DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2006 , n. 240
 
    Individuazione   delle  competenze  dei  magistrati  capi  e  dei
dirigenti    amministrativi    degli    uffici   giudiziari   nonche'
decentramento  su  base  regionale di talune competenze del Ministero
della  giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,
comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
          

Capo I
individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari.
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo
per  la  riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio  1941,  n.  12,  per  il decentramento del Ministero della
giustizia,  per la modifica della disciplina concernente il Consiglio
di  presidenza  della  Corte  dei  conti e il Consiglio di presidenza
della  giustizia amministrativa, nonche' per l'emanazione di un testo
unico;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2,
comma 1,  lettere s)  e t),  nonche'  l'articolo 2,  comma 12,  della
citata  legge  n. 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega
ad  adottare uno o piu' decreti legislativi diretti, rispettivamente,
ad  individuare  le  competenze  dei  dirigenti  amministrativi degli
uffici giudiziari e ad attuare su base regionale il decentramento del
Ministero della giustizia;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data  14 dicembre 2005 ed in data 25 gennaio
2006,  e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre ed
in  data  1° febbraio  2006,  a norma dell'articolo 1, comma 4, della
citata legge n. 150 del 2005;
  Ritenuto di conformarsi alle condizioni formulate dalla Commissione
bilancio,  tesoro  e  programmazione  della  Camera dei deputati, con
riferimento  all'esigenza  di garantire il rispetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione;
  Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni,
espresso,  dopo  aver preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della
Repubblica;
  Visto  il  parere  favorevole,  senza  condizioni ne' osservazioni,
espresso dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
  Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del
Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Titolarita' dell'ufficio giudiziario
  1.  Sono  attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la
titolarita'  e  la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti
istituzionali  e  con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari,
nonche'  la  competenza  ad  adottare  i  procedimenti  necessari per
l'organizzazione  dell'attivita' giudiziaria e, comunque, concernenti
la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico.

        
          
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvano
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              -  L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n. 12, reca:
          (Ordinamento giudiziario).
              - Si riporta il testo del comma 1, lett. a) dell'art. 1
          e  il  comma 1, lett. s) e t) dell'art. 2, nonche' il comma
          12  dell'art.  2 della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega
          al  Governo  per la riforma dell'ordinamento giudiziario di
          cui  al  R.D.  30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento
          del  Ministero  della  giustizia,  per  la  modifica  della
          disciplina concernente il Consiglio della Presidenza, della
          Corte   dei  conti  e  il  Consiglio  di  presidenza  della
          giustizia  amministrativa,  nonche'  per l'emanazione di un
          testo unico):
              «Art.  1  (Contenuto  della delega). - 1. Il Governo e'
          delegato  ad  adottare, entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  con  l'osservanza  dei
          principi  e  dei  criteri  direttivi  di  cui  all'art.  2,
          commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8,  uno  o piu' decreti
          legislativi diretti a:
                a)   modificare   la   disciplina  per  l'accesso  in
          magistratura,  nonche'  la  disciplina  della  progressione
          economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le
          competenze   dei   dirigenti  amministrativi  degli  uffici
          giudiziari;».
              «Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni  ulteriori).  - 1. Nell'esercizio della delega
          di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera a), il Governo si
          attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) - r) (omissis);
                s) prevedere che:
                  1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio
          giudiziario la titolarita' e la rappresentanza dell'ufficio
          nel  suo  complesso,  nei rapporti con enti istituzionali e
          con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonche'
          la  competenza  ad  adottare  i provvedimenti necessari per
          l'organizzazione  dell'attivita'  giudiziaria  e, comunque,
          concernenti la gestione del personale di magistratura ed il
          suo stato giuridico;
                  2)  siano  indicati i criteri per l'assegnazione al
          dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle
          risorse    finanziarie   e   strumentali   necessarie   per
          l'espletamento   del   suo   mandato,   riconoscendogli  la
          competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione
          verso  l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di
          spesa, definendone i limiti;
                  3)  sia  assegnata  al  dirigente  dell'ufficio  di
          cancelleria  o  di  segreteria la gestione delle risorse di
          personale  amministrativo in coerenza con gli indirizzi del
          magistrato  capo  dell'ufficio  e  con il programma annuale
          delle attivita' e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri
          di  cui  all'art.  55,  comma 4, terzo periodo, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                  4)   entro   trenta  giorni  dall'emanazione  della
          direttiva  del  Ministro della giustizia di cui all'art. 14
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque
          non  oltre  il  15 febbraio  di ciascun anno, il magistrato
          capo  dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio
          di  cancelleria  o  segreteria predispongano, tenendo conto
          delle  risorse  disponibili  ed  indicando le priorita', il
          programma delle attivita' da svolgersi nel corso dell'anno;
          il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente
          dell'ufficio  di cancelleria o segreteria possano apportare
          eventuali  modifiche  al  programma  nel  corso  dell'anno;
          nell'ipotesi  di  mancata  predisposizione o esecuzione del
          programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute
          indispensabili    per    la    funzionalita'   dell'ufficio
          giudiziario,  siano attribuiti al Ministro della giustizia,
          specificandone  condizioni e modalita' di esercizio, poteri
          di intervento in conformita' a quanto previsto dall'art. 14
          del  decreto  legislativo  n.  165 del 2001, nonche' poteri
          decisionali circa le rispettive competenze;
                t) prevedere che:
                  1)  presso  le  corti  di  appello di Roma, Milano,
          Napoli  e  Palermo,  l'organizzazione tecnica e la gestione
          dei  servizi  non  aventi  carattere  giurisdizionale siano
          affidate  a  un  direttore  tecnico, avente la qualifica di
          dirigente  generale, nominato dal Ministro della giustizia,
          al  quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo
          delle  risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai
          servizi  tecnico-amministrativi  degli  uffici giudicanti e
          requirenti   del   distretto,   di   razionalizzazione   ed
          organizzazione  del  loro  utilizzo,  nonche'  i compiti di
          programmare  la  necessita'  di  nuove strutture tecniche e
          logistiche  e di provvedere al loro costante aggiornamento,
          nonche'  di  pianificare  il  loro utilizzo in relazione al
          carico  giudiziario  esistente, alla prevedibile evoluzione
          di  esso  e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto
          tra i cittadini e la giustizia;
                  2)  per  ciascuna corte di appello di cui al numero
          1):
                    2.1)      sia     istituita     una     struttura
          tecnico-amministrativa   di   supporto   all'attivita'  del
          direttore   tecnico,  composta  da  11  unita',  di  cui  2
          appartenenti  alla posizione economica C2, 3 alla posizione
          economica  C1,  3  alla  posizione  economica  B3  e 3 alla
          posizione   economica   B2  e  che,  nell'ambito  di  dette
          posizioni  economiche,  in  sede di prima applicazione, sia
          possibile   avvalersi   di   personale   tecnico   estraneo
          all'amministrazione;
                    2.2)  le  strutture  di  cui al numero 2.1) siano
          allestite   attraverso  il  ricorso  allo  strumento  della
          locazione finanziaria.».
              2-11. (Omissis).
              12.  Il  Governo  e' delegato ad adottare entro un anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  diretti  ad  attuare,  su  base
          regionale il decentramento del Ministero della giustizia.
              Nell'attuazione  della  delega il Governo si attiene ai
          seguenti principi e criteri difettivi:
                a) istituzione  di  direzioni  generali  regionali  o
          interregionali dell'organizzazione giudiziaria;
                b) competenza    delle    direzioni    regionali    o
          interregionali   per  le  aree  funzionali  riguardanti  il
          personale   e   la   formazione,   i   sistemi  informativi
          automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le
          statistiche;
                c) riserva all'amministrazione centrale:
                  1)   del   servizio   del   casellario  giudiziario
          centrale;
                  2)  dell'emanazione  di  circolari generali e della
          risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;
                  3)   della   determinazione   del   contingente  di
          personale amministrativo da destinare alle singole regioni,
          nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
                  4)  dei  bandi  di concorso da espletarsi a livello
          nazionale;
                  5)   dai   provvedimenti   di  nomina  e  di  prima
          assegnazione, salvo che per concorsi regionali;
                  6)  del  trasferimento del personale amministrativo
          tra  le  diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre
          amministrazioni;
                  7)  dei  passaggi  di  profili professionali, delle
          risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
                  8)  dei  provvedimenti  in  materia  retributiva  e
          pensionistica;
                  9)   dei   provvedimenti   disciplinari   superiori
          all'ammonimento e alla censura;
                  10)   dei  compiti  di  programmazione,  indirizzo,
          coordinamento e controllo degli uffici periferici.
              13-48. (Omissis)».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              «Art. 1 (Contenuto della delega). - 1-3. (Omissis).
              4.   Gli   schemi   dei  decreti  legislativi  adottati
          nell'esercizio   della  delega  di  cui  al  comma  1  sono
          trasmessi  al  Senato  della  Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  ai  fini  dell'espressione  dei  pareri da parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          le  conseguenze  di  carattere  finanziario,  che sono resi
          entro   il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  dei  pareti. Entro i trenta giorni successivi
          all'espressione  dei  pareri,  il  Governo, ove non intenda
          conformarsi  alle  condizioni  ivi eventualmente formulate,
          esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il
          rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
          ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dai necessari
          elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
          definitivi  delle commissioni competenti, che sono espressi
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
              5-6. (Omissis)».

        
      
                               Art. 2.
                    Gestione delle risorse umane
  1.  Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario e'
responsabile  della gestione del personale amministrativo, da attuare
in  coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con
il programma annuale delle attivita' di cui all'articolo 4.
  2.   Il  dirigente  di  cui  al  comma  1  adotta  i  provvedimenti
disciplinari  previsti  dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

        
          
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 55 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «4.   Ciascuna   amministrazione,  secondo  il  proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti  disciplinari.  Tale  ufficio, su segnalazione
          del  capo  della  struttura  in  cui  il dipendente lavora,
          contesta  l'addebito  al  dipendente medesimo, istruisce il
          procedimento  disciplinare e applica la sanzione. Quando le
          sanzioni  da  applicare siano rimprovero verbale e censura,
          il  capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora
          provvede direttamente».

        
      
                               Art. 3.
          Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
  1.  L'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  al
dirigente   amministrativo   preposto   all'ufficio  giudiziario  per
l'espletamento  del  suo mandato e' effettuata dal direttore generale
regionale   o   interregionale  territorialmente  competente,  ovvero
dall'amministrazione  centrale,  secondo  le  rispettive competenze e
secondo  i  criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4,
comma   1,  lettera c),  14,  comma 1,  lettera b),  e  16,  comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2.  Il  dirigente preposto all'ufficio giudiziario e' competente ad
adottare  atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche
nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal
provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.
  3.  Il  dirigente  amministrativo  di  cui  al  comma 1 e' nominato
funzionario delegato.

        
          
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 4, l'art.
          14 e il comma 1 dell'art. 16 del citato decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165:
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto».
              «Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  pubblicazione della legge di bilancio, anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1,  lettera c),  del  presente  decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione  delle  risorse  necessarie per il funzionamento
          degli  uffici  di  cui al comma 2; provvede alle variazioni
          delle  assegnazioni  con le modalita' previste dal medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto  dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici  di collaborazione, aventi
          esclusive   competenze   di  supporto  e  di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e  continuativa.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di  cui  all'art.  17,  comma 14, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma 1,  lettera n),  della  legge  15 marzo  1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinano  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera p), della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita».
              «Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali).   -   1.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali,   comunque   denominati,  nell'ambito  di  quanto
          stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
          compiti e poteri:
                a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
          nelle materie di sua competenza;
                b) curano   l'attuazione   dei   piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti  gli  incarichi e la responsabilita' di specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti  devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali;
                c) adottano   gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale;
                d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
          ed  esercitano  i  poteri di spesa e quelli di acquisizione
          delle   entrate  rientranti  nella  competenza  dei  propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
                e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
          dirigenti    e    dei    responsabili    dei   procedimenti
          amministrativi,  anche  con  potere  sostitutivo in caso di
          inerzia,   e   propongono  l'adozione,  nei  confronti  dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
                f)  promuovono  e  resistono  alle  liti  ed hanno il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto  dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979,
          n. 103;
                g) richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione  e  rispondono  ai rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza;
                h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
          del  personale  e  di  gestione dei rapporti sindacali e di
          lavoro;
                i) decidono  sui ricorsi gerarchici contro gli atti e
          i   provvedimenti   amministrativi   non   definitivi   dei
          dirigenti;
                l) curano  i  rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea  e  degli organismi internazionali nelle materie di
          competenza  secondo  le specifiche direttive dell'organo di
          direzione  politica,  sempreche'  tali  rapporti  non siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo».

        
      
                               Art. 4.
                  Programma delle attivita' annuali
  1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, per quanto di
rispettiva  competenza,  dal  direttore regionale o interregionale di
cui  all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per
i  distretti  di  Roma,  Milano,  Napoli  e  Palermo,  o dagli organi
dell'amministrazione   centrale,   a  seguito  dell'emanazione  della
direttiva  del  Ministro  della  giustizia di cui all'articolo 14 del
decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il
15 febbraio   di   ciascun  anno,  il  magistrato  capo  dell'ufficio
giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono,
tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorita', il
programma  delle  attivita'  da  svolgersi  nel  corso  dell'anno. Il
programma   puo'  essere  modificato,  durante  l'anno,  su  concorde
iniziativa  del  magistrato  capo  e  del dirigente, per sopravvenute
esigenze dell'ufficio giudiziario.
  2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di
cui  al  comma 1,  oppure  di  mancata adozione di modifiche divenute
indispensabili  per  la  funzionalita'  dell'ufficio  giudiziario, il
Ministro  della  giustizia fissa un termine perentorio entro il quale
il   magistrato   capo   dell'ufficio  giudiziario  ed  il  dirigente
amministrativo  ad  esso  preposto debbono provvedere ad adottare gli
atti  o  i  provvedimenti  necessari.  Qualora l'inerzia permanga, il
Ministro,  per  gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della
Corte   di   appello   del  distretto  di  appartenenza  dell'ufficio
giudiziario  inerte  ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede
direttamente  in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte
di cassazione.

        
          
          Nota all'art. 4:
              - Per l'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, vedi note all'art. 3.

        
      
                               Art. 5.
                    Ufficio del direttore tecnico
  1.  Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo e'
costituito  l'ufficio  del  direttore tecnico, di seguito denominato:
«ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non
aventi carattere giurisdizionale.
  2.  L'ufficio  e' organo di livello dirigenziale generale, al quale
sono   preposti  dirigenti  ai  sensi  dell'articolo 19  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3.  L'ufficio  svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi
definiti,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale
della   Direzione  generale  regionale  o  interregionale  nella  cui
circoscrizione  e'  ricompreso  il  distretto  presso la cui Corte di
appello  e'  costituito  l'ufficio,  per  quanto  di  sua competenza,
compiti  di  gestione  e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali  relative  ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici
giudicanti  e  requirenti  del  distretto,  di  razionalizzazione  ed
organizzazione del loro utilizzo, nonche' i compiti di programmare la
necessita'  di  nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere
al  loro  costante  aggiornamento,  nonche'  di  pianificare  il loro
utilizzo   in   relazione   al  carico  giudiziario  esistente,  alla
prevedibile  evoluzione  di esso e alle esigenze di carattere sociale
nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.
  4.  Il contingente di personale di ciascun ufficio e' costituito da
11  unita', di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla
posizione  economica  C1,  3  alla  posizione  economica  B3 e 3 alla
posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di
dette  posizioni  economiche,  l'ufficio  puo' avvalersi di personale
tecnico estraneo all'amministrazione.
  5.  Le  strutture  di  ciascun  ufficio  sono allestite mediante il
ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

        
          
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 19 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  si  tiene  conto,  in relazione alla natura e
          alle  caratteristiche  degli  obiettivi  prefissati,  delle
          attitudini  e  delle  capacita'  professionali  del singolo
          dirigente,  valutate  anche in considerazione dei risultati
          conseguiti  con  riferimento  agli  obiettivi fissati nella
          direttiva  annuale  e  negli  altri  atti  di indirizzo del
          Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
          incarichi  diversi  non  si  applica l'art. 2103 del codice
          civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dell'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni  ne' eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi
          sono   rinnovabili.   Al   provvedimento   di  conferimento
          dell'incarico  accede  un  contratto individuale con cui e'
          definito   il  corrispondente  trattamento  economico,  nel
          rispetto  dei  principi  definiti  dall'art.  24. E' sempre
          ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli incarichi di funzione dirigenziale dal cui ai commi 3 e
          4,  il  termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di'
          funzione  dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7.
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.      Le      disposizioni      del     presente
          articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o
          accordi collettivi».

        
      
          
Capo II
Decentramento del Ministero della giustizia
 
 
                               Art. 6.
Direzioni  generali  regionali  e  interregionali dell'organizzazione
                             giudiziaria
  1.  Sono  istituite, come organi periferici di livello dirigenziale
generale   del  Ministero  della  giustizia,  le  direzioni  generali
regionali  ed interregionali dell'organizzazione giudiziaria indicate
nell'allegata  tabella  A),  aventi  la  sede e la competenza, per le
rispettive  circoscrizioni  regionali o interregionali ed i distretti
in esse compresi.
  2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della  legge  23  agosto  l988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo  4  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n 300, su
proposta del Ministro della giustizia, per assicurare economicita' di
gestione  e  piu' elevati livelli di efficienza del servizio, nonche'
per  adeguare  le  circoscrizioni alle modificazioni territoriali dei
distretti giudiziari, si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio  dello Stato e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente, alla istituzione,
soppressione   o   modifica  delle  direzioni  generali  regionali  o
interregionali  dell'organizzazione  giudiziaria ovvero alla modifica
delle    sedi    delle    direzioni    regionali   o   interregionali
dell'organizzazione giudiziaria.
  3.  Lo  schema  di  regolamento  di  cui  al  comma 2, corredato da
relazione  tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto
1978,  a.  468,  e  successive  modificazioni, e' trasmesso al Senato
della   Repubblica   ed   alla   Camera   dei   deputati,   ai   fini
dell'espressione  dei  pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

        
          
          Note all'art. 6:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4-bis dell'art. 17
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-4. (Omissis).
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma 2,  su  proposta  del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono;
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n, 59):
              «Art.   4   (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.
          L'organizzazione,  la  dotazione organica, l'individuazione
          degli  uffici  di  livello dirigenziale generale ed il loro
          numero,  le  relative funzioni e la distribuzione dei posti
          di     funzione    dirigenziale,    l'individuazione    dei
          dipartimenti,   nei   casi   e  nei  limiti  fissati  dalle
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo,  e  la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti  o  con  decreti  del Ministro emanati ai sensi
          dell'art.  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali    e    per    direzioni    generali.   Fino
          all'istituzione   del   ruolo   unico   del  personale  non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme  ordinarie  di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
          le  diverse  direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
          di   professionalita'   richiesti   per  l'esercizio  delle
          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del  personale non devono comunque comportare incrementi di
          spesa.
              2. I  Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri sistemi
          informativi   automatizzati   sono  tenuti  ad  assicurarne
          l'interconnessione  con i sistemi informativi automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite     della    rete    unitaria    delle    pubbliche
          amministrazioni.
              3. Il  regolamento  di  cui  al  precedente  comma 1 si
          attiene,  inoltre,  ai  criteri  fissati  dall'art. 1 della
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e dall'art. 2 deI decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              4. All'individuazione    degli    uffici   di   livello
          dirigenziale  non  generale  di  ciascun  Ministero  e alla
          definizione  dei  relativi  compiti si provvede con decreto
          ministeriale di natura non regolamentare.
              5. Con  le  medesime  modalita'  di  cui  al precedente
          comma 1     si    procede    alla    revisione    periodica
          dell'organizzazione   ministeriale,   con   cadenza  almeno
          biennale.
              6. I  regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
          disposizioni  normative  relative  a  ciascun  Ministero Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-ter della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «Art.      11-ter (Copertura      finanziaria     delle
          leggi). - 1. In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,
          della  Costituzione,  ciascuna  legge  che comporti nuove o
          maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per
          ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che
          si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c);
                d) mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2. I   disegni   di   legge,   gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3. Le   Commissioni   parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini dalla verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4. I  disegni  di  legge  di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5. Per   le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6. Ogni  quattro  mesi  la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis. Le  disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis.  Per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7. Qualora   nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

        
      
                               Art. 7.
Competenza   delle  direzioni  generali  regionali  e  interregionali
                   dell'organizzazione giudiziaria
  1.  Le  direzioni  generali regionali ed interregionali esercitano,
nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni di cui all'articolo 6,
comma 1, le attribuzioni per le aree funzionali riguardanti:
    a) il personale e la formazione;
    b) i sistemi informativi automatizzati;
    c) le risorse materiali, i beni e i servizi;
    d) le statistiche.
  2.  Le direzioni generali regionali ed interregionali hanno inoltre
competenza,   nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni  di  cui
all'articolo 6,  comma  1,  per  le funzioni relative al servizio dei
casellari giudiziali.
  3.    Rimangono    nelle    competenze    degli   organi   centrali
dell'amministrazione,   oltre   alla   gestione   del   personale  di
magistratura ordinaria e onoraria:
    a) i   compiti  di  programmazione,  indirizzo,  coordinamento  e
controllo degli uffici periferici;
    b) il servizio del casellario giudiziale centrale;
    c) l'emanazione di circolari generali e la risoluzione di quesiti
in materia di servizi giudiziari;
    d) la  determinazione del contingente di personale amministrativo
da  destinare  alle  singole  regioni,  nel  quadro  delle  dotazioni
organiche esistenti;
    e) i bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
    f)  i  provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che
per i concorsi regionali;
    g) il  trasferimento  del personale amministrativo tra le diverse
regioni e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;
    h) i  passaggi  di  profili  professionali,  le  risoluzioni  del
rapporto  di  impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto
di lavoro;
    i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
    l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e
alla censura.
  4. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su
proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il Ministro
per  le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni
dall'acquisto  di  efficacia  del  presente decreto, sono definiti le
funzioni ed i compiti inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1
delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in
relazione alle innovazioni introdotte dal presente decretolegislativo
ed alla definizione di dette funzioni e compiti, alla revisione della
organizzazione  del  Ministero  della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Col medesimo decreto
del  Presidente  della  Repubblica  e' prevista l'adozione di decreti
ministeriali  di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis,  lettera e),  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, e
successive  modificazioni,  e  dell'articolo  4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'individuazione delle unita'
dirigenziali   nell'ambito  delle  direzioni  generali  regionali  ed
interregionali  e la definizione dei relativi compiti. All'attuazione
del  presente  comma si  provvede  nei  limiti  delle  risorse umane,
finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

        
          
          Nota all'art. 7:
              - Per il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,   n.  400,  e  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedi note all'art. 6.

        
      
                               Art. 8.
Direttore  generale  regionale  o  interregionale dell'organizzazione
                             giudiziaria
  1.   Ad   ogni   direzione   generale  regionale  o  interregionale
dell'organizzazione  giudiziaria  e'  preposto un direttore generale,
scelto  nell'ambito  dei  soggetti di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  2. Il direttore generale regionale o interregionale e' responsabile
dell'intera  attivita'  della  direzione regionale o interregionale e
dell'attuazione  dei  programmi  definiti, sulla base delle direttive
generali   emanate   dal  Ministro  della  giustizia,  dal  capo  del
Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale e dei
servizi,  dal  capo  del Dipartimento per la giustizia minorile e dal
capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'esercizio dei
poteri  di  indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7, comma 3,
lettera a),  ad  essi rispettivamente spettanti in relazione all'area
funzionale  nella  quale  e'  ricompresa  la  funzione  o  il compito
devoluto alla direzione regionale o interregionale.
  3. Il direttore generale delle direzioni regionali o interregionali
nella cui circoscrizione sono ricompresi i distretti di Roma, Milano,
Napoli  e  Palermo,  svolge  compiti  di  programmazione ed indirizzo
dell'ufficio  del  direttore  tecnico costituito presso le rispettive
corti  di  appello,  in  relazione  ai compiti allo stesso attribuiti
dall'articolo 5.
  4.   Il   direttore  generale  presenta  annualmente  ai  capi  dei
Dipartimenti  di  cui  al  comma  2 una relazione riguardante, per la
circoscrizione di competenza:
    a) lo stato dei servizi;
    b) le risorse materiali;
    c) l'informatizzazione;
    d) il personale e la formazione;
    e) i    risultati    conseguiti    anche    sotto    il   profilo
economico-finanziario in rapporto all'anno precedente;
    f)  il  programma  delle  attivita'  e degli obiettivi per l'anno
successivo  comprendente  la  proiezione delle esigenze riferite alle
risorse umane, materiali e finanziarie.
  5. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale e' nominato
un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.

        
          
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 18 del citato decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
              «Art.  18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
          diretta  collaborazione con il Ministro ed ai dipartimenti,
          sono  preposti  i  dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  15 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 80,
          i    magistrati    delle    giurisdizioni    ordinarie    e
          amministrative,  i  professori  e ricercatori universitari,
          gli  avvocati  dello  Stato, gli avvocati; quando ricorrono
          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
          essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione
          ai  sensi  dell'art.  19,  comma 6, del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29, come sostituito dall'art. 23 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
              2. Agli    uffici   dirigenziali   generali   istituiti
          all'interno  dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
          cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo
          1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
          quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai
          medesimi  uffici  possono  essere  preposti anche gli altri
          soggetti elencati al comma 1».

        
      
                               Art. 9.
                              Organico
  1.  Per  la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero
degli  uffici  dirigenziali  di livello generale dell'Amministrazione
giudiziaria  e'  aumentato  di quindici unita'; il posto di direttore
generale  dell'ufficio  speciale per la gestione e manutenzione degli
uffici   giudiziari  della  citta'  di  Napoli  e'  conservato  nella
dotazione  organica  ed  e'  destinato al posto di direttore generale
regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni
di  cui  al  decreto-legge  16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  11 febbraio  1994, n. 102. La dotazione
organica  dell'Amministrazione  giudiziaria  e' altresi' aumentata di
complessive   numero  160  unita'  di  personale  amministrativo  non
dirigenziale  appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2.
Alla  individuazione  delle  figure  professionali, nell'ambito delle
posizioni   economiche   sopra   indicate,   si   provvede  ai  sensi
dell'articolo 6  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, e
successive modificazioni.
  2.  Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione
giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e
interregionali,  provvede  l'amministrazione  centrale  ai  sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 2,  alle esigenze
iniziali  di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali
o  interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via
prioritaria,   con  l'assegnazione  del  personale  dirigenziale  non
generale   gia'   incaricato   della   direzione   degli   uffici  di
coordinamento    interdistrettuale    per   i   sistemi   informativi
automatizzati e relativi presidi, nonche' del personale delle diverse
aree  funzionali  e  posizioni  economiche in servizio nelle predette
articolazioni  e  presso  l'ufficio  speciale  per  la  gestione e la
manutenzione  degli  uffici  giudiziari della citta' di Napoli. Per i
posti  relativi  agli  incarichi  di livello dirigenziale generale si
procede in via ordinaria.

        
          
          Note all'art. 9:
              - Il    decreto-legge   16 dicembre   1993,   n.   552,
          convertito, con modificazioni dalla legge 11 febbraio 1994,
          n. 102, reca: «Istituzione di un ufficio speciale presso il
          Ministero  di  grazia  e  giustizia  per  la  gestione e la
          manutenzione   degli  uffici  giudiziari  della  citta'  di
          Napoli».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
              «Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
          dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
          l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la
          consistenza  e la variazione delle dotazioni organiche sono
          determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.
          1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e
          previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
          rappresentative  ai  sensi dell'art. 9. Nell'individuazione
          delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni non possono
          determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
          di   soprannumerarieta'  di  personale,  anche  temporanea,
          nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
          economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
          Ai  fini  della  mobilita'  collettiva  le  amministrazioni
          effettuano   annualmente  rilevazioni  delle  eccedenze  di
          personale  su  base  territoriale  per  categoria  o  area,
          qualifica   e  profilo  professionale.  Le  amministrazioni
          pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
          mobilita' e di reclutamento del personale.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
          riduzioni  di  spesa  o  comunque  non  incrementi la spesa
          complessiva   riferita   al   personale  effettivamente  in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
              3. Per  la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
          organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
          triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di
          riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
          funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti
          previsti dal proprio ordinamento.
              4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
          determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
          27  dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni ed
          integrazioni,   e   con  gli  strumenti  di  programmazione
          economico-finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni
          dello  Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
          personale  e'  deliberata  dal  Consiglio dei Ministri e le
          variazioni  delle  dotazioni  organiche sono determinate ai
          sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
          1988, n. 400.
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle  dotazioni  organiche  del personale degli istituti e
          scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica e tecnologica, relative a tutto
          il  personale  tecnico  e amministrativo universitario, ivi
          compresi  i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita' di
          appartenenza.  Parimenti  sono  attribuite agli osservatori
          astronomici,  astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e  tecnologica  in  materia  di  personale, ad eccezione di
          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti   di  cui  al  presente  articolo  non  possono
          assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
          categorie protette».

        
      
                              Art. 10.
                               Risorse
  1.   Alla   allocazione   delle   risorse   umane,   materiali   ed
economico-finanziarie  destinate alle direzioni generali regionali ed
interregionali  provvedono  per  quanto  di rispettiva competenza, il
capo  del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
e  dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed
il  capo  del  Dipartimento  per gli affari di giustizia, a norma del
decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.  300,  e  successive
modificazioni,  e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001,  n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura
di  credito  e  assegnazioni  disposte ai sensi della legge 17 agosto
1960, n. 908.
  2.  La  direzione  generale  regionale o interregionale, sulla base
della programmazione annuale provvede:
    a) alla  gestione  delle  risorse finanziarie di cui al comma 1 e
all'esercizio  dei  relativi  poteri di spesa, fermo quanto stabilito
dall'articolo 6  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 55;
    b) all'assegnazione  delle  risorse  materiali ed umane destinate
agli  usi  giudiziari,  adottando anche provvedimenti di assegnazione
temporanea  del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via
eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei
mesi  prorogabile  una  sola  volta, fermo restando il rispetto della
vigente normativa in materia di mobilita';
    c) a  definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano
oneri di spesa.
  3.   I  dirigenti  amministrativi  degli  uffici  giudiziari  della
circoscrizione  trasmettono  ogni  sei  mesi al direttore regionale o
interregionale   competente,   l'elenco  delle  spese  sostenute  nel
semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.

        
          
          Note all'art. 10:
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo
          2001,  n.  55,  reca:  «Regolamento  di  organizzazione del
          Ministero della giustizia».
              - La  legge  17  agosto 1960, n. 908, reca: «Estensione
          alle   amministrazioni   periferiche   dello   Stato  della
          possibilita'  di  utilizzare talune forme di pagamenti gia'
          esclusive dell'amministrazione centrale».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55:
              «Art.  6  (Direzione  generale  dei sistemi informativi
          automatizzati). -  1.  La  Direzione  generale  dei sistemi
          informativi    automatizzati    e'    competente   per   la
          programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione
          dei  sistemi  informativi automatizzati di tutti gli uffici
          del  Ministero,  degli  uffici  amministrativi decentrati e
          degli    uffici    giudiziari;    per    l'integrazione   e
          l'interconnessione  dei  sistemi  informativi del Ministero
          nel  rispetto  degli standard definiti anche in armonia con
          le  norme comunitarie; per l'interconnessione con i sistemi
          informativi  automatizzati  delle altre amministrazioni per
          il    tramite   della   rete   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni;    per   l'adempimento,   nell'ambito   di
          competenza  del  Ministero  della giustizia, dei compiti di
          cui  al  decreto  legislativo  12  febbraio  1993, n. 39, e
          successive   integrazioni   e  modificazioni,  nonche'  dei
          compiti  di  cui  all'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  ed  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10
          novembre  1997,  n.  513,  e  decreto  del Presidente della
          Repubblica   20   ottobre   1998,   n.  428,  e  successive
          modificazioni  e integrazioni; per lo sviluppo e promozione
          delle risorse umane in relazione all'evoluzione dei sistemi
          informatici  e  telematici;  per  l'acquisizione dei beni e
          servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri
          di  congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali
          non  e' richiesto il parere obbligatorio dell'Autorita' per
          l'informatica   nella   pubblica  amministrazione;  per  la
          predisposizione  e  la  gestione del piano per la sicurezza
          informatica  dell'amministrazione  della giustizia relativo
          alla   formazione,   alla   gestione,   alla  trasmissione,
          all'interscambio,  all'accesso  ed  alla  conservazione dei
          documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
          318;  per  la  promozione  e lo sviluppo degli strumenti di
          innovazione    tecnologica   in   materia   informatica   e
          telematica;  per  il coordinamento per la realizzazione dei
          programmi di informatizzazione delle attivita' degli uffici
          di cui all'art. 3, degli uffici amministrativi decentrati e
          degli  uffici  giudiziari,  secondo  le  indicazioni  della
          conferenza  di  cui  al  comma 2 per i pareri e le proposte
          alla   conferenza   di   cui  al  comma 2  nel  settore  di
          competenza;  per  i pareri e le proposte alla conferenza di
          cui  al  comma  2  per  gli  atti  normativi nel settore di
          competenza, in collaborazione con l'Ufficio legislativo del
          Ministero.
              Il  Direttore generale e' il responsabile per i sistemi
          informativi automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto
          legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell'ambito
          delle  sue  competenze, con autonomia di bilancio in ordine
          ai    fondi    comunque    destinati    ai   programmi   di
          informatizzazione  presso gli uffici di cui all'art. 3, che
          gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della
          conferenza di cui al comma 2.
              2.  Per il coordinamento dell'attivita' della Direzione
          generale  dei sistemi informativi automatizzati concernenti
          gli  uffici  di  cui  all'art. 3, gli uffici amministrativi
          decentrati   e   gli  uffici  giudiziari  e'  istituita  la
          conferenza   dei   Capi  dei  Dipartimenti,  convocata  dal
          Ministro,  cui  partecipa il Direttore generale dei sistemi
          informativi  automatizzati  ed  il  preposto all'ufficio di
          diretta  collaborazione  interessato  alle questioni per le
          quali la conferenza e' convocata».

        
      
          
Capo III
Disposizioni finali
 
 
                              Art. 11.
                       Disciplina transitoria
  1.  Fino  alla  data  di  acquisizione  della  sede  definitiva, le
direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili
adibiti  a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i
sistemi  informativi  automatizzati  e relativi presidi, dell'ufficio
speciale  per  la  gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari
della  citta'  di  Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre
1993,  n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.

        
          
          Nota all'art. 11:
              - Per  il titolo del decreto-legge 16 dicembre 1993, n.
          522, vedi note all'art. 9.

        
      
                              Art. 12.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e
4,  pari  a  2.001.058  euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2006, si
provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
  2.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1,
pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a
valere  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13,
della legge 25 luglio 2005, n. 150.
  3.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1,
valutati  in  7.113.856  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2006, si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
  4.   Il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio   dell'attuazione   del   comma   3,   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.   468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi  dell'articolo 7,  secondo  comma, n. 2), della citata legge n.
468 del 1978.

        
          
          Note all'art. 12:
              - Si riporta il testo dei commi 13, 14 e 36 dell'art. 2
          della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
              «Art.   2   (Principi   e  criteri  direttivi,  nonche'
          disposizioni ulteriori). - 1-12. (Omissis).
              13.  Per  gli  oneri  di  cui al comma 12 relativi alla
          locazione  degli  immobili,  all'acquisizione  in locazione
          finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di
          gestione, e' autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000
          per  l'anno  2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno
          2006,  cui  si  provvede  mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2005-2007, nell'ambito dell'unita', previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia.
              14.  Per  gli  oneri  di  cui  al  comma 12 relativi al
          personale,  valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in
          euro  7.113.856  a  decorrere  dall'anno  2006, si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   della  giustizia.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio
          dell'attuazione   del   presente   comma,   anche  ai  fini
          dell'applicazione  dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5
          agosto   1978,   n.  468,  e  successive  modificazioni,  e
          trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli
          eventuali  decreti  emanati  ai  sensi dell'art. 7, secondo
          comma n. 2), della legge n. 468 del 1978.
              l5-35. (Omissis).
              36.  Per  le finalita' di cui al comma 1, lettera t), e
          autorizzata  la  spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno
          2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui
          euro   1.452.794  per  l'anno  2005  ed  euro  1.937.058  a
          decorrere  dall'anno  2006 per il trattamento economico del
          personale  di  cui  al  comma  1,  lettera t), numero 2.1),
          nonche'  euro  48.000  per  l'anno  2005  ed  euro 64.000 a
          decorrere  dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese
          di  allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera
          t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero della giustizia.
              37-48. (Omissis).».
              - Per  il  testo  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto
          1978, n. 468, vedi note all'art. 6.
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della citata legge 5
          agosto 1978, n. 468:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1) per  il  pagamento  dei  residui  passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2) per  aumentare  gli  stanziamenti  dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio».

        
      
                              Art. 13.
             Entrata in vigore e decorrenza di efficacia
  1.   Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto  divengono
efficaci  a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella