Studio Legale
Prof. Avv. Nino Longobardi
P.le delle Belle Arti n.8
Roma – 00196
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atto di intimazione e diffida

        

Il sottoscritto Prof. Avv. Nino Longobardi, in nome e per conto di CIDA-UNADIS, in persona del rappresentante legale dott. Massimo Fasoli,                    

 

PREMESSO

-        Che la Cida-Unadis, benché organizzazione sindacale firmataria del CCNL Dirigenza Area 1, non ha partecipato ad alcun incontro, né è stata altrimenti sentita in merito alla definizione dei “Criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale”, avvenuta con atto del 30 gennaio 2004 a firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia;

-        Che con atto del medesimo Direttore Generale in data 13 febbraio 2004 è stato stabilito un “interpello straordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti”, relativo solo ad alcune posizioni dirigenziali vacanti, senza nemmeno provvedere alla prescritta generale pubblicità delle posizioni dirigenziali vacanti;

-        Che con lettera dell’11 febbario 2004, inviata via fax, indirizzata all’On. Ministro della Giustizia, la Cida-Unadis per il tramite del suo Segretario Generale ha lamentato la violazione perpetrata da codesta Amministrazione attraverso la pretesa definizione di nuovi “Criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale”;

-        Che con la predetta lettera la Cida-Unadis aveva sollecitato in merito un urgente incontro con il Ministro ;

-        Che  il predetto incontro non è stato accordato e si è invece proceduto da parte del Direttore Generale del Personale e della Formazione all’emanazione di un “interpello straordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti”, sulla base dei predetti “criteri generali” violativi della disciplina contrattuale ed addirittura ammettendo la deliberata mancata pubblicazione di “ulteriori”, non meglio specificate, posizioni dirigenziali vacanti;

-        Che, l’art. 13, c. 7 del CCNL dispone: “deve essere, altresì, assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti  dirigenziali vacanti”;

-        Che la predetta disposizione è integrata dalla dichiarazione al n. 1 in calce al vigente CCNL, del seguente tenore: “Le parti dichiarano che i criteri generali di cui al comma 7 dell'art. 13 sono quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo. Le parti dichiarano, altresì, che con il termine "pubblicità" di cui all'art. 13 comma 7 hanno inteso riferirsi, oltrechè al continuo  aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti, anche all'attività di informazione sulle scelte autonomamente effettuate dalle Amministrazioni sull'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi, da darsi alle organizzazioni Sindacali”;

-        Che l’espressione “posti dirigenziali vacanti” necessariamente comprende anche i posti affidati ad interim ad altro dirigente, oppure alla reggenza delle qualifiche funzionali, essendo questi istituti strumenti eccezionali e temporanei di copertura dei posti vacanti;

-        Che ai sensi dell’art. 13, c. 7 “ I criteri generali relativi all'affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto dell'informazione preventiva di cui al precedente articolo 6” e devono avere pertanto valenza specificativa rispetto a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, CCNL vigente, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 19, c.1 del d.lgs. n. 165 del 2001;

Considerato

-        Che  l’atto di definizione dei “Criteri generali per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale” emesso in data 30 gennaio 2004 viola la lettera e lo spirito della disciplina contrattuale e segnatamente le norme prima citate, in quanto: a) rimette alla Direzione Generale del Personale e della Formazione l’individuazione degli incarichi dirigenziali da conferire, stabilendo solo per essi la comunicazione ai dirigenti in servizio; b) omette una reale definizione dei prescritti criteri generali e stabilisce che la valutazione delle domande di conferimento “verrà effettuata oltre che sulla base dei curricula presentati dai dirigenti anche attraverso l’esame di tutti gli elementi esistenti agli atti”, “ove necessario”, “ integrata da colloqui conoscitivi”; c) per sovraccarico, deve essere lamentata la via gerarchica impressa alla diffusione degli atti di interpello (ad es. al Procuratore Generale della Repubblica e non direttamente ai singoli dirigenti) che rende inevitabilmente più difficile  e talora impossibile la partecipazione alla procedura da parte dei dirigenti interessati; d) la situazione è aggravata dal c.d. “sistema delle risulte”, ovvero dalla prassi seguita dall’amministrazione consistente nel ricoprire nell’ambito della medesima procedura di interpello – senza previa pubblicità e presentazione di candidature – i posti lasciati liberi dai candidati vincitori delle procedure di interpello.

sottolineato

-        Che  il contesto costituito dai censurati criteri generali e dalla parimenti censurata prassi amministrativa obiettivamente si presta all’assegnazione puramente arbitraria degli incarichi dirigenziali in violazione della disciplina legislativa e contrattuale;

Invito e diffido

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t. a revocare l’atto di definizione dei criteri generali qui censurati emesso in data 30 gennaio 2004 e l’atto di interpello emesso  sulla base dei predetti criteri in data 13 febbraio 2004 ed a riformulare i predetti atti in conformità alla disciplina contrattuale vigente; nonché a conformare la prassi amministrativa in tema di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale alla normativa vigente ed alla applicazione secondo buona fede degli impegni contrattualmente assunti;

Vi significo

che, in difetto, procederò in tutte le competenti sedi giudiziarie, anche ai sensi dell' art. 328 c.p., nei confronti delle persone fisiche e/o giuridiche responsabili; con salvezza di ogni ulteriore azione e ragione da parte dell’organizzazione sindacale da me assistita e da parte dei suoi aderenti.

Distinti saluti.

Roma, 24 febbraio 2004                    Prof. Avv. Nino Longobardi

                                  

Dott. Massimo Fasoli