COMUNICATO STAMPA
CIDA –FP : contro
l’innalzamento a 70 anni del pensionamento dei dipendenti pubblici
Ancora un tentativo di innalzare l’età pensionabile a 70 anni per i dipendenti
pubblici. Al riguardo, sono stati infatti presentati due
emendamenti, n° 1.0.5 e 3.0.2, al
disegno di legge n° 2978 in
discussione alla I° Commissione Affari Costituzionali del Senato.
Nel merito il Presidente della CIDA Giorgio Rembado ribadisce la posizione
fermamente negativa già espressa dalla CIDA-FP e dalla ANAAO in occasione di una
audizione presso la stessa Commissione, il 25 settembre 2003, a proposito di un
analogo emendamento ad altro disegno di legge. Oggi come allora queste norme,
elaborate in tutta evidenza sotto la spinta di qualche diretto interessato,
oltre ad essere del tutto scollegate rispetto alla riforma delle pensioni in
discussione, bloccherebbero
il ricambio generazionale della dirigenza e delle alte professionalità, tanto
più necessario in questa fase di profondi cambiamenti.
La CIDA confida, pertanto, che il Governo assuma al riguardo una ferma posizione
negativa.
25 giugno 2004
IL TESTO DELL'EMENDAMENTO
8.0.16
Asciutti, Valditara
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. In attesa della piena attuazione del nuovo sistema di reclutamento dei
dirigenti di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall’articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per far fronte ad inderogabili esigenze
non altrimenti fronteggiabili, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, nel rispetto dei vincoli che disciplinano le assunzioni, previa
autorizzazione del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, possono conferire incarichi di direzione ai sensi
dell’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
oltre i contingenti ivi previsti.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 possono essere attribuiti nel
limite massimo complessivo del 5 per cento della dotazione organica dei
dirigenti di prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti di seconda fascia.
3. Gli oneri connessi all’eventuale riconoscimento dell’indennità prevista
dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli incarichi di cui al comma 1, sono compensati o mediante l’indisponibilità di
un numero di incarichi equivalenti sul piano finanziario nell’ambito di quelli
autorizzati ai sensi del medesimo comma 1 ovvero mediante utilizzo delle risorse
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli
41 e 42 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell’area
A1 sottoscritto il 5 aprile 2001.
4. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si interpreta
nel senso che il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in qualità di
estraneo è soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla
medesima disciplina dei dirigenti a tempo indeterminato ivi comprese le
disposizioni in materia di cessazione dal servizio. Tale criterio si applica
anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli
ordinamenti di pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell’articolo 27
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che
consentono l’attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei. Sono fatti
salvi i provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
LA LETTERA DELLA FP CIDA
FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA’
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ai Componenti della Prima Commissione Permanente
(Affari Costituzionali)
Senato della Repubblica
Con questa nota, la CIDA-FP esprime il proprio netto dissenso rispetto ad alcuni
emendamenti approvati dalla Prima commissione AA.CC. sul d.d.l A.S. 2978, di
conversione del d.l.136 del 28/05/04 recante ”Disposizioni urgenti per garantire
la funzionalità a taluni settori della pubblica amministrazione.”
Con le norme così introdotte i dirigenti potranno essere mantenuti,
discrezionalmente, in servizio fino a 70 anni, senza tener conto della riforma
previdenziale in via di approvazione. Potranno essere nominati dirigenti
estranei all’ amministrazione, senza alcuna selezione, in misura considerevole,
fino al 50% dell’organico. Le retribuzioni di costoro, individualmente
determinate, si finanzieranno con le retribuzioni dei dirigenti di ruolo già in
servizio. Viene soppresso il fondo presso la Presidenza del consiglio, destinato
alla perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti.
In tutta evidenza, si tratta di un intervento normativo marcato dall’
occasionalità e dalla disorganicità, dalla volontà di dar soddisfazione a
interessi particolari e, soprattutto, dall’ intenzione di ampliare i margini
dello spoils system.
La CIDA auspica che l’Aula voglia correggere distorsioni tanto vistose del
regime delle dirigenze delle pp.aa.. In ogni caso, continuerà in ogni sede a
difendere gli interessi di fondo delle categorie rappresentate, nella assoluta
convinzione che tali interessi coincidano con quelli, più generali,
dell’amministrazione e del Paese.
Roma, 5 Luglio 2004
Il Presidente Cida F.P.
Antonio Zucaro