi dirigenziali;
- il rafforzamento del collegamento fiduciario tra gli incarichi amministrativi di vertice e il Governo che li ha conferiti;
- la sostituzione di alcuni meccanismi di spoil system con procedure consensuali, adeguatamente finanziate;
- la effettività della costituzione, nell'ambito della P.A., dell'area contrattuale dei quadri e di quella dei professionisti, anche relativamente a una pluralità di comparti, in cui rispettivamente inserire, nell'area quadri, il personale che svolge compiti di direzione di strutture, servizi, uffici e/o unità organizzative comunque denominate di livello non dirigenziale e destinatario di eventuali deleghe da parte dei dirigenti e, nell'area professionale, le figure professionali che non rivestano qualifica dirigenziale e che svolgano, in posizione di elevata responsabilità, attività tecnico-scientifica e di ricerca, oppure che comportino iscrizione ad albi professionali;
- la istituzione di un Albo Nazionale dei dirigenti pubblici, in cui iscrivere tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e la contestuale soppressione del Ruolo unico dei dirigenti dello Stato, rinviando a un apposito regolamento, da emanarsi nel rispetto delle prerogative delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.