Chi può aderire?
Possono iscriversi al sindacato i Dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità, i Segretari Comunali e Provinciali, in servizio e in quiescenza. Per la durata dell’incarico, possono essere iscritti anche tutti coloro ai quali è affidato un incarico dirigenziale, qualora il relativo rapporto di lavoro, trattamento economico compreso, sia definito in base alle norme del CCNL dei dirigenti.
Come si fa?
Per aderire, i Dirigenti in servizio devono compilare la delega possibilmente al computer, sottoscriverla e farla pervenire per mail o tramite fax alla segreteria Unadis, che provvederà ad inoltrarla all’Amministrazione:
UNADIS Segreteria Nazionale
Via Quintino Sella, 41, 00187 Roma
Tel e Fax 06 42012931
e-mail: info@unadis.it; unadis2012@gmail.com
pec: unadis@pec.it
I Dirigenti in pensione possono usare, con le stesse modalità, il modello di delega specificamente predisposto per loro.
Anche i Segretari Comunali possono iscriversi compilando il seguente modello di delega:
Quanto costa?
Non c’è una quota fissa, ma una ritenuta mensile in busta paga pari allo 0,60 % della retribuzione, calcolato sull’intero imponibile fiscale. Scoprirai presto che sono soldi ben spesi.
Diritti e obblighi
L’adesione all’UNADIS implica l’accettazione dello Statuto e dà titolo alla partecipazione a tutte le attività sindacali.
Che vantaggi comporta?
L’adesione all’UNADIS comprende:
– assicurazione contro i rischi professionali;
E se poi voglio andarmene?
La delega non ha scadenza, ma il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione all’Unadis e all’ufficio che materialmente paga lo stipendio all’iscritto (quindi: o alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, se appartenente al ruolo periferico dellAmministrazione o alla Amministrazione centrale se appartenente ai ruoli centrali).
Il recesso non deve essere motivato: tuttavia saremo grati ai colleghi se vorranno esplicitarci le ragioni del loro distacco.
I tuoi diritti secondo il Contratto
Art. 14 del CCNL AREA I DIRIGENZA Quadriennio normativo 2002/2005
Contributi sindacali
- 1. I dirigenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statuari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dirigente o dell’organizzazione sindacale.
- 2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
- 3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
- 4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
- 5. Le Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.