Agenzie Fiscali. Incompatibilità sindacali previste per i dirigenti nel d. lgs. 150/2009.

Roma, 25 ottobre 2010

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

All’Agenzia delle Entrate
All’Agenzia del Territorio
All’Agenzia delle Dogane

e, p.c. Al Sig. Presidente della Corte dei Conti

OGGETTO: Incompatibilità sindacali previste per i dirigenti nel d. lgs. 150/2009.

L’articolo 52 del d. lgvo 150/2009, che inserisce il comma 1bis all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prescrive che “Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni».
La norma in esame pone tre delicate questioni: 1) individuare gli incarichi per i quali scatta l’incompatibilità; 2) indicare le “cariche“ in organizzazioni politiche e sindacali che fanno scattare l’incompatibilità; 3) individuare quali siano gli “altri rapporti”, con partiti e sindacati, che provocano incompatibilità.
Con circolare n. 11 del 6 agosto 2010 il Ministro per la funzione pubblica ha fornito alcune indicazioni generali ai fini di un’omogenea applicazione della disposizione: tra l’altro, ha invitato ciascuna amministrazione ad “individuare, per mezzo del regolamento di organizzazione o mediante altro atto ministeriale generale, le strutture per le quali sussiste il regime di limitazione in base alla norma”, ossia punto 1) di cui sopra.
Con la presente nota si esprime la formale posizione della Cida- Unadis in ordine al punto n. 2), ossia la indicazione delle “cariche“ in organizzazioni politiche e sindacali che fanno scattare l’incompatibilità, trattandosi di materia stretta pertinenza sindacale; in ordine, invece, ai al punto 1) (individuazione di incarichi per i quali scatta l’incompatibilità) e al punto 3) (individuazione di “altri rapporti”, con partiti e sindacati, che provocano incompatibilità), dato che trattasi di competenze ascritte alla parte pubblica, la Cida- Unadis svolge alcune considerazioni, a fini collaborativi, per condivisione di riflessioni svolte in ambito sindacale.
Per quanto concerne le “cariche“ in organizzazioni sindacali, si rappresenta che esse sono quegli uffici, mansioni e incarichi che contemplano un grado speciale di responsabilità di una persona rispetto ad una organizzazione. Per i sindacati, l’ art. 3 del d. lgs. 564/1996 specifica meglio quali siano le “cariche“ sindacali destinatarie di aspettative sindacali non retribuite, ex art. 31 della legge 300, ai fini della contribuzione figurativa.

Queste “cariche“ devono essere previste dalle norme statutarie, formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali, a livello nazionale, regionale, provinciale, di comprensorio.
La semplice iscrizione all’ associazione sindacale, che – quand’anche onorata da un impegno di militanza – non può ritenersi certamente una “carica“; sono sicuramente “cariche“ gli organi di vertice, aventi la rappresentanza giuridica dell’organizzazione.
Nel caso della CIDA – Unadis, si chiarisce che la “carica“ che esprime una funzione di rappresentanza dell’organizzazione (ovvero, che manifesta all’esterno la volontà politica dell’organizzazione, in generale o su questioni specifiche) è esclusivamente quella del Segretario Generale, legale rappresentante: è l’unica figura che esprime la volontà della associazione, nei rapporti con gli altri soggetti in campo, singoli od associativi, ed esercita, inoltre, poteri interni di direzione dell’organizzazione. Per Statuto, il Segretario Generale è coadiuvato da organismi consultivi (dalla manifestazione di volontà dei quali potrebbe legittimamente prescindere, salve censure di opportunità) che periodicamente si riuniscono per discutere il Bilancio, per proporre gli indirizzi generali dell’attività associativa, per affrontare i problemi di ordine generale che possono insorgere. In ogni caso – si ribadisce – l’unico organo che assume le decisioni inerenti l’attività dell’organizzazione e ne manifesta la volontà all’esterno è il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo e la Segreteria Nazionale sono organi deliberativi e non esecutivi: mancano, infatti, della funzione di rappresentanza esterna ed esercitano la funzione di direzione solo collegialmente, e non individualmente (la posizione del singolo non vi ha rilevanza, se non al fine del computo dei voti). Tali organismi svolgono una funzione di indirizzo politico complessivo, e gli eventuali incarichi specifici, o deleghe, dei singoli dirigenti abilitati ad esprimere la volontà dell’organizzazione all’esterno si caratterizzano quale posizione di nuncius del Segretario Generale: ciò avviene nel caso di coincidenza tra più riunioni e limitatamente alla specifica questione delegata di volta in volta, non sussistendo in capo ad altri – se non al Segretario Generale – il potere di manifestare all’esterno la volontà dell’organizzazione, con rilevanza formale.

In ordine al terzo punto, si ritiene che i “rapporti continuativi di collaborazione e consulenza“, debbano essere rapporti giuridici, formalizzati, dai quali derivino diritti e obblighi, continuativi, ovvero perduranti nel tempo: riteniamo debba trattarsi, ogni caso, di rapporti retribuiti.

Quanto al punto 2), ossia agli “incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale“, il termine “deputate“ pare indicare con chiarezza la competenza specifica, per l’appunto, di gestione del personale, assegnata ad una determinata struttura dagli atti normativi di organizzazione. Ciò dovrebbe escludere che possa scattare l’incompatibilità nei confronti di strutture dirigenziali aventi competenze di altro genere, anche se comunque implicanti – com’è proprio della funzione dirigenziale – un’attività di organizzazione del lavoro di altri operatori.
Ove, nell’ ambito di una struttura più ampia (Direzione centrale, Direzione Regionale, Ufficio Provinciale) v’è un ufficio dirigenziale che ha il compito di gestire il personale dell’intera struttura, riteniamo che non possa che essere questa – e solo questa – “deputazione“ a far scattare l’incompatibilità.

In ogni caso, trattandosi di materia di stretta competenza del datore di lavoro, con la presente, si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di voler individuare e pubblicare gli uffici rientranti in questa fattispecie, al fine di consentire ai dirigenti che rivestono “cariche” nei sindacati di conoscere le posizioni dirigenziali cui è loro preclusa l’attribuzione dell’incarico dirigenziale, nei casi di interpello.
Massimo Fasoli