MIMIT – Resoconto riunione del 18 marzo 2025

In data 18 marzo 2025 si è tenuta presso il MMIT una seduta di contrattazione decentrata finalizzata all’approvazione dell’Ipotesi di Accordo stralcio per l’utilizzo delle risorse derivanti dal programma operativo “imprese e competitività” finanziato con i fondi strutturali di investimento europei, annualità 2021 e 2022.

L’accordo è stato approvato da Unadis.

Nella medesima seduta di contrattazione, si è inoltre esaminata l’Ipotesi di CCI del personale dirigente di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, attuativo del CCNL 2019-2021.

Al riguardo, assume particolare rilievo l’approvazione dell’articolo 8 del predetto contratto, relativo alla clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo nazionale per il biennio 2016-2018, all’articolo 54. Tale clausola esplicitamente si applicherà solamente ai dirigenti di ruolo della p.a., prevede che in caso di perdita dell’incarico di pari fascia a quello già ricoperto prima delle eventuali riorganizzazioni chi ha riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione pari al 100% per tutto il periodo rimanente relativo all’incarico precedente. Per gli anni successivi trova applicazione quanto stabilito nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 54 del CCNL 2016-2018.

Diversamente, nel caso previsto dall’articolo 54, comma 8, del citato contratto collettivo nazionale, viene riconosciuto un differenziale di retribuzione nei casi in cui, alla scadenza dell’incarico, al dirigente sia conferito un incarico con retribuzione di posizione fissa inferiore al precedente incarico, al medesimo viene assegnato un differenziale definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari al 90% di quella connessa al precedente incarico, ridotto nei due anni successivi secondo le modalità previste nel medesimo comma. Al beneficio si accede solo in presenza di una valutazione positiva ricompresa nella fascia di merito più elevata (intervallo punteggio 91 – 100, art. 3 comma 3), secondo le risultanze del procedimento di valutazione di cui al “Sistema di misurazione e valutazione della performance” vigente nel Ministero. La clausola è corrisposta nell’ipotesi in cui il dirigente, pur avendo espresso in sede di interpello una preferenza per un Ufficio cui è attribuita una posizione di retribuzione pari a quella dell’incarico precedentemente rivestito, riceva un incarico per una fascia inferiore.

Unadis, all’unanimità con le altre organizzazioni sindacali, ha ritenuto di approvare la predetta ipotesi di accordo.

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