DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n.114
 
Regolamento  recante  le modalita' di elezione del dirigente di prima
fascia   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  a  ordinamento
autonomo,   a   componente   del   Comitato   dei  garanti,  a  norma
dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 22;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 1;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Indizione delle elezioni

  1.  Le elezioni del dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli
delle  amministrazioni  dello  Stato  di cui all'articolo 10, comma 2
della  legge  15 luglio  2002,  n. 145, a componente del Comitato dei
garanti sono indette ogni tre anni, e non oltre il novantesimo giorno
antecedente  la  scadenza  del  Comitato  in  carica, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 1 e' fissata la data delle
elezioni   da  tenersi  in  un  giorno  lavorativo  compreso  tra  il
trentesimo   e   il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del decreto di indizione.

      
                  Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre 1985, 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Nota al titolo:
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo
          30 marzo   2001,  n.  165  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse.

          Note alle premesse.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              -   Il  testo  dell'art.  22  del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche ),
          e' il seguente:
              «Art.  22  (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti
          di  cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
          parere  di  un  Comitato  di garanti, i cui componenti sono
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri.  Il Comitato e' presieduto da un magistrato della
          Corte  dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
          designato  dal  Presidente  della  Corte dei conti; di esso
          fanno  parte  un  dirigente della prima fascia dei ruoli di
          cui  all'art.  23,  eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
          con  le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          e  collocato  fuori  ruolo  per la durata del mandato, e un
          esperto  scelto  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
          settori   dell'organizzazione   amministrativa  del  lavoro
          pubblico.  Il  parere  viene reso entro trenta giorni dalla
          richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine si prescinde
          dal parere. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico
          non e' rinnovabile».
              -  La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni
          per  il  riordino della dirigenza statale e per favorire lo
          scambio  di  esperienze  e  l'interazione  tra  pubblico  e
          privato.».
              -  L'art.  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge».
          Nota all'art. 1.
              -  L'art.  10,  comma 2, della legge 15 luglio 2002, n.
          165  (per  il titolo, vedi nelle note alle premesse), e' il
          seguente:
              «2.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  entro tre mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          disciplinati: le modalita' di istituzione, l'organizzazione
          e   il   funzionamento   dei   ruoli  dei  dirigenti  delle
          amministrazioni  dello  Stato  nonche'  le  procedure  e le
          modalita'   per   l'inquadramento,   nella  fase  di  prima
          attuazione,  dei  dirigenti  di  prima e seconda fascia del
          ruolo  unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta
          salva  la  possibilita'  per  il dirigente di optare per il
          rientro   nell'amministrazione  che  ne  ha  effettuato  il
          reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalita' di
          utilizzazione  dei  dirigenti  ai quali non sia affidata la
          titolarita'   di   uffici  dirigenziali;  le  modalita'  di
          elezione  del  componente  del  Comitato dei garanti di cui
          all'art.  22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge.
          Alla  data  di  entrata  in  vigore  ditale  regolamento e'
          abrogato  il  regolamento  di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150».

      
                               Art. 2.
                   Commissione elettorale centrale

  1.  Con  il  decreto  di  indizione  delle  elezioni e' nominata la
Commissione   elettorale   centrale,   presieduta  da  un  magistrato
amministrativo  o  contabile  ovvero  da  un  avvocato  dello  Stato,
designato  dal  rispettivo  organo  di  vertice, e composta da cinque
dirigenti  di prima fascia delle amministrazioni dello Stato estratti
a  sorte dalla banca dati informatica. Le funzioni di segretario sono
esercitate  da  un  dirigente di seconda fascia in servizio presso il
Dipartimento della funzione pubblica.
  2.  Con  il  decreto  di indizione delle elezioni e' individuata la
struttura  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica alla quale e'
affidata  la  gestione  del  servizio elettorale e delle attivita' di
segreteria.
  3.  La  Commissione  ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica e le sedute sono
pubbliche.  Il  segretario  redige  il  verbale  delle  sedute  delle
attivita'  della Commissione in duplice esemplare firmato dai membri.
Una copia del verbale e' trasmessa al servizio elettorale.
  4.   In   caso   di  parita'  di  voti  nelle  deliberazioni  della
Commissione, prevale il voto del Presidente.

      
                               Art. 3.
                     Elettorato attivo e passivo

  1.  Sono elettori i dirigenti di prima e seconda fascia inquadrati,
alla  data  di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni,
nei  ruoli  dei  dirigenti  delle  amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo  1,  comma  1.  Non  hanno  diritto  al voto i dirigenti
sospesi dal servizio per qualsiasi causa.
  2.   Sono   eleggibili   i   dirigenti  inquadrati,  alla  data  di
pubblicazione  del  decreto  di indizione delle elezioni, nella prima
fascia  dei  ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato di
cui  all'articolo 1, comma 1. Non sono eleggibili i dirigenti sospesi
dal  servizio,  ovvero collocati in aspettativa per cariche elettive,
od in aspettativa non retribuita.

      
                               Art. 4.
                   Presentazione delle candidature

  1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
indizione  delle  elezioni,  i  dirigenti  di  prima  fascia  possono
presentare   la   propria  candidatura  alla  Commissione  elettorale
centrale,  mediante dichiarazione autografa corredata dal sostegno di
quindici dirigenti aventi diritto al voto. L'autenticita' delle firme
e'  attestata  dal candidato. La presentazione della dichiarazione di
candidatura  puo' avvenire mediante spedizione per plico raccomandato
con avviso di ricevimento.
  2.  Nei cinque giorni successivi la Commissione predispone l'elenco
delle  candidature ammesse all'elezione. L'elenco e' pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, a cura del servizio
elettorale.  Contro  la deliberazione della Commissione e' ammesso il
ricorso   in   opposizione   entro   cinque   giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco.

      
                               Art. 5.
                       Modalita' di votazione

  1.  L'elettore  puo' esprimere una preferenza, indicando il cognome
del  candidato  prescelto  ed  aggiungendo,  nel caso di omonimia, il
relativo  nome  e data di nascita; la scheda di votazione e' inserita
dall'elettore in apposito plico sigillato.
  2.  I  dirigenti  in servizio all'estero possono esercitare il voto
attraverso   le  rappresentanze  diplomatiche;  l'amministrazione  di
appartenenza   trasmette   all'ufficio   consolare   operante   nella
circoscrizione consolare della sede di servizio la scheda ed il plico
elettorale.   Il   plico   e'   restituito   all'ufficio   elettorale
dell'amministrazione di appartenenza.
  3.   Sono  nulle  le  schede  contenenti  piu'  nominativi,  ovvero
scritture  o  segni  tali  da  consentire, in modo inequivocabile, il
riconoscimento del voto.

      
                               Art. 6.
                          Uffici elettorali

  1.  Nel  termine  di  quindici  giorni  dalla data di pubblicazione
dell'elenco  delle candidature, il servizio elettorale trasmette agli
uffici  elettorali  istituiti presso le direzioni del personale delle
amministrazioni  dello  Stato,  per  le  strutture  centrali, ed agli
uffici  elettorali  istituiti  presso  gli  uffici  territoriali  del
Governo,  i  commissariati  del  Governo  per le province autonome di
Trento  e di Bolzano e la Commissione di coordinamento per la regione
Valle  d'Aosta,  per le strutture statali periferiche, l'elenco degli
elettori  in  servizio  presso  le  rispettive  amministrazioni e dei
candidati, nonche' le schede elettorali ed i plichi di votazione. Gli
uffici   elettorali   sono   istituiti,  entro  cinque  giorni  dalla
pubblicazione  delle  candidature di cui all'articolo 4, comma 2, con
provvedimento  dei  responsabili  delle  strutture  presso le quali i
medesimi uffici elettorali sono previsti.
  2. Nel giorno fissato per le elezioni l'ufficio elettorale consegna
all'elettore   la  scheda  ed  il  plico;  effettuata  la  votazione,
l'elettore restituisce il plico sigillato all'ufficio elettorale.
  3.   Entro   i  cinque  giorni  successivi  gli  uffici  elettorali
trasmettono  ai  seggi  elettorali  previsti dall'articolo 7 i plichi
ricevuti, unitamente all'elenco degli elettori e dei votanti.

      
                               Art. 7.
                        Scrutinio elettorale

  1.   Nelle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  negli  uffici
territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, nei commissariati
di  Governo  per le province autonome di Trento e di Bolzano e presso
la  Commissione  di  coordinamento  per  la  regione Valle d'Aosta e'
costituito,  rispettivamente  con  decreto  direttoriale, con decreto
prefettizio  e  con  decreto  commissariale,  un  seggio  elettorale,
composto da un presidente, scelto tra dirigenti di seconda fascia, da
un segretario e da uno scrutatore scelti tra funzionari.
  2.  Il  seggio  elettorale  si  insedia  il  giorno  fissato per le
elezioni per procedere alle operazioni preliminari.
  3.  Il  quindicesimo giorno successivo alle elezioni il presidente,
verificata la corrispondenza tra il numero di votanti ed il numero di
plichi  pervenuti  dagli  uffici  elettorali,  inserisce  i plichi in
un'unica urna ed effettua lo spoglio delle schede; il segretario e lo
scrutatore   annotano  separatamente  i  voti  attribuiti  a  ciascun
candidato.
  4.  Al  termine dello scrutinio il presidente dichiara il numero di
voti ottenuto da ciascun candidato ed il risultato e' comunicato alla
Commissione elettorale centrale.
  5.  Il  verbale delle operazioni di scrutinio e' redatto in duplice
esemplare  dal  segretario,  ed  e'  firmato  in  ciascun  foglio dai
componenti  del seggio elettorale. Il verbale, unitamente alle schede
numerate,  e'  rimesso alla Commissione elettorale centrale; la copia
e' trasmessa ai rispettivi uffici previsti dal comma 1.

      
                               Art. 8.
                            Proclamazione

  1.   La   Commissione   elettorale   centrale  determina  la  cifra
individuale   nazionale  ottenuta  dai  candidati,  sommando  i  voti
riportati  da ciascuno di essi nei seggi elettorali, e forma l'elenco
in ordine decrescente.
  2.  Il  presidente della Commissione proclama eletto componente del
Comitato  dei garanti il candidato con la cifra individuale nazionale
piu'  alta; a parita' di cifra, e' proclamato eletto il candidato con
la  maggiore  anzianita'  di servizio nella qualifica dirigenziale di
prima  fascia;  a  parita'  di  anzianita',  e'  proclamato eletto il
candidato di maggiore eta'.
  3.  L'applicazione  del  presente regolamento non comporta, in ogni
caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
22 aprile 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 1