Ancora incarichi dirigenziali al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Segretario Generale
Roma, 08 aprile 2010

Allegati 2

All’on. Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Fax 06/4426.7283

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Fax 06/ 6899.7188

Al Capo Dipartimento della FP
Fax: 06/6899.7210

Alla Corte dei Conti presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Fax 06/4404 412

e, p.c. Al Capo di Gabinetto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Fax 06/4426.7370

Al Capo del Personale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Fax 06/4412.2302

OGGETTO: Incarichi dirigenziali.

Egregio Sig. Ministro,
con nota del 15/02 del c.a., che, ad ogni buon fine alleghiamo alla presente, La mettemmo al corrente del vivo disagio e del profondo malessere dei dirigenti di ruolo di prima e di seconda fascia del Ministero che Lei presiede a causa del frequente ed eccessivo ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali ad esterni e Le chiedemmo un urgente incontro.
Il 23/02 il Capo di Gabinetto, Consigliere dottor Iafolla, incontrò le OO.SS. dei dirigenti “in preparazione di un successivo incontro con il signor Ministro”.

Durante il confronto, la scrivente organizzazione – maggiormente rappresentativa nel MIT – richiamò particolarmente l’attenzione del Capo di Gabinetto sulla illegittimità ed inopportunità dell’imminente conferimento, da parte Sua, ad un architetto docente universitario quasi settantenne dell’incarico di Presidente Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sebbene all’interno del Ministero esistessero – ed esistano – professionalità all’altezza del delicato ed elevato compito. Non è in discussione la professionalità dell’incaricando contro il quale non abbiamo nulla, nemmeno in riferimento al curriculum del quale si fanno apprezzamenti assiduamente positivi. La questione qui sollevata è esclusivamente relativa a ragioni giuridiche intorno alla legittimità e alla opportunità, giacché non rientra nello stile di Cida Unadis fare battaglia contro le singole persone.

Il Capo di Gabinetto assicurò che Le avrebbe accuratamente riferito le nostre preoccupazioni in proposito, che, tuttavia, giudicava non fondate potendosi applicare al soggetto da incaricare i limiti di età previsti dall’ordinamento della istituzione pubblica di provenienza che, nella fattispecie sono di 70 anni più 2.

Poiché l’incontro con Lei non è ancora avvenuto, nonostante il Capo di Gabinetto Le abbia – riteniamo – accuratamente riferito le preoccupazioni nostre e delle altre OO.SS. e poiché continuano a giungerci insistenti voci sulla nomina intorno alla quale ci si è soffermati, riteniamo doveroso ed inevitabile tornare sull’argomento, corredando la presente nota con un parere del M.E.F. – I.G.O.P. – a firma del Ragioniere Generale dello Stato diametralmente opposto a quello del Capo di Gabinetto.

E’ noto che tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni dell’articolo 19 del citato Decreto Legislativo 165/2001. Esso prevede che l’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Esso prevede, altresì, che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23, con contratto a tempo determinato, ovvero a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
Prevede infine che, ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico.

Non pare che il Ministero abbia seguito correttamente la procedura rendendo pubblica la vacanza del posto e verificando tra i dirigenti della prima fascia già in ruolo la disponibilità e la professionalità.

Il medesimo articolo 19 fa riferimento anche al limite di età, per l’attribuzione degli incarichi e recita: “La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato”.
Nel caso de quo, l’interessato – verso il quale, si ribadisce, non abbiamo contro nulla – avrebbe superato il limite di età (65 anni, 67 con il trattenimento).

Nel sottoporre la presente nota e gli allegati alla Sua attenta valutazione e nel raccomandare l’osservanza delle regole e delle procedure che sottendono al conferimento di qualsiasi incarico dirigenziale, Le chiediamo un urgente incontro su questo ed altri temi di rilevanza dirigenziale nel M.I.T.

Massimo Fasoli

incarichi febbraio 2010

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