Entrate: accordo sul risultato 2004-2005

Il testo dell'accordo sulla distribuzione della retribuzione di risultato per gli anni 2004-2005 che la Cida Unadis non ha firmato. Segue la nota a verbale della Cida-Unadis.

    
Criteri di commisurazione del compenso da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato,  per gli anni 2004 e 2005, ai dirigenti di uffici non di vertice, nonché ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici
I rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, di seguito citata come “Agenzia”, e quelli delle Organizzazioni Sindacali per la separata area della dirigenza:

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4, comma 1, lett. B), punti b) e c), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dirigente dell’Area VI sottoscritto il 1° agosto 2006, concernente le modalità di determinazione e di attuazione della disciplina relativa alla retribuzione direttamente collegata ai risultati e al raggiungimento di specifici progetti;
VISTO il verbale di concertazione del 12 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il sistema di
valutazione dell’attività dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate (SIRIO);
VISTO l’accordo sottoscritto il 23 novembre 2005, con il quale le parti hanno convenuto di definire con successivo accordo, per gli anni 2004 e 2005, un nuovo criterio che, muovendo dal principio secondo cui la retribuzione di risultato va commisurata alla valutazione conseguita e al livello di posizione attribuito, preveda maggiorazioni in relazione alla particolare tipologia di uffici a cui il dirigente è assegnato;
CONSIDERATO che la retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito della positiva verifica dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con gli obiettivi assegnati;
CONSIDERATO che l’importo annuo individuale della retribuzione di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita nei limiti delle risorse disponibili;
RITENUTO, pertanto, di dover definire per  gli anni 2004 e 2005 i criteri di erogazione della retribuzione di risultato relativamente alle attività svolte dai dirigenti di uffici non di vertice dell’Agenzia, nonché dai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici;
CONVENGONO

di corrispondere ai dirigenti di uffici non di vertice dell’Agenzia, nonché ai funzionari incaricati della direzione provvisoria di detti uffici, ove abbiano riportato una valutazione positiva, la retribuzione di risultato per l’attività svolta negli anni 2004 e 2005, tenendo conto, nei limiti delle risorse disponibili, dei fattori di seguito specificati.

A)  Posizione ricoperta

L’impegno richiesto per il raggiungimento dei risultati viene anzitutto apprezzato in funzione del livello di responsabilità ricoperta. La componente di base della retribuzione di risultato è rappresentata quindi da un importo pari ad una percentuale della retribuzione di posizione definita in misura uguale per tutti i dirigenti. Tale percentuale corrisponde per l’anno 2004 e 2005 al 26,5 %  della corrispondente retribuzione di posizione di parte fissa prevista dal CCNL area VI.

B) Valutazione conseguita

L’importo di cui alla lettera A) è incrementato in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella.

Grado di valutazione Coefficiente di  valutazione complessiva Coefficiente di valutazione delle competenze organizzative
Eccellente 110 Se eccellente anche nelle competenze organizzative 120
Più che adeguato 105 Se eccellente nelle competenze organizzative 110
  Se più che adeguato anche nelle competenze organizzative 108
Adeguato 100 Se eccellente nelle competenze organizzative 105
  Se più che adeguato nelle competenze organizzative 103
C) Obiettivi raggiunti

In una strategia di incentivazione e remunerazione dell’attività dei dirigenti, va prestata la necessaria attenzione a quelle performance che più direttamente di altre, e con maggiore immediatezza, possono riverberare i propri effetti positivi sulle principali missioni dell’Agenzia, dal momento che alla realizzazione di tali missioni sono in larga misura legati gli obiettivi incentivati di Convenzione e, correlativamente, l’erogazione della quota incentivante all’Agenzia, a beneficio dell’Organizzazione nel suo complesso e di tutto il personale che ne fa parte. Per questa ragione, l’importo definito in base alla lettera B) è incrementato secondo i seguenti parametri di ponderazione collegati alla specifica tipologia di obiettivi raggiunti dai dirigenti:

TIPOLOGIA DI OBIETTIVI
 PARAMETRO DI PONDERAZIONE
Obiettivi relativi alla direzione di uffici centrali o regionali 100
Obiettivi relativi alla direzione di aree di uffici locali
 118
Obiettivi relativi alla direzione di uffici locali
 143

Definendo:

IR = indennità di risultato,
IP = indennità di posizione,
CV = coefficiente di valutazione,
PO = parametro di ponderazione degli obiettivi,
n = numero di mesi di servizio svolti nell’arco di un anno,

si determina con la seguente formula l’importo complessivo dell’indennità di risultato spettante a ciascun dirigente per gli anni 2004 e 2005:

IR = (26,5 %) * IP * (CV/100) * (PO/100) * (n/12)

D) Incarichi ad interim

Per i dirigenti che abbiano svolto incarichi ad interim, l’incremento della retribuzione di risultato previsto dall’art. 62, comma 3, del CCNL area VI è così determinato:
– 15% della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito incrementata con i criteri di cui ai punti B) e C).
Tale importo non potrà, comunque, essere corrisposto in misura superiore al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito.

Le parti convengono, infine, che a decorrere dall’entrata in vigore del CCNL area VI ai dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi è corrisposto, a titolo di quota aggiuntiva della retribuzione di risultato, il 66% dell’importo previsto come corrispettivo dell’incarico al netto degli oneri a carico dell’Agenzia.

Roma, 18 settembre 2006

AGENZIA DELLE ENTRATE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FIRMATO CGIL/FP                          FIRMATO
  CISL/FPS________________________ CISL/FP                           FIRMATO
  UIL/PA__________________________ UIL/PA                            FIRMATO
 CONFSAL/UNSA           FIRMATO
  FAS-CISAL/FAS__________________ DIRSTAT
 CIDA/UNADIS

 

=================================================================================
 ACCORDO SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2004 E 2005

    Nota a verbale della CIDA-Unadis

A) Ai sensi dell’art. 58 CCNL Area VI, alla retribuzione di risultato devono essere destinate risorse non inferiori al 15% del totale delle disponibilità del Fondo di cui al successivo art. 59.
 L’Amministrazione non ha fornito l’ammontare di tali disponibilità, su cui determinare il predetto 15% (nonché l’85% destinabile alla retribuzione di posizione di cui all’art. 56).
 Pertanto, la parte sindacale non è posta in grado di valutare la congruità della quota (26,5% e 26,2% della retribuzione di posizione) assunta a base del calcolo dell’indennità di risultato, quota che, nei fatti, non realizza le aspettative di incremento derivanti dal nuovo CCNL, quando anzi non le penalizza rispetto al 2003 e precedenti.

B) In assenza quasi totale di esempi e casistica rappresentati dalla parte pubblica in sede di concertazione, da valutazioni eseguite da questa sigla sindacale emerge quanto segue.
 Per il 2003 la quota base dell’indennità di risultato era pari al:
28% dell’indennità di posizione, per i direttori di unità centrali e regionali;
33% dell’indennità di posizione, per i Capi Area;
40% per i Direttori di Uffici locali.
 Per il 2004 e il 2005, invece, l’indennità di risultato è commisurata, rispettivamente, al 26,5% e al 26,2% dell’indennità di posizione, per tutti i dirigenti (quindi in misura addirittura più bassa del minimo per il 2003), salvo poi prevedere un “parametro di ponderazione” differente per le tre tipologie di Uffici (zero per direttori di unità centrali e regionali, +  18% per Capi Area, +  43% per Direttori UU.LL).
 Pur apprezzando le intenzioni, questo mutato meccanismo determina di fatto una penalizzazione economica della categoria in generale. Infatti, da calcoli su una variegata casistica, eseguiti da questa O.S., risulta che, in valore assoluto e a parità di valutazione Sirio, mentre per i Direttori di UU.LL l’indennità di risultato subisce un lieve impercettibile incremento (dell’ordine di circa il 3% rispetto al 2003), per tutti gli altri dirigenti si converte in una riduzione, talora consistente, dell’indennità di risultato.

 18 settembre 2006