LI ABBIAMO STESI !!!!

una clamorosa vittoria per noi e sconfitta per il Ministero dell'Economia e Finanze: la Magistratura accoglie il nostro ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori contro l'accordo integrativo riguardante la ripartizione delle somme provenienti da compensi per incarichi aggiuntivi sottoscritto soltanto dalla DIRSTAT e dall’UNSA.

CIDA-UNADIS UIL-P.A. Dirigenti

Al Sig. Ministro dell’Economia e Finanze
Al Ministro della Funzione Pubblica
Al Ragioniere Generale dello Stato
Al Procuratore Generale della Corte dei Conti
Al Presidente dell’ARAN


Questo è un comunicato che non avremmo mai voluto scrivere.

Il prestigio e l’alto valore istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale organo di controllo e consulenza del Governo in materia di contrattazione collettiva, purtroppo è stato macchiato da comportamento antisindacale durante le fasi di contrattazione integrativa di ministero per il personale dirigente.
Per il ripristino di un corretto confronto sindacale e per poter salvaguardare gli interessi collettivi della maggioranza dei dirigenti del Ministero, le sottoscritte organizzazioni sindacali sono state costrette a proporre ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, con decreto depositato in data 13/12/2003, ha dichiarato fondata la domanda proposta, ha dichiarato la antisindacalità del comportamento tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze con riferimento all’accordo integrativo del 30/11/2003 sottoscritto soltanto dalla DIRSTAT e dall’UNSA ed ha ordinato al Ministero di non dare corso alla ripartizione dei compensi da incarichi aggiuntivi prevista nell’accordo con il congelamento del 20% dei compensi invece di farli confluire al fondo per la distribuzione a tutti i dirigenti.
Il giudice, nelle premesse, censura la motivazione per il congelamento espressa dal rappresentante della parte pubblica, vale a dire quella di una "eventuale" possibilità che il futuro CCNL della dirigenza pubblica modifichi la norma dell’attuale CCNL per quanto riguarda la misura massima (30% del compenso) da riconoscere al dirigente che ha svolto l’incarico ed afferma che ciò costituisce una manifesta e consapevole volontà di non applicare le norme di legge e contrattuali vigenti.
Di più, aggiunge il giudice, l’accordo integrativo del 30/11/2003, violativo delle disposizioni di legge e contrattuali, si traduce in una inadempienza tale da realizzare una sorta di “attentato all’ordine contrattuale” vanificando la regolamentazione pattizia nazionale degli interessi collettivi dei dirigenti e ledendo quindi l’attività sindacale in una sua manifestazione che possiede una peculiare rilevanza giuridica.
L’intero provvedimento emesso, premessa e dispositivo, potrà essere visionato e letto nelle bacheche del Ministero avendone il giudice disposto l’affissione a cura del Ministero stesso.
Il Ministero convenuto è stato, altresì, condannato al rimborso a favore della UIL e della CIDA delle spese del procedimento, fatto che raramente avviene (in genere si compensano le spese) e che dimostra la gravissima antisindacalità del comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, senza alcun trionfalismo, ma soddisfatti di aver saputo difendere vittoriosamente il CCNL e, con esso, i diritti e gli interessi dei colleghi dirigenti, calpestati da una parte pubblica, prima per lungo tempo inadempiente e, poi, improvvisamente rapidissima nel disapplicare norme di legge e contrattuali, rivolgiamo l’invito ai rappresentanti politici dell’Amministrazione di voler, in prima persona, senza delegare parti pubbliche consapevolmente inadempienti, convocare le OO.SS. per stipulare, in tempi brevi, un accordo finalmente rispettoso delle norme vigenti e dei diritti ed interessi dei lavoratori dirigenti ed evitare il protrarsi di ulteriori fasi contenziose lesive dell’immagine dell’Amministrazione e non auspicate da queste OO.SS..

Roma, 17 dicembre 2003

CIDA-UNADIS     UIL-P.A. Dirigenti
Il Segretario Generale   Il Segretario Generale
Massimo Fasoli   Mauro Nesta