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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E ATTIVITA’ ISPETTIVA
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
A seguito della conclusione dei lavori della Commissione Paritetica, che dopo un approfondito esame degli aspetti relativi a varie ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ne ha delineato la disciplina, i requisiti e i limiti, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 27 del vigente CCNL,
le Parti concordano:
L’istituto della risoluzione consensuale, disciplinato secondo le regole contenute nel presente documento, si applica ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia in servizio presso le strutture ministeriali. Ne sono esclusi sia i dirigenti titolari di incarico di prima fascia, sia dirigenti in servizio presso Uffici di diretta collaborazione con il Ministro. La disciplina dell’istituto non deve comportare oneri aggiuntivi per l’Amministrazione e pertanto per ciascun dirigente collocato a riposo, a seguito di risoluzione consensuale anticipata, resta indisponibile, per un numero di mesi pari a quello cui è commisurata l’indennità riconosciuta al dirigente, il posto di funzione liberatosi a seguito della risoluzione consensuale del rapporto, ovvero altro posto di funzione equivalente per livello di retribuzione di posizione. Le risorse relative al posto già occupato dal dirigente il cui rapporto viene anticipatamente risolto, già previste in bilancio, vengono destinate al pagamento dell’indennità supplementare - scaglionandola se necessario sull’anno o sugli anni successivi - nonché per la corresponsione all’INPDAP dei contributi per la pensione e per il trattamento di fine rapporto. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale non possono essere in nessun caso riammessi in servizio anche in presenza di posti vacanti, né possono essere loro conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.19 comma 6 del decreto legislativo n. 165/01 ovvero incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’Amministrazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
1. Attivazione dell’istitutoL’istituto delle risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come disciplinato punti successivi, può essere attivato esclusivamente qualora l’Amministrazione decida conveniente ricorrervi. In tal caso, con apposito provvedimento del Direttore Generale del personale, viene definito il numero delle risoluzione anticipate che si intende proporre. Nello stesso provvedimento viene espressa la volontà di aderire ad un numero di richieste di risoluzione consensuale presentate dai dirigenti, pari al numero di proposte dell’Amministrazione che risulteranno accettate. Nel caso in cui le richieste di ammissione alla risoluzione consensuale risultassero superiori al numero di proposte dell’amministrazione accettate, verrà stilata una graduatoria, fine a se stessa, in base ai seguenti criteri: · anzianità di servizio effettivo nella qualifica dirigenziale; · a parità del primo requisito, anzianità di servizio presso l’Amministrazione · in caso di ulteriore parità, anzianità anagrafica Le posizioni non utilmente collocate in graduatoria, non costituiscono titolo di idoneità, né attribuiscono preferenze in occasione delle successive attivazioni dell’istituto della risoluzione consensuale anticipata. Il provvedimento con il quale viene attivato l’istituto verrà comunicato, con raccomandata AR, alle Direzioni Regionali - incaricandole di informare le Direzioni Provinciali di competenza - e alle divisioni I di ogni D.G. che informeranno le divisione della Direzione Generale. Inoltre, verrà data notizia del provvedimento in questione anche nella intranet del Ministero del Lavoro. L’intera procedura nelle fasi di attivazione dell’istituto, nonché in quelle di proposta, accettazione o rinvio, non è soggetta ad alcuna forma di partecipazione sindacale.
2. Requisiti per l’applicazione dell’istituto
· La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non comporta, per entrambe le parti contrattuali, il rispetto del termine di preavviso, né dà diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva.
3. Risoluzione consensuale anticipata proposta dal dirigente· Il dirigente interessato alla risoluzione consensuale deve presentare – entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data in cui l’Amministrazione, con il provvedimento di cui al punto 1. abbia reso nota l’intenzione di attivare l’istituto - apposita istanza, indicando la data dalla quale intende cessare dal servizio, tenendo conto delle ferie residue che dovranno essere godute entro la predetta data, e dichiarando altresì l’anzianità contributiva posseduta alla data scelta per la cessazione. · La proposta di risoluzione consensuale inoltrata dal dirigente in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti viene esaminata dall’Amministrazione che, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, comunica l’accoglimento dell’istanza ovvero la posizione rivestita dall’interessato nella graduatoria di cui al punto 1. Per motivate esigenze di servizio, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, può essere rinviata per un massimo di mesi 6. I dirigenti in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni, possono usufruire della risoluzione consensuale anticipata solo a seguito della cessazione dall’aspettativa o del rientro dal comando. · La proposta di risoluzione consensuale non può essere presentata dai dirigenti che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, siano già in pensione o abbiano già presentato domanda di pensionamento. · I dirigenti che chiedono la risoluzione consensuale debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all’anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Risoluzione consensuale anticipata proposta dall’Amministrazione· L’Amministrazione, qualora, in base ad elementi di valutazione che non coinvolgano responsabilità del dirigente altrimenti rilevanti, lo ritenga opportuno, previa emanazione del provvedimento di cui al punto 1., può proporre ai dirigenti, in possesso dei medesimi requisiti di cui ai punti precedenti, la risoluzione consensuale anticipata. Il dirigente, entro 30 gg. dalla data di ricezione della stessa, deve comunicare la propria adesione o il proprio rifiuto. · In caso di rifiuto il dirigente mantiene la titolarità dell’incarico rivestito fino alla scadenza del termine previsto, salvo la possibilità di revoca o risoluzione prevista dalle vigenti disposizioni. · I dirigenti che accettano la proposta di risoluzione consensuale anticipata presentata dall’Amministrazione, debbono fruire le ferie maturate, sia quelle relative all’anno in corso sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.
5. Indennità economica e retribuzione di riferimento · La misura dell’indennità, in caso di accettazione della proposta di risoluzione presentata dall’Amministrazione o dal dirigente, è calcolata in base allo schema allegato 1. · I requisiti per la determinazione della indennità secondo lo schema allegato, sono riferiti alla data del provvedimento con il quale l’Amministrazione comunica il numero dei dirigenti che possono accedere all’istituto. · L’indennità, determinata come indicato nel punto precedente, sarà calcolata sulla base della retribuzione mensile lorda costituita da stipendio tabellare, R.I.A in godimento, retribuzione di posizione fissa e variabile, rateo della 13° mensilità. Il valore della retribuzione mensile di riferimento è quello in godimento all’atto della cessazione del rapporto di lavoro e non è soggetto a rivalutazioni a seguito di incrementi contrattuali intervenuti, anche con efficacia retroattiva estesa al periodo di vigenza del rapporto di lavoro, successivamente alla data della cessazione anticipata del rapporto di lavoro. · L’indennità sarà corrisposta dall’Amministrazione entro il periodo corrispondente al numero di mensilità spettanti, in base alle disponibilità annuali di bilancio. · L’indennità supplementare sarà calcolata ai fini della pensione in quota B, ai sensi dell’art. 13, lett. B del d. lgs n. 503/1992 e computata nell’anno di cessazione; ai fini della buonuscita, l’indennità sarà calcolata mediante temporizzazione della stessa.
ART. 27 CCNL - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO TABELLA INDENNITA’ SUPPLEMENTARE
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