Ancora qualche riflessione sulla omnicomprensività (incarichi aggiuntivi retribuiti) e sulla sentenza con la quale il giudice del lavoro di Roma, accogliendo il ricorso di CIDA-UNADIS e UIL-P.A. dirigenti, ha condannato i Ministero dell’Economia e Finanze per comportamento antisindacale.
di Massimo Fasoli



La prima di carattere generale

Tutti sanno – anche gli “incaricati” – quanto sia discrezionale, per non dire arbitraria, l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi retribuiti in relazione
• ai criteri, per altro sconosciuti, con i quali vengono individuati i destinatari;
• al numero degli incarichi attribuibili al medesimo soggetto in riferimento, anche, all’entità del compenso di ciascun incarico.

Il fenomeno è presente anche in altre Amministrazioni, ma occorre, ora, soffermarci sul M.E.F., poiché lì si è aperto il contrasto con e tra le OO.SS..
Che in materia si fosse raggiunto un livello patologico è dimostrato dalla recente direttiva del Ragioniere generale dello Stato che ha fissato in 7 (!), cioè in 5 conferiti e 2 autorizzati, il numero massimo degli i.a.r. attribuibili a ciascun dirigente della R.G.S., nulla precisando, tuttavia, sul come e glissando, elegantemente, sui compensi.
Se egli ha ritenuto “maturi” i tempi per fissare tale limite (per il futuro, beninteso!) vuol dire che fino ad oggi …
Ci dicono di due dirigenti della RGS, non di altissimo rango, che ricoprono, rispettivamente 12 e 15 i.a.r.!
A tale scandalosa patologia, ancorché giuridicamente ineccepibile sul piano formale, hanno cercato di porre rimedio il legislatore e il CCNL 1998-2001. Tutte le OO.SS. dell’Area 1 dirigenti nessuna esclusa, hanno sottoscritto il CCNL senza neppure uno straccio di nota a verbale di dissenso sullo specifico punto (art. 14).

La seconda di carattere etico-sindacale

E’ del tutto ovvio che in un corretto ordinamento contrattuale esiste, per così dire, una gerarchia delle fonti e che, quindi, la contrattazione integrativa decentrata locale soggiace alla nazionale di Amministrazione e questa al CCNL nazionale.
Quest’ultimo, infatti, fissa le materie demandate al livello inferiore prescrivendone limiti, criteri e procedure. Ed è questo il caso dell’art. 14 posto a disciplinare la materia degli i.a.r..
Coloro che sono stati toccati dalla norma patrizia hanno certamente il diritto di dissentire e di auspicare che sia in qualche modo possibile superare il contratto a proprio vantaggio (ripristinando magari le condizioni quo ante) ed anche di attivarsi perché ciò avvenga.
Ciò non è concesso ai rappresentanti di organizzazioni sindacali nazionali che hanno sottoscritto il CCNL.
Al M.E.F. (ex Tesoro, Bilancio e P.E.) è avvenuto proprio questo: i massimi responsabili UNSA e DIRSTAT di settore, anch’essi destinatari di i.a.r. (non sappiamo di quanti e con quali compensi) hanno in vario modo cavalcato la tigre del malumore, legittimo, degli incaricati inducendoli ad avanzare proposte di regolamentazione contrarie alla norma contrattuale.
L’accordo del 20/02/03, concernente – è bene dirlo – l’intero contratto integrativo di amministrazione, proposto dalla parte pubblica, prescriveva sullo specifico punto degli i.a.r., che – dedotto il 10% da devolvere al fondo presso la F.P. per il riequilibrio dei fondi retribuzione di posizione e di risultato delle amministrazioni “povere” – fosse corrisposto il 30% del compenso al titolare di i.a.r. (nota bene: questa è la misura massima prevista dal CCNL), il 40% andasse ad incrementare la retribuzione di posizione di tutti i dirigenti e il 30% andasse ad incrementare la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti.
L’accordo fu firmato da CIDA-UNADIS, CGIL, CISL E UIL-PA Dirigenti.
L’UNSA (assentandosi benché convocata) e la DIRSTAT (dichiarandosi contraria) hanno impedito che si formasse una indiscutibile maggioranza. Va notato, tuttavia, che l’ARAN, cioè l’organismo cui è affidata, tra l’altro, la consulenza alle amministrazioni in materia di relazioni sindacali, ha più volte sostenuto che nelle decentrate nazionali e locali non vale, per gli accordi, la regola della maggioranza del 50,1 dei rappresentati, ma quella del maggior consenso possibile. E questo è il caso dell’accordo del 20/02/03 sottoscritto da 4 sigle contro 2 di cui 1 assente!
Favorendo e sostenendo nell’ombra una intensa attività lobbystica, i massimi responsabili locali UNSA e DIRSTAT (interessi privati in atti sindacali?) hanno ottenuto il congelamento dell’accordo del 20/02/03, finché l’amministrazione del M.E.F., il 30/10/03, ha presentato alle OO.SS. un testo di contratto integrativo del tutto identico al precedente tranne che per il punto degli i.a.r. : questo prevede – sempre dedotto il 10% al fondo presso la F.P. per il riequilibrio dei fondi di retribuzione di posizione e di risultato delle amministrazioni “povere” – il 30% netto al titolare (il che significa scaricare gli oneri riflessi – 38% - sulla restante parte), il 30% sulla retribuzione di posizione p.v. di tutti i dirigenti, il 20% sulla retribuzione di risultato di tutti i dirigenti e l’accantonamenato del 20% fino alla definizione del CCNL 2002-2005 (nella speranza di una diversa e più favorevole disciplina) cui verrebbe, così, attribuita una valenza retroattiva!
Nel frattempo CIDA-UNADIS e UIL-PA dirigenti avevano prodotto (giugno 2003) formale ingiunzione al M.E.F. perché applicasse l’accordo del 20 febbraio e, infine, proposto ricorso (ottobre 2003) al giudice del Lavoro perché valutasse il comportamento antisindacale della delegazione di parte pubblica. Cosa, questa, avvenuta il 13 dicembre 2003. Nella disamina dei fatti il giudice ha qualificato il comportamento del M.E.F., quale attentato all’ordinamento contrattuale, ne ha dichiarato l’antisindacalità, ha ordinato all’amministrazione di non dare corso all’accordo del 30 ottobre e di esporre la sentenza nelle bacheche del Ministero, condannato anche al rimborso delle spese di giudizio.
Domanda: di chi, infine, UNDA e DIRSTAT hanno fatto gli interessi?
In realtà esse, con lo loro scelte eticamente scorrette, hanno arrecato un danno a tutti di dirigenti del M.E.F., compresi titolari di i.a.r., che già da molti mesi avrebbero potuto percepire quanto dovuto in base all’accordo del febbraio. Riflettano i dirigenti del M.E.F.!

La Terza: l’attività lobbystica, la politica e l’amministrazione.

Finché l’ordinamento giuridico del nostro paese non riconoscerà e non regolamenterà l’attività lobbystica, essa si muoverà in un ambito oscuro e con mezzi, tecniche e finalità del tutto discutibili sicché le istituzioni non potrebbero e non dovrebbero dare accoglienza a richieste, anche se pressanti, di violazione di norme, regole e interessi dal vigente ordinamento tutti demandati al sindacato rappresentativo.
L’aver dato udienza alla lobby interna ha portato il M.E.F. alla condanna giudiziale. Con il bel risultato che, come sempre, la lobby è irresponsabile e indenne, mentre il dirigente rimane l’unico responsabile dei propri atti.
Se poi volessimo immaginare che qualche ENTITA’ POLITICA del M.E.F. abbia, come dire, persuaso (?), indotto (?), costretto (?) il capo delegazione di parte pubblica a condurre la vicenda nel modo fin qui descritto, avremmo la prova provata (così si diceva una volta) di quanto la politica non abbia ancora digerito la separazione dei suoi poteri da quelli dell’amministrazione o, meglio, la rifiuti del tutto.
Ancora una volta, rifletta il dirigente sulla necessità di difendere la propria autonomia: tanto, alla fine, la responsabilità è sempre, solo e del tutto sua.

23 dicembre 2003