Ieri, 19 novembre 2008, quarto incontro allAran per il rinnovo del Ccnl dellArea 1^ .
LAgenzia era rappresentata dal dottor Fontanelli e dalla dottoressa Gentile, Cida-Unadis dal Segretario Generale Massimo Fasoli e dal Segretario Nazionale dottor Antonio Caponetto.
Lincontro ha avuto il solito carattere (informale) sulle sanzioni disciplinari, sulla formazione e sulladeguamento alla legge 133.
Sulle sanzioni disciplinari, in apertura lAran ha dichiarato che la direttiva del Ministro Brunetta è chiara ed inequivocabile dal momento che prende le mosse dallarticolo 21 del decreto legislativo 165, il quale prevede le sanzioni per responsabilità dirigenziale (mancato raggiungimento degli obiettivi ed inosservanza delle direttive) e non esclude (ferma restando) leventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo. Pertanto occorrerebbe individuare fattispecie di lesione di tale responsabilità e graduazione delle relative sanzioni.
Sulla formazione, tenuto conto delle ridotte disponibilità di bilancio delle Amministrazioni, lAran ha dato lindicazione di irrobustire le clausole contrattuali sulla parte relativa allaggiornamento volontario.
Sulle assenze dal lavoro per malattia, lAran ha rappresentato la necessità di adeguare il Ccnl alla 133.
Abbiamo espresso la nostra contrarietà allintroduzione delle sanzioni disciplinari che renderebbero ancora più fragile lautonomia del dirigente il quale già risponde, per responsabilità dirigenziale, tramite il sistema di valutazione che apprezza i risultati conseguiti e i comportamenti organizzativi. Daltronde linosservanza delle direttive e relativa sanzione hanno in sé un contenuto disciplinare e non vi è ragione di introdurne altre. Vi sarebbe una formidabile difficoltà ad individuare le fattispecie di violazione-sanzione e, posto che vi si riuscisse, a condurre lufficio in pendenza di un procedimento disciplinare. Inoltre, non bisognerebbe dimenticare che il dirigente, in particolare quello periferico, è sottoposto a pressioni enormi dalle organizzazioni sindacali locali del personale non delle q.f., le quali minacciano – e spesso utilizzano – larma del ricorso al giudice del lavoro per comportamento antisindacale ex articolo 28 delle legge 300. Il clima che si determina negli uffici e leventuale deliberato del giudice sfavorevole al dirigente spesso costituiscono terreno fertile per invocare la rimozione del dirigente.
Le acuite difficoltà di bilancio non consentono di fare un ragionamento appena serio sulla formazione e aggiornamento professionale dei dirigenti. Occorrerebbe che le Amministrazioni, almeno, separassero a monte le risorse per ciascuno dei due contingenti di personale. Il Ccnl dovrebbe favorire la formazione e laggiornamento volontari.
Sulladeguamento alla legge 133 abbiamo osservato, in generale, che la norma relativa alla penalizzazione delle assenze per malattia è di per sé un non senso allorché la visita di controllo abbia confermato – ed il caso più frequente – diagnosi e prognosi. Se ciò è vero per il dipendente, lo è ancora di più per il dirigente che non ha orario di lavoro, bensì impegno di lavoro, e risponde dei risultati.
Abbiamo infine chiesto che il confronto si apra anche sulla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che nellArea 1^ non risulta applicata neppure una volta e sulla mobilità (articolo 34) del tutto fallimentare.
LAran si è riservata di produrre un primo testo sugli argomenti fin qui trattati per lincontro già fissato al 26 novembre.
Roma, 20 Novembre 2008.
Massimo Fasoli