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Studio Legale
atto di intimazione e diffida Il sottoscritto Prof. Avv. Nino Longobardi, in nome e per conto di CIDA-UNADIS, in persona del rappresentante legale dott. Massimo Fasoli e di Federazione dei dirigenti e delle alte professionalità della Funzione Pubblica, in persona del rappresentante legale dott. Antonio Zucaro. PREMESSO - Che ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 165 del 2001 è istituito il “Comitato di Garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro pubblico”. - Che al Comitato dei Garanti è attribuita la funzione di rilasciare il parere al fine dell’assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 21, c. 1 d.lgs. n. 165 del 2001, da adottare soltanto previo “parere conforme” del Comitato; - Che tale parere interviene su materie assai delicate connesse alla valutazione della dirigenza; - Che tali materie, ai sensi dell’art. 21 c. 1, comprendono: l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, la revoca dell'incarico ed il collocamento del dirigente a disposizione dei ruoli, ovvero il recesso dal rapporto di lavoro. - Che pertanto l’operatività del Comitato è elemento imprescindibile al fine del corretto funzionamento della disciplina in tema di dirigenza statale;
Considerato- Che il Comitato dura in carica tre anni; - Che in data 27 dicembre 2003 è giunto scadenza il Comitato dei Garanti e ad oggi non risulta avviata nessuna procedura per la sua rinnovazione; - Che la predetta omissione appare illegittima ed in contrasto, tanto con le norme contenute nella legge n. 444 del 1994, in tema di prorogatio degli organi amministrativi, in special modo con l’art. 4, che impone di ricostituire gli organi amministrativi scaduti, al più tardi, entro il periodo di proroga, quanto con lo stesso art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove prevede che i componenti siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. - Che la mancata ricostituzione del Comitato dei Garanti determina il venir meno di una fondamentale garanzia per i dirigenti pubblici soggetti ai provvedimenti di cui all’art. 21, c.1 cit., che, ancorché illegittimi, in quanto trattasi di provvedimenti assunti in mancanza del parere obbligatorio e vincolante del Comitato dei Garanti, sono suscettibili di spiegare illegittimamente effetto nei confronti dei dirigenti stessi; - Che gli eventuali danni risarcibili prodotti dai predetti atti illegittimi possono essere fonte di responsabilità per danno all’Erario; Invito e diffido La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.: 1) ad attivare la procedura per la costituzione del Comitato dei Garanti; 2) a disporre la sospensione dei procedimenti di cui all’art. 21, c.1 d.lgs. n. 165 del 2001 in tutte le Amministrazioni dello Stato sino alla costituzione del Comitato dei Garanti; Vi significo che, in difetto, procederò in tutte le competenti sedi giudiziarie, anche ai sensi dell' art. 328 c.p., nei confronti delle persone fisiche e/o giuridiche responsabili; con salvezza di ogni ulteriore azione e ragione da parte del mio assistito. Distinti saluti. Roma, 24 febbraio 2004 Prof. Avv. Nino Longobardi
Dott. Antonio Zucaro
Dott. Massimo Fasoli |