Roma, 23 febbraio 2004

 

 

 

Dr. Giancarlo Del Bufalo

Capo delegazione di parte pubblica

del Ministero dell’Economia e delle

Finanze

Fax: 06 4827293

 

 

 

Oggetto: Dirigenti di seconda fascia dell’Area 1 – Omnicomprensività  -                  Controversia     giudiziaria.

Pubblicità dei posti di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia (art. 13, c. 7 CCNL 1998-2001)

 

 

            Nell’incontro dell’11 febbraio 2004, dopo la sottoscrizione dell’accordo sulla retribuzione di risultato per l’anno 2003, Lei ha informato le OO.SS. del personale dirigente dell’ex Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica sullo stato della controversia giudiziaria concernente gli incarichi aggiuntivi sollevata dalla scrivente CIDA-UNADIS e dalla UIL-PA-dirigenti.

            Dall’informativa è emerso che l’Amministrazione, ha sì dato esecuzione a quanto disposto del Giudice del Lavoro con proprio decreto non applicando il Contratto integrativo per la parte concernente la disciplina degli incarichi aggiuntivi retribuiti sottoscritto il 30 ottobre 2003 con DIRSTAT-CONFEDIR e con UNSA-CONFSAL, ma ha presentato anche ricorso in opposizione al medesimo Giudice che ha fissato l’udienza al 25 marzo 2005.

            E’ evidente che attendere il giudicato risulterebbe dannoso per tutti i dirigenti, compresi i titolari di incarico aggiuntivo retribuito, tanto più che, con il ricorso in parola, è instaurato il giudizio di primo grado.

            Abbiamo, quindi, apprezzato la Sua dichiarazione secondo cui la delegazione di parte pubblica, da Lei presieduta, è disponibile a rinegoziare l’accordo del 30 ottobre 2003 valutato dal Giudice come illegittimo in quanto conclusivo di un comportamento antisindacale.

            Nel primo “giro di tavolo” seguente all’informativa, le OO.SS. che il 17 febbraio 2003 hanno sottoscritto la proposta di accordo integrativo, predisposta e avanzata dall’Amministrazione, si sono dichiarate disponibili a rinegoziare l’accordo successivo del 30 ottobre all’interno dei principi, criteri e limiti posti dal CCNL 1998-2001.

            Delle altre due OO.SS., sottoscrittrici dell’accordo di ottobre, l’UNSA-CONFSAL si è riservata una “breve” pausa di riflessione e la DIRSTAT-CONFEDIR si è dichiarata disponibile alla rinegoziazione purché nell’ambito di un accordo che, comunque, riconduca nella disponibilità (immediata o differita) dei dirigenti titolari di incarico aggiuntivo retribuito il 20% (accantonato) dei relativi compensi affluiti al fondo per la retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti del Ministero.

            Tale ultima posizione ha provocato l’irrigidimento esplicito di CGIL e CISL che, per reazione, si sono ancorate, ovviamente, all’originario accordo del 17 febbraio 2003.

La CIDA-UNADIS, ritiene che,  trascorso un ragionevole – e contenuto – lasso di tempo utile a far emergere, in forma ufficiale, la posizione di DIRSTAT-CONFEDIR e UNSA-CONFSAL, si potranno realizzare due ipotesi:

-         che si formi una  solida maggioranza favorevole ad un accordo in linea, nella forma e nella sostanza , con il CCNL 1998-2001;

-         che le due OO.SS. più volte citate insistano sull’accordo dell’ottobre 2003 o su una disciplina ad esso sostanzialmente analoga, cioè su una posizione già negativamente valutata da Giudice del Lavoro.

Ove dovesse realizzarsi tale ultima ipotesi, la delegazione di parte pubblica dovrà prendere atto che l’accordo del 17 febbraio 2003 (minoritario secondo la regola di 50,1% occorrente per i CCNL, ma sufficiente secondo la regola del maggior consenso possibile nei  Contratti integrativi di Amministrazione) è l’unico possibile e, essendo risultata impraticabile una via alternativa e rispettosa del CCNL 1998-2001, dovrà darvi seguito.

La CIDA-UNADIS, pertanto, invita la delegazione da Lei presieduta ad attivarsi con tempestività al fine di acquisire ufficialmente il definitivo orientamento di DIRSTAT-CONFEDIR e di UNSA-CONFSAL e di assumere le conseguenti iniziative conclusive della contrastata vicenda.

Si coglie l’occasione per rammentare quanto prevede il vigente CCNL 1998-2001, che (art. 13 c. 7) impone alle Amministrazioni l’obbligo di assicurare “la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l’esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l’accesso a tali posti dirigenziali vacanti”.

La corretta lettura della norma pattizia è che tutti i posti dirigenziali vacanti debbano essere resi pubblici con i consueti idonei mezzi di comunicazione e che posti vacanti siano da considerare quelli affidati ad interim a dirigenti già titolari di incarico e, a maggior ragione, quelli affidati a personale non dirigente mediante l’istituto temporaneo ed eccezionale della reggenza.

A parere della scrivente, l’Amministrazione è tenuta a rispettare lo spirito e la lettera della norma pattizia giacché nella pubblicità non si sostanzia l’obbligo a conferire, bensì, da un lato, il dovere di trasparenza e di corretta motivazione e, dall’altro, il diritto dei singoli di proporre istanza.

Non solo. Il comportamento ossequioso della norma porrebbe l’Amministrazione al riparo da inutile contenzioso nel quale risulterebbe perdente.

 

 

Massimo Fasoli