GIURISPRUDENZA

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Ordinanza n.674 dell'11/05/04 con la quale il Tribunale di Roma ha emanato l'atto di promovimento alla C.Costituz. concernente un ricorso per spoil system.

 

Ordinanza emessa il 11 maggio 2004 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Calascibetta Michele contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali di livello generale e di direttore generale - Prevista cessazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (cd. «spoil system»), con efficacia retroattiva e prevalenza anche su diverse disposizioni pattizie e di contrattazione collettiva - Incidenza sul diritto fondamentale di liberta' ed autonomia negoziale - Lesione del diritto al lavoro - Violazione del principio di tutela del lavoro - - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio del servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati. - Legge 15 luglio 2002, n. 145, art. 3, comma 7. - Costituzione, artt. 1, 2, 3, 4, 35, 97, 98. (GU n. 33 del 25-8-2004)
ordinanza del Tribunale civile di Roma, II^ Sezione lavoro, n. 21432/03 del 18.6.03, " Cessato l' incarico di studio, non vi è alcuna prospettiva di un collocamento a disposizione del dirigente con una riduzione di retribuzione, né addirittura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giacché il dirigente si troverà in situazione del tutto analoga a quella di normale scadenza di incarico e, quindi, dovrà farsi luogo - come già detto - ad una nuova procedura di conferimento di incarico secondo le disposizioni di cui all' art. 19 del D. lgs. n. 165/01, come modificato dall' art. 3 della L. n. 145/02 ".
Tar Lazio, Sez. II, sent. 19 febbraio 2003 L’apparato burocratico, destinato a dare concreta attuazione alle scelte politiche del Governo, per definizione costituzionale ha caratteri di professionalità (agli uffici pubblici, e non solo a quelli iniziali, si accede in base al merito, con procedure selettive, non per scelta libera e immotivata), esclusività (i pubblici dipendenti sono all’esclusivo servizio della Nazione), produttività nel pubblico interesse (perseguire interessi privati costituisce reato), imparzialità, legalità e indipendenza.
La possibilità di ricambio di ricambio dell’organo di vertice di ente pubblico (art. 6, comma secondo, della legge 145 del 2002), investe esclusivamente le nomine conferite dal Governo precedente nei sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo.
Cons. Stato, sez. V, 16 luglio 2002, n. 3974 Le questioni inerenti al silenzio rifiuto dell’amministrazione, con riferimento ai rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, non sono di competenza dell’A.G.A., ma del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
L’A.G.O., nell’ambito della sua giurisdizione, adotta tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. (art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/01), sicché, nel quadro così delineato, “non ha più senso una giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento al silenzio rifiuto dell’amministrazione”.
Il G. O., infatti, si avvale dei poteri istruttori a sua disposizione a prescindere dagli atti adottati dalla P.A. e dunque anche qualora non sia stato emanato alcun provvedimento nonostante siano decorsi i termini per la conclusione del relativo procedimento.
Cons. Stato, sez. I, parere 3 luglio 2002, n. 1849 E' principio generale, applicabile in tutte le ipotesi di assunzione o comunque di accesso per pubblico concorso nelle amministraioni pubbliche, che questo si formalizzi solo mediante uno specifico contratto individuale di lavoro, essendo del tutto irrilevante in tali casi, la precedente dipendenza dalla stessa o da altra pubblica amministrazione.
Trib. Roma, 26 giugno 2002 In base alla disciplina legislativa vigente non è consentito riconoscere in capo ai dirigenti un diritto soggettivo alla titolarità di uffici dirigenziali, atteso che il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale è lasciato all'incoercibile potere organizzativo di ciascuna amministrazione statale, che nella discrezionalità riconosciutale deve tener conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione. Qualora poi la P.A. avesse omesso di motivare la mancata attribuzione dell'incarico, il vizio atterrebbe all'atto amministrativo ed anche a volerlo ritenere sussistente non comporterebbe in capo all'amministrazione un obbligo di conferimento dell'incarico.
Trib. Belluno, ord. 22 maggio 2002 Anche se al personale dipendente con funzioni dirìgenziali non può riconosersi il diritto al rinnovo del contratto od alla conservazione dell'incarico precedentemente conferito, tuttavia al personale stesso è da riconoscere la pretesa a che le decisioni in ordine alle modalità di utiliizzazione della propria professionalità - le quali possono ben condurre, ed in via del tutto fistologicia, al rinnovo contrattuale, quale esito finale dì una vatutazione dovuta dall'Amministrazione datrice anche nell'ìnteresse del dipendente - siano assunte nel rispetto dei criteri e parametri stabititi dalla legge e dalla contrattazione coliettiva.
Cassazione S.U. ord. 27 febbraio 2002 n. 2954 In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione e non riguarda i casi in cui il concorso sia diretto, non gia' ad assumere, ma a promuovere il personale gia' assunto.
Corte Costituzionale ord. 16 gennaio 2002, n. 11 La Corte Costituzionale dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387 , ora sostituiti dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
Corte di appello L'Aquila 8 gennaio 2002 n. 6 In base alla ripartizione per materia delle controversie di impiego pubblico, sancita dall'art. 69 d.lgs. 165/2001, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tema di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali.
Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 165/2001, la P.A. è vincolata al rispetto di vari principi concorrenti e non solo di quello della rotazione degli incarichi.
In riferimento alla dirigenza statale, deve affermarsi che solo l'atto di conferimento di incarichi ai dirigenti di uffici generali o di vertice ha natura amministrativa, con conseguente applicabilità delle norme sugli atti amministrativi, mentre ha natura di atto di diritto privato il conferimento degli altri incarichi dirigenziali diversi da quelli.
Cass. sentenza n. 9715/2001 La regola del licenziamento ad nutum del dirigente è applicabile solo ai dirigenti in posizione di vertice che, all'interno dell'azienda, rivestano un ruolo caratterizzato da un potere gestorio talmente ampio da poter essere qualificati come alter ego dell'imprenditore, in quanto preposti all'intera azienda o ad un suo ramo particolarmente rilevante e in posizione di sostanziale autonomia.
Non è sufficiente l'attribuzione della qualifica, fatta dal datore di lavoro, per escludere un soggetto dalla tutela prevista per i licenziamenti individuali ma occorre che l'esclusione trovi la sua ragion d'essere nella necessarietà del vincolo fiduciario tra imprenditore e dirigente e, solo in questo caso, l'inapplicabilità della tutela è giustificata.
Cass. 14 novembre 2001, n. 14199 L'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del danno professionale o, meglio, delle varie specie di danni, patrimoniali o personali, compresi in questa ampia denominazione, è compito del giudice di merito e si risolve in una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Cass. Sezione lavoro 8 novembre 2001, n. 13839 Il concetto di "giusta causa" non è sovrapponibile con quello di giustificatezza.
La ricorrenza della giusta causa dà luogo all’esonero del datore di lavoro dall’obbligo del preavviso o a quello alternativo del pagamento dell’indennità sostitutiva, mentre la giustificatezza del licenziamento dà luogo all’esonero del datore di lavoro dal pagamento dell’indennità supplementare.
Perché ricorra la giusta causa deve essere accertato che la condotta del lavoratore abbia avuto una carattere lesivo tale non solo da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro ma anche da non consentirne neppure la prosecuzione provvisoria per il tempo necessario al lavoratore licenziato di trovare una nuova occupazione.
Non è pertanto sufficiente ad affermare la sussistenza della giusta causa il comportamento di un dirigente che abbia condotto una gestione aziendale molto trascurata (caso di un dirigente di una Compagnia di autolinee e turismo che non aveva sufficientemente vigilato sulla efficacia del servizio e sulla sicurezza e pulizia delle autovetture)
Il presupposto della giustificatezza è più vincolato, rispetto alla giusta causa, al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale e obbliga in ogni caso il datore di lavoro all’osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede; di conseguenza non giustificato è il licenziamento eseguito per ragioni pretestuose, al limite della discriminazione.
Cass. 2 novembre 2001, n. 13580 Il giudice del merito, accertata l'esistenza di una dequalificazione, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva (sufficiente di per sé sola a sorreggere la decisione: Cass. 18/1/00, n. 491), in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione, e alle altre circostanze relative al caso concreto.
Trib. Roma, Sezione lavoro 9 ottobre 2001 Un dipendente con qualifica di quadro, ha chiesto al Tribunale il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento come dirigente, sostenendo tra l'altro, di essere stato preposto per alcuni anni ad una struttura da ritenersi di livello dirigenziale, perché successivamente affidata ad un suo collega in seguito promosso dirigente. E' stato chiesto inoltre il risarcimento del danno perché, in un secondo tempo, era stato emarginato dall'attività lavorativa. La lesione della professionalità costituisce un danno in se da liquidarsi in via equitativa. Il Tribunale ha accolto la domanda, attribuendo alla lavoratrice il diritto alla qualifica di dirigente e condannando l'azienda al risarcimento del danno e alla reintegrazione della ricorrente nelle mansioni dirigenziali.
Corte Costituzionale, sent. 23 luglio 2001, n. 275 E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, decreto legislativo n. 387/98, sollevata con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. in quanto resta rimesso alla scelta discrezionale del legislatore ordinario - suscettibile di modificazioni in relazione ad una valutazione delle esigenze della giustizia e ad un diverso assetto dei rapporti sostanziali - il conferimento ad un giudice, sia ordinario, sia amministrativo, del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazione o di incidere sui rapporti sottostanti, secondo le diverse tipologie di intervento giurisdizionale previste. La scelta del legislatore - operata dall'art. 18, decreto legislativo n. 387/98 - si inquadra nella tendenza a rafforzare la effettività della tutela giurisdizionale, in modo da renderla immediatamente più efficace, anche attraverso una migliore distribuzione delle competenze e delle attribuzioni giurisdizionali, a seconda delle materie prese in considerazione. Con essa il legislatore delegante e quello delegato, in attuazione della legge di delega, hanno voluto modellare e fondare tutti i rapporti dei dipendenti della amministrazione pubblica (compresi i dirigenti) secondo "il regime di diritto privato del rapporto di lavoro", traendone tutte le conseguenze anche sul piano del riparto di giurisdizione, a tutela degli stessi dipendenti, in base ad una esigenza di unitarietà della materia. Ne consegue che la tutela giurisdizionale del rapporto di lavoro dei dirigenti, ormai senza esclusione di livelli, è stata attratta nella devoluzione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in capo al quale si concentra la titolarità della giurisdizione sulle posizioni soggettive dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, salve le eccezioni previste.
Cassazione, Sez. Unite, 11 giugno 2001, n. 7859  
Trib. Bologna 23 aprile 2001 Le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto sono relative a rapporti di lavoro già in corso soggetti al potere gestionale privatistico della amministrazione datore di lavoro, da cui deriva che, quand'anche la lesione lamentata dal dirigente derivi dal suo esercizio discrezionale, la situazione soggettiva lesa deve qualificarsi come interesse legittimo di diritto privato, riconducibile nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c.
L'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere preceduto da una valutazione comparativa dei candidati in cui non può assumere alcun rilievo negativo un precedente provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale poiché esso non riveste carattere sanzionatorio, ma costituisce una semplice presa d'atto dell'esistenza di una situazione di fatto non favorevole al buon andamento dell'attività amministrativa, di carattere occasionale per essere riferita ad un determinato ambiente e ad un determinato momento temporale.
Trib. Parma, Sez. lavoro, ord. 28 marzo 2001, n. 125 Appare illegittimo e va disapplicato un provvedimento con il quale una P.A: attua un palese demansionamento (o peggio un assoluto svuotamento di funzioni) di propri dirigenti, al punto tale che questi ultimi non solo finiscono per non svolgere manzioni di dirigente come previste nell'art. 3 comma 3 e 17 del D.lgs. 29/93 (sostituiti dal D.Lgs. 31.3.98, n. 80), ma sono stati addetti a svolgere funzioni che in pratica hanno poco o nulla a che fare con le mansioni proprie del dirigente, con grave pregiudizio alla professionalità (sia specifica che generica) e all'immagine degli interessati.
Trib. Milano 17 marzo 2001 Dall'illegittimo demansionamento consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla professionalità, inteso in senso lato, con tutte le possibili prospettazioni specifiche.
Trib. Milano 12 marzo 2001 Dall'illegittimo demansionamento può derivare un danno alla capacità professionale che deve essere provato utilizzando criteri di esperienza comune, quali la quantità e qualità dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento e l'esito finale della dequalificazione.
Trib. Roma, ord. 6 febbraio 2001 La Pubblica Amministrazione non può procedere al licenziamento ad nutum del dirigente, dovendo il recesso essere assistito da giusta causa o da giustificato motivo.
In caso di licenziamento illegittimo il dirigente pubblico ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Il periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 15 del ccnl del 9.1.1997 per i dirigenti dello stato decorre dal momento della costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione, e non dal momento del conferimento, da parte di quest'ultima, dello specifico incarico dirigenziale.
I principi in materia di tutela della professionalità si applicano anche al rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici e pertanto è illegittima la condotta della pubblica amministrazione che omette di conferire un incarico ai propri dirigenti.
E' possibile per il giudice ordinario ordinare alla pubblica amministrazione di conferire un incarico ad un dirigente anche se non può sostituirsi alla stessa pubblica amministrazione nell'individuazione dello specifico incarico da conferire.
Trib. Benevento, ord. 23 gennaio 2001 Nel procedimento d'urgenza ex art. 700 riguardante il mutamento delle mansioni del dipendente pubblico, il danno grave e irreparabile, che si configura come requisito preliminare per l'adozione del provvedimento, deve essere valutato in concreto e non già astrattamente in quanto, altrimenti, il periculum ricorrerebbe indiscriminatamente in tutti i casi di spostamento ad altro incarico con mutamento delle mansioni; per quanto riguarda la professionalità, tale periculum sussiste solo qualora si tratti di mansioni altamente specializzate, che necessitino per loro natura di un continuo aggiornamento, con applicazione pratica a casi concreti, e il cui mancato esercizio dia luogo quindi ad una perdita di professionalità; anche per quanto concerne l'eventuale lesione all'immagine, è necessario individuare in concreto il periculum poiché, di per sé, lo spostamento da un incarico ad un altro non implica in alcun modo lesione della dignità del lavoratore, non potendosi ritenere detto spostamento necessariamente punitivo e significativo di comportamenti riprovevoli.
Corte Costituzionale, ord. 4 gennaio 2001, n. 2  
Trib. L'Aquila, Giudice del lavoro, ord. 28 dicembre 2000 Il dirigente ha (dunque) diritto al rispetto delle regole poste a base dell'assegnazione e della conferma e revoca degli incarichi.
(...) la discrezionalità delle scelte imprenitoriali deve essere utilizzata in modo corretto e non clientelare, e non può comunque mai estendersi alla dequalificazione del personale.
Nei confronti dei dipendenti pubblici è da ritenere applicabile l'art. 2103 c.c. alla luce di quanto disposto dal D.L.vo n. 29/1993 che, nel disciplinare il rapporto di lavoro pubblico, esplicitamente rinvia alle disposizioni del codice civile e della L. n. 300/70; nè può valere la parziale deroga prevista dall'art. 56 del D.L.vo cit., che prevede solo in caso di adibizione occasionale a compiti specifici della qualifica inferiore.
Corte dei conti, Sez. Controllo, dec. 23 novembre 2000 Con l'entrata in vigore della nuova disciplina concernente il rapporto di servizio e l'affidamento degli incarichi di funzioni dirigenziali l'epoca della supremazia speciale della pubblica amministratzionenei confronti dei propri dirigenti deve ritenersi venuta meno e deve trovare pertanto compiuta attuazione anche per i dirigentiincaricati di funzioni dirigenziali generali "l'estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa".
Cass. 6 novembre 2000, n. 14443 Il demansionamento professionale di un lavoratore dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore; esso infatti non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ma costituisce offesa del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che al pregiudizio correlato a tale lesione - che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato - va riconosciuta una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa pure nell'ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione dell'effettivo pregiudizio patrimoniale.
Trib.  Roma, Sez. lavoro, 19 ottobre 2000 Appare (pertanto) non condivisibile l'assunto di parte resistente secondo cui, a seguito dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti e della nuova disciplina in materia, la P.A: è divenuta titolare di un potere discrezionale nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali il cui esercizio risulta esente da obblighi di motivazione.
Trib.Roma, reclamo, 12 ottobre 2000 I dirigenti in servizio al momento del mutamento di regime introdotto dal D.P.R. 26/2/1999 n.150, non confermati secondo la nuova procedura, nei posti già assegnati, o non destinatari di nuovi incarichi presso la medesima amministrazione di appartenenza, entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore del nuovo sistema ( scaduto l'8 settembre 1999) non vantano alcun diritto alla conservazione del posto, ove di fatto lasciati nella precedente posizione.
Il procedimento per il conferimento di nuovo incarico in sede di prima attuazione della riforma introdotta dal D.P.R. 26/2/1999 n.150 si articola in una fase di carattere propriamente amministrativo, espressione del potere organizzativo dell'Amministrazione, ed in altra parallela, di carattere civilistico che sbocca in un contratto, preceduto, di regola, da una fase di trattative più o meno articolata. Prima della conclusione di detto iter procedimentale coincidente con la stipula del contratto, la comunicazione del conferimento d'incarico dirigenziale da parte dell'Amministrazione, assume la natura di una proposta contrattuale, inidonea come tale a modificare la posizione soggettiva del destinatario, ed improduttiva quindi di conseguenze lesive per il medesimo, giacché il dovere del dirigente di effettuare le sue prestazioni si perfeziona soltanto a seguito della stipula di un contratto con il quale vengono stabiliti, per ciascun incarico l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata ed il trattamento economico.
Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord 10 ottobre 2000 I dirigenti delle pubbliche amministrazioni non hanno un diritto soggettivo a vedersi attribuire un incarico di livello dirigenziale, ma vantano solamente un'aspettativa a concorrere con ogni altro dirigente per l'assegnazione degli incarichi.
Trib. Campobasso, ord. 25 settembre 2000 Lo stesso D.M. 8/6/2000 è altresì illegittimo sotto il profilo che esso non appare sorretto da adeguata motivazione quantomeno in punto di esclusione di alcuni dirigenti dagli incarichi diversi da quelli di cui all'art. 19, comma 10, D.L.vo n. 29/93 (l'obbligo di motivazione ha attualmente, nel nostro ordinamento, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 241/1990, carattere generale e riguarda tutti gli atti amministrativi) La carenza di morivazione concerne la mancata valutazione della capacità professionale del singolo dirigente (valutazione che deve essere necessaria[mente] effettuata nel tramutamento di incarichi dirigenziali, alla stregua del disposto degli artt. 19, comma, 1.20, comma 1 e 21 dello stesso D.L.vo n. 29/1993).
Trib. Trapani, Giudice del lavoro, ord. 1 settembre 2000 La problematica che si dibatte tra le parti è se, a seguito dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti e della complessiva rivisitazione della disciplina del rapporto dirigenziale avviata dal d.lgs. 3/2/93, n. 29 e continuata con il d.lgs. 31/3/98, n. 80, nell'ottica della privatizzazione generale del pubblico impiego, l'Amministrazione sia divenuta titolare di un potere discrezionale nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali ed esente da obblighi di motivazione.
Una siffatta tesi è evidentemente indifendibile.
Ammesso, ma non concesso, che con la privatizzazione del pubblico impiego gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali abbiano perso il connotato di atti amministrativi e si siano trasformati in atti negoziali espressione di autonomia contrattuale, esistono anche sul piano civilistico presidi di ragionevolezza e buona fede che sovraintendono all'esercizio dei privati poteri discrezionali [e] quanto meno un dovere di congrua motivazione.
Trib. Genova, Sez. lavoro, 18 agosto 2000 E' possibile stipulare contratti di durata inferiore ai due anni qualora ricorrano (peraltro) le seguenti ipotesi (anche cumulative tra loro):
a) oggettive esigenze di funzionalità e continuità del servizio;
b) il periodo minimo di affidamento dell'incarico sia da ritenersi sufficiente per il conseguimento degli obiettivi assegnati con gli atti di indirizzo politico-amministrativo dei rispettivi organi di governo.
Qualora non ricorrano le ipotesi sub a) o sub b) allora al dirigente deve essere assegnato uno degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10 (incarico di studio, ricerca, ecc.)
Se il conferimento dell'incarico deve scaturire al termine della contrattazione tra il datore di lavoro e il lavoratore (per usare un linguaggio più lavoristico e meno amministrativo), e che tale contrattazione è contrattazione iure privatorum è evidente che la P.A: non può unilateralmente modificare i patti del contratto, così facendo diventerebbe inadempiente con conseguente responsabilità per tale inadempimento.
Trib. Gorizia 2 agosto 2000 L'atto di conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere preceduto da una valutazione comparativa ed è soggetto all'obbligo di una puntuale motivazione in cui vengono esternate le ragioni della scelta effettuata.
Non appare configurabile, nell'attuale ordinamento, un diritto soggettivo perfetto del dirigente pubblico a non essere demansionato all'interno della qualifica dirigenziale. Tuttavia occorre pur sempre accertare in concreto se il danno professionale possa comunque prospettarsi quale conseguenza dell'illegittimo comportamento della P.A.
Tar Lazio, Sez. prima, ord. 19 luglio 2000 ... dichiara rilevanti e non manifestamente infondate , in riferimento agli articoli 97, 98 e 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artivoli 11, comma 4, lett. a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli articoli 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbaraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387.
Trib. Venezia, 18 luglio 2000  Il tratto distintivo del rapporto intercorrente con i dirigenti è rappresentato dalla mobilità su base consensuale.
Trib. S. Angelo dei Lombardi, 4 luglio 2000  Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (…) ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Lo ius variandi del datore di lavoro incontra il limite della duplice esigenza  della garanzia del livello retributivo già raggiunto e del rispetto dell'equivalenza delle nuove mansioni a quelle precedentemente svolte.
Trib. Venezia, ord. 8 giugno 2000 Il regime dei reclami avverso i provvedimenti cautelari del tribunale del lavoro in composizione monocratica non è dissimile dal regime applicabile ai reclami avverso i provvedimenti cautelari adottati da un qualunque giudice "singolo del tribunale"; la soppressione nel corpo della formulazione originaria dell’art. 669 terdecies, co. 2, c.p.c. del riferimento al reclamo contro i provvedimenti del pretore a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado, infatti, non giustifica dubbi interpretativi.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, espressamente prevista dall’art. 68 D.L.vo n. 29\1993 e successive modifiche, l’azione con la quale un dipendente pubblico chiede il mantenimento dell’incarico in cui è stato confermato (1).
Non può essere dichiarato inammissibile un ricorso avverso la revoca di un incarico dirigenziale che non sia stato notificato al dipendente al quale l'incarico stesso è stato successivamente conferito. Per costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, infatti, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando venga dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile che renda necessaria la partecipazione al processo di tutti i titolari dello stesso; i rapporti di lavoro hanno invece natura bilaterale con conseguente indifferenza della sorte degli uni sugli altri se non in via di fatto. Né la categoria dei controinteressati, tipica del processo amministrativo, è trasferibile nel processo ordinario per la diversità radicale dell’oggetto dei due modelli procedimentali, l’uno vertente su rapporti. l’altro su atti di esercizio di un potere che, per sua connotazione precipua, si dirige verso una pluralità di soggetti portatori di interessi differenziati e spesso confliggenti.
Trib. Milano 10 giugno 2000 Nell'ipotesi di demansionamento non è configurabile un danno in re ipsa alla professionalità del lavoratore - intesa come serie di cognizioni tecnico pratiche che finiscono per determinare una specifica attitudine del soggetto stesso a praticare la propria professione - essendo necessaria la prova diretta o per presunzioni attendibili ex art. 2729 c.c. che l'inattività o l'attività in mansioni deteriori ha determinato una riduzione dell'attività lavorativa. A tal fine debbono essere utilizzati criteri di esperienza comune come la qualità e quantità dell'esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpito, la durata del demansionamento, l'esito finale della dequalificazione.
Trib. Venezia Ord. 8 giugno 2000  La temporaneità degli incarichi, prevista dall’art. 19, comma 2, D.L.vo n. 29/1993, Non può essere dichiarato inammissibile un ricorso avverso la revoca di un incarico dirigenziale che non sia stato notificato al dipendente al quale l'incarico stesso è stato successivamente conferito. Per costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, infatti, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando venga dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile che renda necessaria la partecipazione al processo di tutti i titolari dello stesso; i rapporti di lavoro hanno invece natura bilaterale con conseguente indifferenza della sorte degli uni sugli altri se non in via di fatto. Né la categoria dei controinteressati, tipica del processo amministrativo, è trasferibile nel processo ordinario per la diversità radicale dell’oggetto dei due modelli procedimentali, l’uno vertente su rapporti. l’altro su atti di esercizio di un potere che, per sua connotazione precipua, si dirige verso una pluralità di soggetti portatori di interessi differenziati e spesso confliggenti.la cui durata deve essere ricompresa tra i due e i sette anni, si applica sia ai dirigenti assunti a tempo indeterminato, sia a quelli assunti a tempo determinato.
La modifica dell’incarico, una volta che quest'ultimo sia stato concordato, non può aver luogo sino alla scadenza se non per mutamenti consensuali ovvero per volontà unilaterale dell’Amministrazione in presenza di ipotesi legittimanti la revoca, previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva per ragioni subiettive, ricollegate al rendimento o all’inosservanza di direttive (art. 19, co. 7, D.L. vo n. 29, art. 14 CCNL 23.12.1999), oppure per ragioni obiettive, di natura organizzativa e produttiva (art. 13 CCNL cit.).
Nel caso in cui sia stato validamente raggiunto tra l'Amministrazione e un pubblico dipendente l'accordo in ordine al conferimento dell'incarico dirigenziale, L'Amministrazione stessa non può mutarne l'oggetto in via unilaterale.
Trib. Milano 5 maggio 2000 Al dipendente pubblico privatizzato che lamenti un'illegittima dequalificazione professionale non si applica l'art. 2103 c.c. bensì l'art. 56 del D. Lgs. 3/2/93 n. 29, norma che, pur ricalcando apparentemente quella codicistica, se ne differenzia profondamente: in particolare l'indicata norma del D. Lgs. citato utilizza il principio di equivalenza con riferimento alle mansioni di assunzione (e non alle mansioni da ultimo svolte), e consente al datore di lavoro pubblico l'esercizio dello ius variandi nell'ambito delle mansioni da considerarsi "equivalenti" in base alla classificazione fornitane dalla contrattazione collettiva, limitando pertanto l'ambito sul successivo controllo giudiziale.
Trib. Milano 26 aprile 2000 Il danno alla professionalità ed all'identità personale derivante dal demansionamento del lavoratore si può accertare sulla base di presunzioni semplici, sicché non si richiedono particolari accertamenti se non l'uso di comune esperienza, dovendosi concludere per l'esclusione della sussistenza di un danno nel caso di lavoratore ormai al limite della pensione o in considerazione della breve durata del demansionamento o in occasione di svolgimento di mansioni di basso profilo. Nel caso di "svuotamento" delle mansioni di un dirigente per un lungo periodo (nella specie, sei anni), deve ritenersi sussistere un danno da quantificare, in via equitativa, nella misura del 100% della retribuzione.
Il danno da dequalificazione professionale - suscettibile di valutazione equitativa da parte del giudice - è determinabile in una quota della retribuzione mensile; tuttavia, in ipotesi di totale e durevole svuotamento delle mansioni, il danno è da commisurare all'intera retribuzione
Trib. Roma 4 aprile 2000 Il risarcimento del danno alla professionalità, che consegue al consapevole e volontario "svuotamento" delle mansioni del lavoratore, deve essere equitativamente commisurato, pur in mancanza della prova del preciso ammontare, a quella parte della capacità professionale effettivamente pregiudicata secondo i criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, della gravità e della durata della dequalificazione. Viceversa, a fronte del suddetto "svuotamento" delle mansioni, non è risarcibile il lamentato danno biologico in mancanza della prova specifica, incombente sul lavoratore, della misura del danno e del nesso causale con la condotta datoriale.
Cassazione, Sez. Unite Civili, 24 febbraio 2000  Alla luce della normativa in materia di pubblico impiego "privatizzato", in capo al lavoratore sono configurabili soltanto posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Trib. Milano 22 febbraio 2000 In ipotesi di accertata lesione della professionalità, vanno risarciti al lavoratore sia il danno patrimoniale da perdita di chances sul mercato del lavoro, sia il danno alla dignità, costituente bene protetto da norme di rilievo costituzionale, mentre, va esclusa, nella fattispecie, la risarcibilità del danno biologico, mancando la prova del collegamento causale fra l'inadempimento e il dedotto danno, nonché della imputabilità del danno a dolo o colpa del datore di lavoro.
Trib. Milano 5 gennaio 2000 In base all'art. 22 del Ccnl per i dipendenti degli Enti locali, le amministrazioni formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 19 D. Lgs 3/2/93 n. 29 e comunicano tali criteri, prima della definitiva determinazione, alle rappresentanze sindacali. E' illegittima quindi l'attribuzione di incarichi che non sia stata preceduta dalla formulazione preventiva dei suddetti e dalla loro comunicazione alle rappresentanze sindacali.
E' illegittimo il mancato affidamento di un incarico dirigenziale a un dirigente in assenza di accertamento dell'inosservanza delle direttive e dei risultati negativi della gestione .
Cass. sentenza n. 8572/1999 La qualifica di dirigente non spetta al lavoratore che, pur svolgendo funzioni direttive e particolarmente qualificate, svolga un'attività prevalentemente consultiva e propositiva, diversa quindi dall'attività decisionale propria del dirigente.
Trib. Potenza, ord. 29 dicembre 1999 L'entrata in vigore del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ha creato in materia di dirigenza statale un sistema caratterizzato dal riconoscimento di un rapporto di carattere fiduciario tra organi di governo e dirigenti, che si esprime nella previsione della temporaneità e rotazione degli incarichi dirigenziali senza le limitazioni derivanti dalla necessità di rispettare l'art. 2103 c.c.
Dev'essere esclusa la configurabilità di un diritto del dirigente al posto ed alle corrispondenti mansioni al di fuori dall'ambito delle previsioni contrattuali, potendo non essergli affidata la titolarità di uffici dirigenziali.
In relazione alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 8 d.p.r. 29 febbraio 1999 n. 150, la mancata opzione entro la data dell'8 settembre 1999 per il conferimento di un incarico dirigenziale determina la cessazione di diritto dal precedente incarico ed il transito nel ruolo unico dei dirigenti a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Trib. Milano, ord. 20 dicembre 1999 (...) la legge stabilisce, a salvaguardia della necessaria imparzialità della pubblica amministrazione, i principi direttivi della attività di attribuzione degli incarichi e il contratto collettivo procedimentalizza (...) la relativa fase di decisione, anche a garanzia delle aspettative dei dipendenti (da cui deriva la previsione della partecipazione del sindacato).
Sulla osservanza di tale disciplina si radicano poi anche concreti interessi dei dipendenti, correlati a benu della vita da conseguire, la cui tutela si esprime, in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, nel riconoscimento di posizioni giuridiche soggettive, azionabili pertanto in giudizio avanti al giudica ordinario.
Deriva da ciò che la mancata osservanza della procedura ridonda, secondo i principi, in un difetto di "forma" necessaria degli atti in questione, che pertanto sono nulli (...)
Trib. Napoli 10 dicembre 1999 La promozione dei dipendenti e l'attribuzione di incarichi dirigenziali, rientrando nel potere di organizzazione discrezionale del datore di lavoro, sono suscettibili di controllo in sede giurisdizionale esclusivamente sotto il profilo dell'osservanza di leggi, regolamenti o CCNL, nonché del rispetto del generale dovere di correttezza e di buona fede di cui all'art. 1175 c.c.; in materia di incarichi dirigenziali, sotto il profilo dell'osservanza alle leggi, viene in rilievo l'art. 19 del d.lgs. n. 29/93 che, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali, impone una valutazione in chiave comparativa, nell'ambito della quale è obbligatoria la considerazione di elementi di carattere obiettivo (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare) e di carattere soggettivo (attitudini e capacità professionali). E' quindi indispensabile estrinsecare la valutazione degli elementi che giustificano la scelta (Nella fattispecie si è ritenuto che l'intervento del giudice è legittimo nel caso in cui l'esercizio del potere di scelta discrezionale risulti affetto da manifesta irragionevolezza o inadeguatezza, rivestendo i caratteri dell'arbitrarietà, ma non può investire il merito delle scelte, riconducibile all'attività valutativa discrezionale della pubblica amministrazione rientrante nella potestà di autorganizzazione della stessa).
Trib. Potenza, ord. 16 novembre 1999, n. 1931 E' illegittimo il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale adottato dall'amministrazione senza previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/90 e senza alcuna motivazione (come imposto dall'art. 3 della predetta legge); peraltro, ai fini della sospensione dell'esecutività del provvedimento di revoca dell'incarico, è sufficiente che la ricostruzione dei profili fattuali operata dal giudice accerti la violazione dei canoni di buon andamento e imparzialità (facilmente ravvisabile in un modus procedendi "contraddittorio" e "dispotico" della amministrazione).
Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727 Il demansionamento professionale di un lavoratore non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c. ma ridonda in lesione del diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore anche in quanto cittadino, alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, secondo quanto previsto dall'art. 1226 c.c.
Pret. Milano 20 luglio 1999 La mancata ottemperanza, da parte datoriale, alla sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato, anche se risulti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, costituisce comportamento illecito, che obbliga il datore di lavoro all'ulteriore risarcimento del danno alla professionalità subito dal lavoratore, a cagione della forzata inattività (nella fattispecie, e ai fini della liquidazione del danno professionale, è stato ritenuto che il parametro della retribuzione mensile può essere utilizzato come termine di riferimento, ma non integralmente accolto, considerato che la retribuzione compensa, oltre alla professionalità, vari altri elementi, quali il tempo della prestazione e la sua penosità.
Cons. Stato, parere 3 febbraio 1999 Il parere disciplinante le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza statale (e della correlata banca dati informatica), non ché le modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti ai sensi dell'art.21, comma 3, D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, deve prevedere l'indicazione delle modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali.
Cass. sentenza n. 12860/1998 Il dirigente non va identificato come l'unico centro vitale dell'azienda che organizza e gestisce tutta l'attività in vece dell'imprenditore, caratterizzato dal potere gerarchico e dai poteri direttivi quanto, piuttosto, come un soggetto individuabile anche in base alla qualità, all'autonomia e alle mansioni affidategli. La sola presenza di queste ultime caratteristiche è di per sé sufficiente a qualificare l'attività dirigenziale perché queste, già da sole, sono sintomatiche di un'incidenza immediata e di rilievo sugli obiettivi dell'impresa (incidenza e rilevanza che non possono essere considerate in senso assoluto soprattutto nel caso di imprese di notevoli dimensioni).
E' ben possibile che all'interno della stessa impresa possano espletare le loro mansioni dirigenti tra loro legati da vincoli gerarchici purché il dirigente di grado inferiore abbia rispetto a quello superiore una vasta autonomia decisionale, circoscritta dal potere direttivo generale di massima del superiore che funge da tramite del volere dell'imprenditore.
Pretura Catania, ord. 12 novembre 1998 L'art. 19 del d.lgs. 29/1993 (come novellato dal d.lgs. n. 80/1998) va interpretato nel senso dell'applicabilità dell'art. 2103 c.c. comma 1, ultima parte, al caso del trasferimento di un dirigente pubblico ad altro incarico presso diversa unità produttiva.
Nell'ipotesi di trasferimento di un dirigente ad altra unità produttiva, per evitare che il trasferimento acquisti il valore di sanzione occorre un accertamento in concreto circa la sussistenza delle comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., comma 1, ultima parte; queste ultime possono essere ravvisate anche in relazione a situazioni soggettive, quali la incompatibilità con il proprio ambiente di lavoro, purchè si traducano in un'oggettiva difficoltà di gestire l'ufficio.
Pret. Milano 9 aprile 1998 L'assegnazione a mansioni che impoveriscano il patrimonio professionale del lavoratore, inteso come insieme di specifiche conoscenze e capacità, e che causino un danno alla sua immagine professionale, compromettendo le opportunità di lavoro, configura un\rquote ipotesi di dequalificazione e comporta il risarcimento del danno alla professionalità così cagionato; per la determinazione in via equitativa di tale danno si deve tener conto della retribuzione mensile e del protrarsi nel tempo della dequalificazione, poiché il danno cresce secondo una linea di sviluppo progressiva, correlata sostanzialmente al decorso del tempo, ma con le eventuali correzioni e attenuazioni legate alle diverse variabili caratteristiche di ogni distinta fattispecie.
Corte di Cassazione n. 6408/1997 L'elemento distintivo tra le due qualifiche professionali [dirigente e quadro] va ravvisato non solo nell'ampiezza della preposizione tipica del dirigente e dell'impiegato con funzioni direttive quanto, piuttosto, nella particolare autonomia di cui gode il primo a differenza del secondo, autonomia tale da poter incidere con carattere essenziale sull'andamento dell'azienda stessa, senza vincolo vero e proprio di dipendenza gerarchica.
Pret. Milano, 28 marzo 1997 Dalla violazione dell'art. 2103 c.c. e dalla conseguente dequalificazione del lavoratore può derivare un danno alla professionalità, distinto dall'eventuale danno patrimoniale, biologico o morale che il fatto lesivo dequalificazione può produrre, essendo il bene della professionalità una componente dell'identità professionale di ogni soggetto protetto dall'art. 2 Cost. anche attraverso l\rquote attribuzione di veri e propri diritti soggettivi; poiché la lesione del bene della professionalità non è facilmente rilevabile, la prova dell'esistenza di tale danno può essere fornita anche in via presuntiva, secondo l'id quod plerumque accidit.
Pret. Milano 11 marzo 1996 La completa inattività del dipendente produce danni alla personalità, concernenti la vita di relazione e la dignità del lavoratore, nonché alla professionalità intesa con sviluppo di carriera o possibilità di ulteriori ricollocazioni.
Pret. Milano, 11 gennaio 1996 L'azione di risarcimento del danno alla professionalità, causato da illegittimo demansionamento, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale, e non a prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., trattandosi di diritto al risarcimento di un pregiudizio di natura patrimoniale cagionato da illecito contrattuale, per violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., e n on da illecito extracontrattuale.
Corte Cost., sent. 31 marzo 1995, n. 101 Il principio costituzionale di equivalenza della retribuzione al lavoro effettivamente prestato - contenuto nell'art. 36 cost. e anticipato già dall'art. 2126 c.c. - trova applicazione anche nel pubblico impiego e comporta il diritto del dipendente assegnato a mansioni superiori inerenti un posto vacante in organico, a percepire la relativa differenza stipendiale; detto principio non può subire restrizioni per l'astratta possibilità di abusi nell'assegnazione delle funzioni superiori.
Cassazione, Sez. Lavoro, 16 dicembre 1992 L'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro in precedenza attribuitogli e la sua assegnazione a mansioni diverse e di minor qualificazione rispetto a quelle anteriori, se disposte per esigenze estranee ad aspetti tecnici ed organizzativi o ricollegabili alle prestazioni e qualità professionali del dipendente, in obbedienza a logiche di distribuzione degli incarichi all'interno dell'azienda derivanti dall'appartenenza o meno a determinate aree politiche (così detta "lottizzazione") non solo viola lo specifico divieto dell'art. 2103 cod. civ. ma ridonda in lesione di un diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore in quanto anche cittadino ed avente ad oggetto la libera esplicazione  - garantita dagli art. 1 e 2 Cost. - della sua personalità.
Pret. Milano, 13 ottobre 1992 Costituisce inadempimento contrattuale (come tale regolato dall'art. 1218 c.c.) che si identifica con la violazione dell'art. 2103 c.c., e dell'art. 2087 c.c. (che impone all'imprenditore di tenere, nell'esercizio dell'impresa, un comportamento che tuteli non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale del dipendente) l'assegnazione a mansioni inferiori a quelle in precedenza svolte, con il conseguente obbligo del datore di lavoro al risarcimento del danno.
Pret. Roma, 3 ottobre 1991 La norma dell'art. 2103 c.c., concernente il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni equivalenti alla propria qualifica, è applicabile anche ai dirigenti ed è violato non solo quando il dipendente sia assegnato a mansioni inferiori, ma anche quando il medesimo, ancorchè senza conseguenze sulla retribuzione, sia lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del soggetto.
Corte Cost., sent. 29 dicembre 1992, n. 488 Il diritto dell'impiegato, assegnato pur in mancanza di un atto formale allo svolgimento di mansioni superiori a quelle della propria qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente è direttamente applicabile, in forza del principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.
Trib. Roma, 28 febbraio 1990 La rimozione di un dirigente da compiti operativi di responsabilitè e da strutture con organici consistenti, con la successiva adibizione del medesimo a generici compiti di studio, viola il principio di equivalenza profesionale, di cui all'art. 2103 c.c., da intendersi in senso qualitativo con riferimento al valore professionale delle mansioni ed alla possibilità del lavoratore di valorizzare il corredo di nozioni, esperienze e perizia acquisito.

Segnalazioni di note a sentenza

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