Prot. n. 267/03

Roma, 24 ottobre 2003

Avv. Luigi Mazzella
Ministro per la Funzione Pubblica
C.so V. Emanuele 116
00187 Roma

Al Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento R.G.S.-IGOP
Via XX Settembre 97
00187 Roma





Com'è noto, l'art. 27 del CCNL Dirigenza Area I 1998/2001 prevede la possibilità della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti, incentivandola con la concessione di una indennità di importo non superiore a due annualità di retribuzione, efficace ai fini di pensione e buonuscita, ed affidandone la regolazione, nello specifico delle singole amministrazioni, a tavoli di concertazione con le OO.SS..
Norme analoghe, del resto, sono presenti nei CCNL di altre Aree dirigenziali, anche se non v'è l'efficacia ai fini di pensione e buonuscita. Nelle altre Aree l'istituto è stato applicato, attraverso numerosi accordi di concertazione presso ASL, Regioni ed Enti locali, portando al pensionamento agevolato di centinaia di colleghi.
Anche nell'Area I l'art. 27 è applicato da alcune amministrazioni, come il CNEL e l'Università di Firenze. Nella stragrande maggioranza delle amministrazioni ed Enti, tuttavia, la norma non ha ancora trovato applicazione, anche per le incertezze iniziali sulle modalità di computo dell' indennità ai fini di pensione e buonuscita.
Tali incertezze sono state, però, affrontate e risolte da tempo, in una serie di riunioni tecniche di rappresentanti delle amministrazioni interessate, tenute anche presso i competenti Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato, che hanno condotto alle seguenti soluzioni: 

1) Il "pieno effetto" dell'indennità ai fini di pensione e B.U.
La soluzione concordata - premesso che il dirigente va in quiescenza al momento della risoluzione consensuale - è la seguente:
a) sulla pensione, l'indennità viene calcolata come retribuzione corrisposta nell'ultimo anno di servizio (anche se verrà scaglionata successivamente), e quindi va ad aumentare la base retributiva di calcolo della pensione (in "quota B").




b) sulla B.U., l'indennità viene "temporizzata". Ovvero, se è pari a due annualità di retribuzione, il periodo di servizio sul quale viene calcolata la B.U. viene aumentato di due anni; se è pari ad una annualità, di un anno, e così via.

2) Il "congelamento" del posto-funzione.
Dopo la finanziaria 2003, che ha bloccato le assunzioni anche per i dirigenti, è necessario congelare - ovvero non ricoprire - il posto funzione lasciato libero dal dirigente che ha ottenuto la risoluzione consensuale, ovvero altro posto funzione equivalente, come fascia di retribuzione di posizione. Ciò vale anche per i dirigenti generali, il che, ovviamente, limita di molto l'applicabilità concreta della norma a tale categoria. Per i dirigenti non generali, infatti, è possibile lasciare scoperto, sull'organico complessivo, un posto-funzione equivalente ma non strettamente necessario, ricoprendo l'esercizio di quei compiti con un "interim" ad altro dirigente. Naturalmente, ciò sarà possibile solo per un numero non elevato di dirigenti, da fissare con direttiva del Ministro, mentre per i dirigenti generali, i posti-funzione non necessari appaiono di entità ancora più ridotta.

3) I costi dell'operazione.
Applicando le soluzioni sopra prospettate, l'operazione non ha costi finanziari, in quanto l'entità delle risorse disponibili per ciascun posto-funzione congelato viene destinata:
a) al pagamento dell'indennità, pari alla retribuzione tabellare e alla retribuzione di posizione;
b) ai contributi a carico dello Stato per pensione e B.U., da erogare all'INPDAP.
In tal modo, anzi, si economizzano le risorse destinate a corrispondere la retribuzione di risultato.
Il vero costo dell'operazione, per l'Amministrazione, starebbe nella mancata prestazione lavorativa del dirigente pensionato, per il periodo di congelamento del posto. Tuttavia, data la attuale situazione di pletoricità degli apparati (soprattutto a livello centrale) questo costo può diventare un vantaggio, perché consentirà una definizione più razionale degli organigrammi dirigenziali, in sede di ristrutturazione.

Su tale linea, la FP - CIDA ha richiesto l'apertura di tavoli di concertazione presso alcune Amministrazioni, senza pervenire - ad oggi - ad alcun risultato, evidentemente per la perdurante incertezza dei responsabili politici ed amministrativi sull' argomento.
A due anni e mezzo dall' entrata in vigore del CCNL, e quindi di questa norma, si sono pensionati numerosi colleghi, che avrebbero potuto fruire dell' istituto, se fosse stato attivato per tempo.
In conclusione, pertanto, si chiede un incontro urgente sulla questione in oggetto, onde pervenire ad una direttiva alle amministrazioni interessate sulla sollecita attuazione della norma contrattuale.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Antonio Zucaro)