Soppressione di posizioni dirigenziali al MG: Unadis chiede l'accesso agli atti

Il DPR 12 Settembre 2007, n. 214, istituisce nuovi Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia a spese dei Dirigenti di seconda fascia. Non ascoltato il sindacato dei Dirigenti.

Al Ministero della Giustizia

Sottosegretario Avv. Luigi Li Gotti

Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Dott. Claudio Castelli

Direttore Generale del personale e della formazione

Dott.ssa Carolina Fontecchia

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti amministrativi

Ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 2 della Legge 241 del 1990 sul diritto di accesso agli atti amministrativi, si domanda, con cortese urgenza, copia del verbale della riunione sindacale in data 22 maggio 2007, citata nell’epigrafe del DPR 12 Settembre 2007, n. 214, Regolamento recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 267 del 16-11-2007.

Massimo Fasoli

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 Settembre 2007 , n. 214

Regolamento  recante:  "Modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  25  luglio  2001,  n. 315, concernente
l'organizzazione  degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
della giustizia".
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 110 della Costituzione;
Visti  l'articolo 17,  comma 4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n.
400,  l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli
articoli  4,  comma  4,  7,  16,  18  e  19,  del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n.
315;
  Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione
in data 22 maggio 2007;
Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Viste  ed  accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato,
Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 4 giugno
2007;
Acquisito  il  parere della competente Commissione della Camera dei
deputati  e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica  non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti
dall'articolo 13,  comma 2,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, e
successive modificazioni;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici
di diretta collaborazione
1.  All'articolo 12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
25 luglio 2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis.  Nei  limiti  di  cui  al  comma 3,  secondo periodo, e nel
rispetto   del   criterio   di   invarianza   della   spesa   di  cui
all'articolo 14,  comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il  Ministro  puo'  nominare,  tra  soggetti  aventi  specifica
esperienza  professionale  o  scientifica, un consigliere economico e
finanziario,   un   consigliere  per  le  libere  professioni  ed  un
consigliere per le tematiche sociali e della devianza.";
b) al  comma 5,  lettera b),  le  parole:  "per  i  Vice Capi con
funzioni   vicarie  degli  uffici  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,
lettere c)  e d)"  sono  sostituite  dalle seguenti: "per i Vice Capi
degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)";
c) al  comma 5, lettera c), le parole: "ai Vice Capi con funzioni
vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ai Vice Capi degli uffici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)".
Art. 2.
Divieto di nuovi o maggiori oneri
1.  L'invarianza  della  spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti
dalla   modificazione   dell'articolo 12,  comma 5,  lettera b),  del
decreto  del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come
modificata   dall'articolo 1,   comma 1,   lettera b),  del  presente
decreto,   e'   assicurata   rendendo   indisponibili,  ai  fini  del
conferimento  presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi
di  funzione  dirigenziale  di  seconda  fascia, che si riferiscano a
posti effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del
Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais,  Ministro per le riforme e le
innovazioni        nella       pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 195