COMUNICATO STAMPA
 


CIDA –FP : contro l’innalzamento a 70 anni del pensionamento dei dipendenti pubblici


Ancora un tentativo di innalzare l’età pensionabile a 70 anni per i dipendenti pubblici. Al riguardo, sono stati infatti presentati due
emendamenti, n° 1.0.5 e 3.0.2, al disegno di legge n° 2978 in discussione alla I° Commissione Affari Costituzionali del Senato.
Nel merito il Presidente della CIDA Giorgio Rembado ribadisce la posizione fermamente negativa già espressa dalla CIDA-FP e dalla ANAAO in occasione di una audizione presso la stessa Commissione, il 25 settembre 2003, a proposito di un analogo emendamento ad altro disegno di legge. Oggi come allora queste norme, elaborate in tutta evidenza sotto la spinta di qualche diretto interessato, oltre ad essere del tutto scollegate rispetto alla riforma delle pensioni in discussione, bloccherebbero
il ricambio generazionale della dirigenza e delle alte professionalità, tanto più necessario in questa fase di profondi cambiamenti.
La CIDA confida, pertanto, che il Governo assuma al riguardo una ferma posizione negativa.
25 giugno 2004



IL TESTO DELL'EMENDAMENTO


8.0.16
Asciutti, Valditara
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In attesa della piena attuazione del nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, per far fronte ad inderogabili esigenze non altrimenti fronteggiabili, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, nel rispetto dei vincoli che disciplinano le assunzioni, previa autorizzazione del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono conferire incarichi di direzione ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti.
2. Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia.
3. Gli oneri connessi all’eventuale riconoscimento dell’indennità prevista dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di cui al comma 1, sono compensati o mediante l’indisponibilità di un numero di incarichi equivalenti sul piano finanziario nell’ambito di quelli autorizzati ai sensi del medesimo comma 1 ovvero mediante utilizzo delle risorse dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli articoli 41 e 42 del CCNL per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell’area A1 sottoscritto il 5 aprile 2001.
4. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si interpreta nel senso che il personale incaricato di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in qualità di estraneo è soggetto, come titolare di un rapporto di lavoro subordinato, alla medesima disciplina dei dirigenti a tempo indeterminato ivi comprese le disposizioni in materia di cessazione dal servizio. Tale criterio si applica anche nei confronti di analoghi rapporti lavorativi dirigenziali previsti dagli ordinamenti di pubbliche amministrazioni non statali, ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché da disposizioni speciali che consentono l’attribuzione di incarichi dirigenziali ad estranei. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 


LA LETTERA DELLA FP CIDA


FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA’
DELLA FUNZIONE PUBBLICA



Ai Componenti della Prima Commissione Permanente
(Affari Costituzionali)
Senato della Repubblica


Con questa nota, la CIDA-FP esprime il proprio netto dissenso rispetto ad alcuni emendamenti approvati dalla Prima commissione AA.CC. sul d.d.l A.S. 2978, di conversione del d.l.136 del 28/05/04 recante ”Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità a taluni settori della pubblica amministrazione.”
Con le norme così introdotte i dirigenti potranno essere mantenuti, discrezionalmente, in servizio fino a 70 anni, senza tener conto della riforma previdenziale in via di approvazione. Potranno essere nominati dirigenti estranei all’ amministrazione, senza alcuna selezione, in misura considerevole, fino al 50% dell’organico. Le retribuzioni di costoro, individualmente determinate, si finanzieranno con le retribuzioni dei dirigenti di ruolo già in servizio. Viene soppresso il fondo presso la Presidenza del consiglio, destinato alla perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti.
In tutta evidenza, si tratta di un intervento normativo marcato dall’ occasionalità e dalla disorganicità, dalla volontà di dar soddisfazione a interessi particolari e, soprattutto, dall’ intenzione di ampliare i margini dello spoils system.
La CIDA auspica che l’Aula voglia correggere distorsioni tanto vistose del regime delle dirigenze delle pp.aa.. In ogni caso, continuerà in ogni sede a difendere gli interessi di fondo delle categorie rappresentate, nella assoluta convinzione che tali interessi coincidano con quelli, più generali, dell’amministrazione e del Paese.


Roma, 5 Luglio 2004

Il Presidente Cida F.P.
Antonio Zucaro