NOTIZIE SINDACALI
3 agosto 2001


LETTERA AL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E ALL'ARAN

Oggetto: Art. 24 del CCNL 98/2001 area 1 dirigenza.

Con la sottoscrizione in data 5 aprile 2002 è entrato in vigore il CCNL 98/2001 dell'area 1 della dirigenza.
In particolare l'art. 13 del CCNL, nel sancire "il diritto ad un incarico" da parte di tutti i dirigenti, pone a carico delle Amministrazioni, " la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti" al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre domande per l'accesso a posti dirigenziali.( c.7 dell'art.13)
Di fatto le Amministrazioni, fino alla firma del CCNL e tutt'ora in violazione del CCNL 98/2001 art. 13, c.7, si sentono autorizzate ad abusare della "propria autonomia" eppertanto coprono i posti vacanti, in particolare di livello non generale, senza pubblicità avvalendosi del comma 6 dell'art.19 e lasciano i dirigenti di seconda fascia in servizio, senza incarico di funzione ( i dirigenti ministeriali senza posto di funzione non sono solo quelli schedati dal RUD). Si aggiunga che quasi tutte le Amministrazioni sono in continua ristrutturazione e non hanno ancora definito l'organico, basta questa motivazione a dare la giustificazione della loro inadempienza nonché di eventuali reggenze di posti di funzione attribuite a personale non dirigente.
Accertata la situazione sopra descritta, anche in considerazione delle ferie estive, si chiede preliminarmente la sospensione del termine di sei mesi dalla sottoscrizione, previsto dall'art. 24 c. 1 del citato CCNL, per il mantenimento della retribuzione di posizione fissa ai dirigenti senza incarico di funzione, posti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa della prescritta pubblicazione dei posti di funzione dirigenziale da parte delle singole Amministrazioni.
Nel rammentare inoltre la previsione normativa, già espressa nell'art. 19 c. 5 del Dlgs 29/93, ora Dlgs. 165/2001,che dispone il conferimento degli incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale "ai dirigenti assegnati all'ufficio di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. c" del Dlgs 29, così come meglio definita dal medesimo art. 13, c.5 del CCNL, si chiede di richiamare al rispetto della normativa pattizia le singole Amministrazioni affinché vengano conferiti gli incarichi dirigenziali in via prioritaria ai dirigenti dell'Amministrazione di appartenenza e siano resi noti non solo i posti vacanti bensì anche i criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione ai sensi del comma 7 dell'art. 13.
Sarà necessario precisare che è vietato all'Amministrazione fare incetta di posti motivandone la copertura con la nomina di reggenti in quanto l'istituto della reggenza è necessariamente caratterizzato dalla provvisorietà dello status determinato da situazioni contingenti di pronta soluzione.
Sia la prima che la seconda richiesta sono dettate dall'interesse della categoria che questa O.S. rappresenta ma, l'estrema scorrettezza delle procedure di assegnazione degli incarichi di seconda fascia porta a pensare alle possibili conseguenze di una gestione affatto trasparente, non scevra da responsabilità non solo amministrative.
Mentre si rimane in attesa di cortesi assicurazioni in merito a quanto prospettato, si coglie l'occasione per porgere deferenti ossequi.

Mariarosaria Rossi
Segretario Generale Aggiunto

La risposta