
NOTIZIE
SINDACALI
3 agosto 2001
LETTERA AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E ALL'ARAN
Oggetto: Art. 24 del CCNL 98/2001 area 1 dirigenza.
Con la sottoscrizione in data 5
aprile 2002 è entrato in vigore il CCNL 98/2001 dell'area 1
della dirigenza.
In particolare l'art. 13 del CCNL, nel sancire "il diritto
ad un incarico" da parte di tutti i dirigenti, pone a carico
delle Amministrazioni, " la pubblicità ed il continuo
aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali
vacanti" al fine di consentire agli interessati l'esercizio
del diritto a produrre domande per l'accesso a posti dirigenziali.(
c.7 dell'art.13)
Di fatto le Amministrazioni, fino alla firma del CCNL e tutt'ora
in violazione del CCNL 98/2001 art. 13, c.7, si sentono
autorizzate ad abusare della "propria autonomia"
eppertanto coprono i posti vacanti, in particolare di livello non
generale, senza pubblicità avvalendosi del comma 6 dell'art.19 e
lasciano i dirigenti di seconda fascia in servizio, senza
incarico di funzione ( i dirigenti ministeriali senza posto di
funzione non sono solo quelli schedati dal RUD). Si aggiunga che
quasi tutte le Amministrazioni sono in continua ristrutturazione
e non hanno ancora definito l'organico, basta questa motivazione
a dare la giustificazione della loro inadempienza nonché di
eventuali reggenze di posti di funzione attribuite a personale
non dirigente.
Accertata la situazione sopra descritta, anche in considerazione
delle ferie estive, si chiede preliminarmente la sospensione del
termine di sei mesi dalla sottoscrizione, previsto dall'art. 24 c.
1 del citato CCNL, per il mantenimento della retribuzione di
posizione fissa ai dirigenti senza incarico di funzione, posti a
disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
attesa della prescritta pubblicazione dei posti di funzione
dirigenziale da parte delle singole Amministrazioni.
Nel rammentare inoltre la previsione normativa, già espressa
nell'art. 19 c. 5 del Dlgs 29/93, ora Dlgs. 165/2001,che dispone
il conferimento degli incarichi di direzione di uffici di livello
dirigenziale "ai dirigenti assegnati all'ufficio di livello
dirigenziale generale ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. c" del
Dlgs 29, così come meglio definita dal medesimo art. 13, c.5 del
CCNL, si chiede di richiamare al rispetto della normativa
pattizia le singole Amministrazioni affinché vengano conferiti
gli incarichi dirigenziali in via prioritaria ai dirigenti
dell'Amministrazione di appartenenza e siano resi noti non solo i
posti vacanti bensì anche i criteri generali relativi
all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di
direzione ai sensi del comma 7 dell'art. 13.
Sarà necessario precisare che è vietato all'Amministrazione
fare incetta di posti motivandone la copertura con la nomina di
reggenti in quanto l'istituto della reggenza è necessariamente
caratterizzato dalla provvisorietà dello status determinato da
situazioni contingenti di pronta soluzione.
Sia la prima che la seconda richiesta sono dettate dall'interesse
della categoria che questa O.S. rappresenta ma, l'estrema
scorrettezza delle procedure di assegnazione degli incarichi di
seconda fascia porta a pensare alle possibili conseguenze di una
gestione affatto trasparente, non scevra da responsabilità non
solo amministrative.
Mentre si rimane in attesa di cortesi assicurazioni in merito a
quanto prospettato, si coglie l'occasione per porgere deferenti
ossequi.
Mariarosaria
Rossi
Segretario Generale Aggiunto