Attenzione !!!
Il primo comma dell'articolo 26 (Cessazione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti) del CCNL 1998-2001 prevede: "La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di etą avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del rapporto č comunque comunicata per iscritto dall'amministrazione. Nel caso di compimento dell'anzianitą massima di servizio o del limite massimo di etą, l'amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento, da presentarsi almeno tre mesi prima."
Suggeriamo quindi ai colleghi prossimi al compimento dei 65 anni di etą o dei quaranta anni di contribuzione, che non vogliano vedersi risolto di ufficio il rapporto di lavoro, di provvedere a inoltrare la domanda di permanenza in servizio alla propria Amministrazione, cautelativamente anche ove abbiano gią ottenuto il prolungamento a 67 anni gią previsto dalla normativa vigente.